Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1252

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1252
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1252
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di AN Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 96/2022 R.G. promossa
DA
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (C.F. 01165400589), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. N. Maccarrone
Appellante
CONTRO
EC IE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. F. Padua
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia
S.p.a.) (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1135/2021 del 16.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa accoglieva l'opposizione proposta da CI LI avverso la cartella di pagamento n. 297 2014 00104706 46, notificata il 3.09.2014, relativa a premi assicurativi (oltre sanzioni civili e interessi) non versati dal ricorrente all'INAIL, in conseguenza dell'omessa denuncia del collaboratore CI AN, per il periodo
7.02.2008 - 6.02.2013.
Rigettate l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, l'eccezione di prescrizione per i contributi relativi al 2008 e dichiarata inammissibile (oltre che infondata) l'eccezione di difetto di motivazione, nel merito, alla luce dell'istruttoria processuale, riteneva non assolto l'onere probatorio a carico dell'INAIL, atteso che i testi avevano dichiarato che CI AN aveva sempre svolto attività amministrativa
e la generica dichiarazione dallo stesso resa in sede ispettiva, di “sovraintendere al lavoro degli operai” doveva essere letta in termini compatibili con la natura esclusivamente amministrativa della sua prestazione: “del resto, qualunque attività amministrativa è comunque da ultimo finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale della società, che nel caso di specie consiste nel “restauro edile e nuove costruzioni”
(come dichiarato dallo stesso lavoratore), il quale si realizza concretamente tramite
l'opera manuale degli operai”.
Il tribunale poneva le spese del giudizio solidalmente a carico degli enti resistenti
(INAIL e Agenzia delle Entrate - Riscossione) e, dipendendo l'accoglimento dell'opposizione da motivi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi