Corte d'Appello Torino, sentenza 26/07/2024, n. 219
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. P R Presidente
Dott.ssa P V Consigliere
Dott. M A Consigliere rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 615/2023 R.G.L. promossa da:
, (C.F. ), con domicilio eletto in Torino, al Parte_1 C.F._1 civico 35 di Via Susa, presso gli avv.ti R D G, L C G e
M S, i quali lo rappresentano e difendono, con facoltà disgiunte, come da procura allegata alla busta contenente l'atto di riassunzione e inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma, c.p.c.
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
, già in persona del Controparte_1 Controparte_2 liquidatore, dott. , con sede in Milano, rappresentata e difesa, con CP_3 facoltà disgiunte, come da delega unita alla memoria difensiva nel giudizio di rinvio, dagli avv.ti A F, M R e M D L F e con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Torino, Via Mazzini n. 31
Convenuta in riassunzione
Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in riassunzione: come da ricorso depositato il 28.11.2023.
Per la convenuta in riassunzione: come da memoria depositata il 29.3.2024
Fatti di causa
1.
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 43/2022 in data
15.3.2022, ritenuta la non conformità ai parametri dell'art. 36 Cost. del trattamento retributivo applicato al sig. – corrispondente a quello previsto per il Parte_1
1
livello D della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari dell'1.2.2013 – ha accertato il diritto del lavoratore
“a percepire un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello D1 del CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati” ed ha condannato la datrice di lavoro al pagamento “della somma lorda di € 2.493,13, Parte_2
a titolo di differenze retributive per il periodo giugno 2020 – febbraio 2021” oltre accessori e rifusione delle spese di lite nella misura della metà.
Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal in base alle considerazioni Parte_1
di seguito riassunte:
-deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autonomia sindacale in quanto il diritto azionato in ricorso non riguarda
l'accertamento della nullità degli artt. 23 e 24 del CCNL di settore, bensì la salvaguardia del diritto a percepire una retribuzione non inferiore ai minimi costituzionalmente garantiti;
-l'art. 36 Cost. fissa un duplice parametro di valutazione: da un lato la valorizzazione della professionalità e dell'orario di lavoro e, dall'altro, l'adeguatezza con riguardo alle esigenze di vita libera e dignitosa del lavoratore e del suo nucleo familiare;
-il trattamento retributivo erogato al di gran lunga inferiore a quello previsto, Parte_1
a parità di mansioni, da altri contratti collettivi sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative;
-la retribuzione di base del livello D, sezione servizi fiduciari CCNL dipendenti da istituti di imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, livello attribuito al è pari a Parte_1
€ 930,00 mensili per 13 mensilità;
di contro il CCNL per i dipendenti delle Imprese
Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi prevede per il livello 2 che include portieri e custodi – una retribuzione mensile base di € 1.183,50 per 14 mensilità;
il personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo accessi all'interno di stabili a prevalente uso commerciale inquadrati nel livello D1 CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati ha diritto a percepire una retribuzione mensile base di €
1.217,17 per 13 mensilità;
i guardiani, portieri e custodi inquadrati nel 6° livello del
CCNL Terziario, della Distribuzione e dei Servizi percepiscono una retribuzione base di € 1.407,94 per 14 mensilità;
il CCNL Multiservizi Cooperative sottoscritto dall' CP_4
(e quindi non da una delle OO.SS. maggiormente rappresentative), più volte ritenuto inadeguato dalla giurisprudenza, prevede per i dipendenti di pari mansioni, inquadrati nel 6° livello, una retribuzione mensile di € 1.133,59 per 13 mensilità;
2
- la retribuzione erogata al ricorrente appare in contrasto con il minimo costituzionale anche sotto il distinto profilo della sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia la possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa;
il ricorrente argomenta l'assunto richiamando il tasso soglia di povertà assoluta elaborato dall'Istat, che per un soggetto di una grande area metropolitana senza familiari conviventi ammontava nel 2019 alla somma di € 839,75;
- pur non essendo detto valore monetario un parametro diretto di valutazione della sufficienza della retribuzione, tuttavia esso costituisce un parametro oggettivo utile a valutare il potere di acquisto correlato al reddito del lavoratore;
-se si considera che il ricorrente è l'unico percettore di reddito nella sua famiglia
(composta da coniuge e due figli minori) – nucleo familiare per il quale il tasso soglia
Istat sarebbe certamente più elevato di quello considerato nel ricorso – non vi possono essere dubbi sul fatto che il ricorrente, pur lavorando a tempo pieno, percepisca un reddito insufficiente ad affrancare la sua famiglia dalla soglia di povertà assoluta;
-significativo è inoltre il raffronto – operato in altri giudizi analoghi – con la misura assistenziale del reddito di cittadinanza, anch'esso di molto superiore al trattamento retributivo del ricorrente, il quale si trova a lavorare con impegno a tempo pieno senza poter assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza che non deve essere solo dignitosa
(e quindi provvista delle minime disponibilità economiche per evitare le privazioni dell'indigenza) ma anche libera, cioè tale da consentire il godimento in senso più ampio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
-né rilevano in senso contrario le maggiorazioni più generose previste dal CCNL in esame per la prestazione di lavoro straordinario, sia perché lo straordinario non è un diritto del lavoratore, essendo esso legato a esigenze contingenti dell'azienda, sia perché in tal caso il lavoratore è penalizzato dalla compressione del proprio tempo libero;
-pertanto, appare appropriato l'utilizzo del trattamento retributivo del livello D1 del
CCNL per i dipendenti Proprietari di fabbricati, ai fini di ricondurre la retribuzione del ricorrente a livelli compatibili con il minimo costituzionalmente garantito.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la Parte_3 chiedendone l'integrale riforma.
La ha censurato la sentenza affidando le proprie censure Parte_3
ai sette motivi di seguito indicati
3
1. l'erronea reiezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autonomia sindacale;
2. l'erronea utilizzazione, nella valutazione di adeguatezza della retribuzione spettante al dipendente, della disciplina collettiva di un settore diverso da quello dell'attività svolta dalla mentre il rapporto di lavoro del tutelato da un Controparte_2 Parte_1 contratto collettivo proprio del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dalla
Cooperativa (la vigilanza privata);
3. il mancato assolvimento dell'onere di allegare e provare eventuali peculiarità delle mansioni in concreto svolte idonee a delegittimare la valutazione delle parti sociali che hanno siglato il CCNL Servizi Fiduciari;
4. l'inammissibile utilizzazione del paniere Istat quale parametro di verifica dell'adeguatezza della retribuzione, tenuto dell'estrema variabilità del valore soglia in funzione di fattori estranei al rapporto di lavoro;
5. l'erroneità anche nel merito della sentenza stante il superamento del tasso soglia di povertà istata della retribuzione percepita dal tenuto conto della residenza Parte_1 del lavoratore a Rivoli e della percezione di € 754,26 mensili per l'anno 2019;
6. la presunzione di sufficienza retributiva del CCNL Vigilanza Privata – Servizi
Fiduciari in ragione della sottoscrizione dello stesso da parte di OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
7. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo alla vicenda del cambio di appalto.
Il ha resistito. Parte_1
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 20.7.2022, n. 407/2022, ha accolto
l'appello proposto dalla e ha riformato la sentenza Parte_3
impugnata e ha rigettato la domanda del lavoratore sul presupposto che la detta cooperativa avesse pacificamente applicato ai propri dipendenti il CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari che afferiva al suo settore di operatività ed era stato siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ha sostenuto di dover escludere dalla valutazione di conformità ex art. 36 Cost. quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività
e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Secondo la Corte territoriale la retribuzione stabilita dalla norma collettiva acquista, pur se solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità
4
e sufficienza che investe le disposizioni economiche del collettivo riverberando anche nei rapporti interni fra le singole retribuzioni.
Per la Corte territoriale risulta così valorizzato il principio dell'autonomia sindacale ex art. 39, co. 4, della Costituzione che demanda, in via esclusiva, la contrattazione collettiva proprio all'autonomia collettiva, non essendo per contro coerente con l'attuale sistema contrattuale rimettere al giudice il potere di sindacare i livelli retributivi e di scegliere quello più alto;
infatti il CCNL Servizi Fiduciari riguardava proprio il settore di operatività della società appellante, mentre gli altri contratti collettivi indicati a confronto
(CCNL Multiservizi, CCNL Terziario, CCNL per i dipendenti di Proprietà e di Fabbricati) afferivano comunque a settori differenti.
Con detta pronuncia la Corte ha ritenuto che la valutazione di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. P R Presidente
Dott.ssa P V Consigliere
Dott. M A Consigliere rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 615/2023 R.G.L. promossa da:
, (C.F. ), con domicilio eletto in Torino, al Parte_1 C.F._1 civico 35 di Via Susa, presso gli avv.ti R D G, L C G e
M S, i quali lo rappresentano e difendono, con facoltà disgiunte, come da procura allegata alla busta contenente l'atto di riassunzione e inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma, c.p.c.
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
, già in persona del Controparte_1 Controparte_2 liquidatore, dott. , con sede in Milano, rappresentata e difesa, con CP_3 facoltà disgiunte, come da delega unita alla memoria difensiva nel giudizio di rinvio, dagli avv.ti A F, M R e M D L F e con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Torino, Via Mazzini n. 31
Convenuta in riassunzione
Oggetto: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in riassunzione: come da ricorso depositato il 28.11.2023.
Per la convenuta in riassunzione: come da memoria depositata il 29.3.2024
Fatti di causa
1.
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 43/2022 in data
15.3.2022, ritenuta la non conformità ai parametri dell'art. 36 Cost. del trattamento retributivo applicato al sig. – corrispondente a quello previsto per il Parte_1
1
livello D della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari dell'1.2.2013 – ha accertato il diritto del lavoratore
“a percepire un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello D1 del CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati” ed ha condannato la datrice di lavoro al pagamento “della somma lorda di € 2.493,13, Parte_2
a titolo di differenze retributive per il periodo giugno 2020 – febbraio 2021” oltre accessori e rifusione delle spese di lite nella misura della metà.
Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal in base alle considerazioni Parte_1
di seguito riassunte:
-deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autonomia sindacale in quanto il diritto azionato in ricorso non riguarda
l'accertamento della nullità degli artt. 23 e 24 del CCNL di settore, bensì la salvaguardia del diritto a percepire una retribuzione non inferiore ai minimi costituzionalmente garantiti;
-l'art. 36 Cost. fissa un duplice parametro di valutazione: da un lato la valorizzazione della professionalità e dell'orario di lavoro e, dall'altro, l'adeguatezza con riguardo alle esigenze di vita libera e dignitosa del lavoratore e del suo nucleo familiare;
-il trattamento retributivo erogato al di gran lunga inferiore a quello previsto, Parte_1
a parità di mansioni, da altri contratti collettivi sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative;
-la retribuzione di base del livello D, sezione servizi fiduciari CCNL dipendenti da istituti di imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, livello attribuito al è pari a Parte_1
€ 930,00 mensili per 13 mensilità;
di contro il CCNL per i dipendenti delle Imprese
Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi prevede per il livello 2 che include portieri e custodi – una retribuzione mensile base di € 1.183,50 per 14 mensilità;
il personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo accessi all'interno di stabili a prevalente uso commerciale inquadrati nel livello D1 CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati ha diritto a percepire una retribuzione mensile base di €
1.217,17 per 13 mensilità;
i guardiani, portieri e custodi inquadrati nel 6° livello del
CCNL Terziario, della Distribuzione e dei Servizi percepiscono una retribuzione base di € 1.407,94 per 14 mensilità;
il CCNL Multiservizi Cooperative sottoscritto dall' CP_4
(e quindi non da una delle OO.SS. maggiormente rappresentative), più volte ritenuto inadeguato dalla giurisprudenza, prevede per i dipendenti di pari mansioni, inquadrati nel 6° livello, una retribuzione mensile di € 1.133,59 per 13 mensilità;
2
- la retribuzione erogata al ricorrente appare in contrasto con il minimo costituzionale anche sotto il distinto profilo della sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia la possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa;
il ricorrente argomenta l'assunto richiamando il tasso soglia di povertà assoluta elaborato dall'Istat, che per un soggetto di una grande area metropolitana senza familiari conviventi ammontava nel 2019 alla somma di € 839,75;
- pur non essendo detto valore monetario un parametro diretto di valutazione della sufficienza della retribuzione, tuttavia esso costituisce un parametro oggettivo utile a valutare il potere di acquisto correlato al reddito del lavoratore;
-se si considera che il ricorrente è l'unico percettore di reddito nella sua famiglia
(composta da coniuge e due figli minori) – nucleo familiare per il quale il tasso soglia
Istat sarebbe certamente più elevato di quello considerato nel ricorso – non vi possono essere dubbi sul fatto che il ricorrente, pur lavorando a tempo pieno, percepisca un reddito insufficiente ad affrancare la sua famiglia dalla soglia di povertà assoluta;
-significativo è inoltre il raffronto – operato in altri giudizi analoghi – con la misura assistenziale del reddito di cittadinanza, anch'esso di molto superiore al trattamento retributivo del ricorrente, il quale si trova a lavorare con impegno a tempo pieno senza poter assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza che non deve essere solo dignitosa
(e quindi provvista delle minime disponibilità economiche per evitare le privazioni dell'indigenza) ma anche libera, cioè tale da consentire il godimento in senso più ampio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
-né rilevano in senso contrario le maggiorazioni più generose previste dal CCNL in esame per la prestazione di lavoro straordinario, sia perché lo straordinario non è un diritto del lavoratore, essendo esso legato a esigenze contingenti dell'azienda, sia perché in tal caso il lavoratore è penalizzato dalla compressione del proprio tempo libero;
-pertanto, appare appropriato l'utilizzo del trattamento retributivo del livello D1 del
CCNL per i dipendenti Proprietari di fabbricati, ai fini di ricondurre la retribuzione del ricorrente a livelli compatibili con il minimo costituzionalmente garantito.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la Parte_3 chiedendone l'integrale riforma.
La ha censurato la sentenza affidando le proprie censure Parte_3
ai sette motivi di seguito indicati
3
1. l'erronea reiezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autonomia sindacale;
2. l'erronea utilizzazione, nella valutazione di adeguatezza della retribuzione spettante al dipendente, della disciplina collettiva di un settore diverso da quello dell'attività svolta dalla mentre il rapporto di lavoro del tutelato da un Controparte_2 Parte_1 contratto collettivo proprio del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dalla
Cooperativa (la vigilanza privata);
3. il mancato assolvimento dell'onere di allegare e provare eventuali peculiarità delle mansioni in concreto svolte idonee a delegittimare la valutazione delle parti sociali che hanno siglato il CCNL Servizi Fiduciari;
4. l'inammissibile utilizzazione del paniere Istat quale parametro di verifica dell'adeguatezza della retribuzione, tenuto dell'estrema variabilità del valore soglia in funzione di fattori estranei al rapporto di lavoro;
5. l'erroneità anche nel merito della sentenza stante il superamento del tasso soglia di povertà istata della retribuzione percepita dal tenuto conto della residenza Parte_1 del lavoratore a Rivoli e della percezione di € 754,26 mensili per l'anno 2019;
6. la presunzione di sufficienza retributiva del CCNL Vigilanza Privata – Servizi
Fiduciari in ragione della sottoscrizione dello stesso da parte di OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
7. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo alla vicenda del cambio di appalto.
Il ha resistito. Parte_1
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 20.7.2022, n. 407/2022, ha accolto
l'appello proposto dalla e ha riformato la sentenza Parte_3
impugnata e ha rigettato la domanda del lavoratore sul presupposto che la detta cooperativa avesse pacificamente applicato ai propri dipendenti il CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari che afferiva al suo settore di operatività ed era stato siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ha sostenuto di dover escludere dalla valutazione di conformità ex art. 36 Cost. quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività
e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Secondo la Corte territoriale la retribuzione stabilita dalla norma collettiva acquista, pur se solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità
4
e sufficienza che investe le disposizioni economiche del collettivo riverberando anche nei rapporti interni fra le singole retribuzioni.
Per la Corte territoriale risulta così valorizzato il principio dell'autonomia sindacale ex art. 39, co. 4, della Costituzione che demanda, in via esclusiva, la contrattazione collettiva proprio all'autonomia collettiva, non essendo per contro coerente con l'attuale sistema contrattuale rimettere al giudice il potere di sindacare i livelli retributivi e di scegliere quello più alto;
infatti il CCNL Servizi Fiduciari riguardava proprio il settore di operatività della società appellante, mentre gli altri contratti collettivi indicati a confronto
(CCNL Multiservizi, CCNL Terziario, CCNL per i dipendenti di Proprietà e di Fabbricati) afferivano comunque a settori differenti.
Con detta pronuncia la Corte ha ritenuto che la valutazione di
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