Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/01/2024, n. 43

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/01/2024, n. 43
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 43
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d Appello d Palermo, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa D P Consigliere
Dott.ssa D D Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 476/2022, promossa in grado d appello
DA
, Parte_1
rappresentata e dfesa dall'Avv. G S, presso il cui studo in Erice, via Convento San
Francesco d Paola n. 38, è altresì domiciliata appellante
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e dfeso dall'Avv. V P V, domiciliato presso lo studo dell'Avv.
Lucilia Ciccarello, in Palermo, via Briuccia n. 84. appellato
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: pronunciare la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig.
[...]
;
-accertato, nel giudzio d primo grado, con la relazione della G.d.F. d Trapani e CP_1 con la documentazione fornita dalle parti, l'evidente dslivello economico tra i due coniugi, tale da riconoscere quale parte assolutamente debole la sig.ra , porre, in Parte_1

riforma della sentenza d primo grado, a carico del sig. il versamento a titolo Controparte_1
1 d contributo al mantenimento della sig.ra della somma mensile d € Parte_1
1000,00 rivalutabili;
assegnare, per le motivazioni sopra esposte, la casa coniugale sita in Trapani nella via Orti

n.150, alla sig.ra , attribuendo a parte ricorrente il dritto d abitazione. Parte_1
Per l'appellato: respingere integralmente, perché inammissibile nonché totalmente destituito d fondamento sia in fatto come in dritto, l'appello proposto dalla signora , confermando Parte_1
conseguentemente la sentenza appellata e condannando l'appellante a rifondere all'appellato
spese e compensi del giudzio d secondo grado. Controparte_1
In via istruttoria, ove ritenuto, si chiede ammettersi la prova testimoniale dedotta in primo grado con la memoria ex art.183, c.6, n.2 c.p.c. del 3.1.2020.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 27/2022, resa in data 4/10 gennaio 2022, il Tribunale d Trapani, che con pronuncia non definitiva n. 1028/19 aveva già dchiarato la separazione personale tra i coniugi
e , rilevato un notevole squilibrio economico tra Parte_1 Controparte_1
le parti, ha posto a carico d quest'ultimo l'obbligo d contribuire al mantenimento d
[...]
con u assegno mensile d € 800,00. Parte_1
Il Tribunale ha invece respinto sia la domanda d addebito della separazione, ritenendo non raggiunta la prova dell'efficacia causale delle condotte addebitate all'appellato rispetto alla crisi familiare, che la domanda d assegnazione della casa coniugale, tenuto conto della mancanza d figli.
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame , con ricorso Parte_1
depositato in data 10 marzo 2022, articolato in più motivi.
Con il primo motivo d gravame, l'oderna appellante ha censurato la sentenza d prime cure per non aver addebitato la separazione all'oderno appellato, nonostante i suoi comportamenti contrari ai doveri d cui agli artt. 143 e ss. c.c., ossia l'aver intrattenuto più d'una relazione extraconiugale, essersi allontanato dalla residenza familiare, aver dlapidato i beni della appellante e fatto mancare a quest'ultima i mezzi d sussistenza.
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Ha inoltre lamentato l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle dchiarazioni del teste escusso in prime cure, dott. , medco d base delle parti, che aveva confermato l'addotto Tes_1
allontanamento dalla casa familiare da parte dell'appellato.
Con il secondo motivo d doglianza, l'oderna appellante ha censurato la sentenza d prime cure per aver determinato in soli 800,00 euro l'importo dell'assegno d mantenimento in suo favore, senza tenere in debito conto la durata quasi ventennale del matrimonio, la sperequazione reddtuale esistente tra i coniugi, il rigetto della domanda d assegnazione della casa coniugale e
l'impossibilità per l'appellata, attesa l'età avanzata, d trovare un'occupazione lavorativa.
Con il terzo motivo d doglianza, l'oderna appellante ha censurato la sentenza d prime cure per non aver dsposto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, rappresentando d aver da sempre provveduto alla manutenzione ordnaria dell'immobile e d aver anche contribuito economicamente alla sua ristrutturazione. Ha rappresentato inoltre che l'eventuale trasferimento presso altro immobile avrebbe potuto compromettere il suo già precario stato d salute e che, comunque, l'oderno appellato, aveva sempre inteso assicurarle, d fatto, il dritto in parola tanto che, fin dalla separazione, l'abitazione era rimasta nella sua dsponibilità.
Con memoria reiettiva dell'avverso appello, depositata in data 2 giugno 2022, si è costituito
, deducendo d aver instaurato, in pendenza del giudzio d Controparte_1
separazione per cui è causa, con ricorso depositato il 19 ottobre 2020, il giudzio d dvorzio, iscritto al n. R.G. 1995/2020 del Tribunale d Trapani, nel quale, all'udenza del 15 febbraio
2021, il Presidente aveva reso i provvedmenti provvisori, determinando in € 600,00 mensili
l'assegno dvorzile e rigettando la domanda d assegnazione della casa coniugale.
Disposta la trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno depositato note scritte e questa
Corte, all'udenza del 13 ottobre 2023, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova invero ricordare che la dchiarazione d addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio d uno o d entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso d causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quind, in caso d mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei
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coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ. Sez. I Ord., n.
32837/2022).
Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo d fedeltà l'onere d dmostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., n. 16251/2023).
Orbene, nel caso d specie, correttamente il giudce d prime cure ha ritenuto che non si fosse raggiunta la prova della presunta relazione extraconiugale tra l'appellato e , CP_2 valutando in particolare non decisive le dchiarazioni rese all'udenza del 7 luglio 2021, dal teste
, invero del tutto generiche ed apprese de relato (“solo per sentito dre la sig.ra Tes_1
ha frequentato la casa dei so che il sig. ha CP_2 Pt_2 Controparte_1
lasciato la casa coniugale ma non so le ragioni e che fosse stato lui a lasciare la moglie mi fu riferito dalla signora ”). Nulla è emerso nel corso dell'istruttoria relativamente alla Parte_1 relazione dell'appellato con , con la quale pacificamente lo stesso ancora convive Parte_3
e da cui ha avuto due figli, non avendo l'appellante né specificamente dedotto né comunque provato che la relazione con la suddetta sia iniziata in costanza d matrimonio e Parte_3
sia stata la causa efficiente della separazione.
Del tutto generiche e sguarnite d ogni elemento probatorio d supporto si rivelano infine le ulteriori deduzioni in merito all'asserita dlapidazione del patrimonio dell'appellante da parte dell'appellato e in merito alla condotta d quest'ultimo che avrebbe fatto mancare i mezzi d sussistenza alla prima in costanza d matrimonio.
Anche il secondo motivo d appello è infondato.
Giova innanzi tutto rilevare che tra le parti pende giudzio d dvorzio, introdotto dall'appellato con ricorso depositato il 19 ottobre 2020, iscritto al n. R.G. 1995/2020 del Tribunale d Trapani, nel quale, all'udenza del 15 febbraio 2021, il Presidente ha reso i provvedmenti provvisori, determinando in € 600,00 mensili l'assegno dvorzile e rigettando la domanda d assegnazione della casa coniugale.
Orbene, come chiarito dalla S.C., in tema d regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudzio dvorzile, poiché l'assegno d dvorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudcato della pronuncia d risoluzione del vincolo coniugale, i provvedmenti emessi nel
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giudzio d separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudcato della sentenza d dvorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudce ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto d anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della L. n. 898 del 1970, oppure che, come avvenuto nel caso d specie, nella fase presidenziale o istruttoria del giudzio siano emessi provvedmenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudzio d separazione (Cass.
Civ., Sez. I, ord. 5 aprile 2023, n. 9345).
Alla luce del superiore principio, l'ambito del thema decidendum del presente giudzio deve essere limitato al periodo compreso tra la data d deposito del ricorso per separazione e la data d deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito, il motivo è infondato.
Giova innanzi tutto ricordare che l'assegno d mantenimento in favore del coniuge
“economicamente più debole” trova fondamento costituzionale “nel dovere inderogabile d solidarietà economica” (art. 2 in relazione all'art. 23 Cost.). La giurisprudenza d legittimità ha chiarito che le condzioni per il sorgere del dritto al mantenimento sono rappresentate dalla mancanza d adeguati reddti propri, vale a dre d reddti che consentono al richiedente d mantenere un tenore d vita analogo a quello mantenuto in costanza d matrimonio e la sussistenza d una dsparità economica tra le parti.
Ai fini della valutazione della adeguatezza dei reddti del soggetto che invoca l'assegno, il parametro d riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condzionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo invece rilievo il più modesto livello d vita eventualmente subito o tollerato.
Una volta accertato il dritto del richiedente all'assegno d mantenimento, per la determinazione del quantum il Giudce deve procedere ad un giudzio comparativo tra le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali delle parti (Cass. Civ. n. 3502/2013).
A tal fine, l'esame non deve essere limitato al reddto emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tener conto anche degli altri elementi d ordne economico, o comunque apprezzabili in termini economici, dversi dal reddto dell'onerato, suscettibili d incidere sulle condzioni delle parti (Cass. civ. Sez. I, n. 9915/2007;
Cass. civ. Sez. I, n. 14840/2006).
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Orbene, nel caso d specie, dall'istruttoria svolta e in particolare dal compendo probatorio acquisito (dchiarazioni dei reddti e visure immobiliari) e dalla relazione della Guarda d
Finanza del 2 aprile 2021 emerge che l'appellante è titolare d un reddto annuo pari a circa
88.000,00 euro (d cui circa 42.000,00 da pensione) ed è titolare d numerosi immobili (Comune d Erice catasto fabbricato censito al foglio 186 particella 321 sito nella via Erice;
Comune
Valderice catasto fabbricati foglio 19 particella 209 sito in via Rizzuto;
Comune Valderice catasto terreni foglio 19 particella 104;
Comune d Trapani catasto fabbricati foglio 3 particella
149 sub 5 via Giuseppe Oreste;
Comune d Trapani catasto fabbricati foglio 3 particella 149 sub
5 via Giuseppe Oreste;
Comune d Trapani catasto fabbricati foglio 2 particella 674 sub 2 via
Archi n. 51;
Comune d Trapani catasto fabbricati foglio 3 particella 1660 via Orti;
Comune d
Trapani catasto fabbricati foglio 3 particella 1660 sub 3 via Orti;
Comune d Trapani catasto fabbricati foglio 3 particella 202 via Giuseppe Oreste 8;
Comune d Trapani catasto fabbricati foglio 3 particelle 1660 sub. 5, sub. 6), mentre l'appellata, anche lei proprietaria d alcuni immobili (cfr visure in atti, Comune d Erice Catasto terreni e fabbricati foglio 139, particelle
15, 29, 14 sub 1 e 3 sito in Erice via Trapani;
Comune d Trapani catasto fabbricati foglio 3 particella 690 sub 2 e 3 sito in via Cofano n.85), è titolare d un reddto annuo pari ad appena
7.300,00 euro.
Tenuto conto dei suddetti elementi reddtuali e patrimoniali, pur in mancanza d notizie dettagliate in merito, deve ritenersi che, in costanza d matrimonio, la famiglia godesse d un buon tenore d vita. Gli stessi elementi senz'altro evidenziano, in atto, una sperequazione della posizione dei coniugi, cosicchè correttamente il Tribunale ha posto a carico dell'appellato un contributo al mantenimento della appellante, condvisibilmente valutato in € 800,00 mensili, importo questo che, in mancanza d specifiche allegazioni sul punto, deve ritenersi sufficiente a garantire alla appellante il mantenimento del tenore d vita goduto in costanza d matrimonio.
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Infondato è infine anche il terzo motivo d appello, con il quale l'appellante ha censurato il capo della sentenza d prime cure che ha rigettato la domanda d assegnazione della casa familiare.
La concessione del beneficio in parola resta infatti subordnata all'imprescindbile presupposto, assente nel caso d specie, dell'affidamento d figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., n. 3015/2018),
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mentre - come avvenuto nel caso d specie - nell'ipotesi in cui l'alloggio in parola appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli in possesso dei requisiti anzidetti, il titolo d proprietà vantato da quest'ultimo preclude ogni eventuale assegnazione dell'immobile all'altro
(Cass. civ. Sez. I, n. 12309/2004).
Le spese d lite, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico d parte appellante e sono liquidate come in parte dspositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti d cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
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