Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2024, n. 882

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2024, n. 882
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 882
Data del deposito : 27 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4037 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2020, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 1378 pubblicata il 7 febbraio 2020 e non notificata, avente
a oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
tra
NT OV (cf [...]), NT ME (cf
[...]), Di FI IL (cf [...]), NT
CE (cf [...]), NT GU (cf
[...]), NT EL (cf [...]) e
NT LO (CF [...]), Eredi NT GU, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Duraturo (cf [...]) ed elettivamente domiciliati in Giugliano (NA), Via Santa Rita Da Cascia, 35, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax 0815065513 - pec carloduraturo@avvocatinapoli.legalmail.it);

appellante
1


e
LI AL SP (cf 00409920584 - p. iva 00885351007), in persona dei legali rappresentanti, Dott. Philippe Roger Donnet e Dott. Roberto Bellina, nella qualità di
Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian
Tommaso Avati (cf [...]), elettivamente domiciliata in Napoli, Via G.
Melisurgo, 44, nello studio del difensore, giusta procura alle liti per atto Notaio
OV Battista Dall'Armi in Treviso del 18 dicembre 2014, rep. 186905, racc. n.
30367 (per le comunicazioni: fax 0815424919/20 – pec giantommasoavati@avvocatinapoli.legalmail.it);

appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 novembre 2023, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli Eredi NT GU convenivano in giudizio LI AL, Impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del FGVS per la Campania, per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, deceduto successivamente nel 2008 per altra causa, a seguito di un sinistro stradale occorso in Giuliano in Campania il 15 giugno 2006, quando il NT GU veniva investito da un ciclomotore datosi, poi, alla fuga e rimasto non identificato, che ne determinava la caduta a suolo procurandogli lesioni personali.
LI AL si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva assunta prova orale ed espletata ctu medico-legale, rigettava la domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il danneggiato, pur non essendo gravato da uno specifico obbligo, non solo non aveva sporto denuncia-querela in merito ai fatti oggetto di giudizio, ma aveva dichiarato, al momento del ricovero in pronto soccorso e, successivamente, in reparto, che trattavasi di semplice incidente stradale, omettendo di riferire in ordine all'omissione di soccorso, nonostante le lesioni patite (frattura III superiore tibia-peroneo sn e frattura
2
polso sn) non fossero di gravità tale da porlo nell'impossibilità di effettuare la segnalazione, precludendo qualsiasi possibilità di attivarsi per l'identificazione del veicolo pirata con comportamento quantomeno colposo;

- l'unica teste escussa non era stata indicata quale presente ai fatti nelle plurime lettere di messa in mora inoltrate alla compagnia di assicurazione e il suo nominativo era presente solo nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc, nonostante la stessa avesse riferito di aver dato i propri recapiti al figlio del danneggiato, giunto sul luogo dell'incidente circa mezz'ora dopo il fatto;

- la teste, inoltre, aveva riferito che sul luogo era giunta la Polizia Municipale, apparendo anomalo che la stessa non avesse palesato la propria presenza agli agenti intervenuti, così come anomala era la circostanza che parte attrice non avesse operato alcun riferimento, negli atti difensivi, all'intervento della pubblica autorità sul luogo dell'incidente;

- all'esito dell'ordine di esibizione emesso dal Tribunale era stata accertata l'inesistenza di rapporti o verbali relativi al sinistro oggetto di causa;

- la teste, infine, nella propria deposizione aveva affermato che il ciclomotore che aveva investito il NT avesse impegnato il marciapiedi e circolasse sullo stesso ma di tale circostanza, pur estremamente rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità del conducente, non vi era traccia né negli atti di costituzione in mora né nella citazione in giudizio, risultando l'attendibilità della teste, quanto alla ricostruzione del sinistro, minata in radice per le plurime ragioni evidenziate.
Il Tribunale disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti, ponendo a carico degli attori quelle di ctu.
Gli Eredi NT proponevano appello avverso la decisione, con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo posta il 7 novembre 2020 (tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020, disposta in ragione dell'emergenza pandemica), invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame accogliendolo in toto;

2)
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