Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 36
CA Lecce
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro, composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 410 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
LA PP (c.f.: [...]), elettivamente domiciliata in
Taranto a via Pitagora n. 142, presso lo studio dell'avv. Eliana Ungaro, dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà,
Antonio Andriulli e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti lettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLATO –
Oggetto: assegno nucleo familiare
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 652/2020 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,
pronunciando sul ricorso proposto NG PP nei confronti di INPS - volto alla declaratoria del proprio diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare,
1
assertivamente richiesto in sede amministrativa a mezzo del patronato Inass, con domanda del 31.8.2017, in quanto non erogati dal datore di lavoro (azienda “Stirato e Cucito”), per il periodo dal 5.1.2015 al 16.5.2016 - rilevato il difetto della domanda amministrativa in via esclusivamente telematica, dichiarava improponibile la domanda, nulla provvedendo in ordine alle spese processuali per la sussistenza del requisito reddituale, a norma dell'art. 152 disp. att..
Avverso tale decisione proponeva appello la NG, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l'Inps, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato nella narrativa che precede, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione, preliminare ed assorbente, sollevata dall'Inps, di improponibilità della domanda giudiziaria per difetto della previa presentazione della domanda amministrativa della prestazione previdenziale, costituente presupposto dell'azione, mediante l'utilizzo esclusivo del canale telematico, espressamente previsto con la circolare n.136 del 30.10.2014 in ipotesi di richiesta di
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro, composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 410 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
LA PP (c.f.: [...]), elettivamente domiciliata in
Taranto a via Pitagora n. 142, presso lo studio dell'avv. Eliana Ungaro, dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà,
Antonio Andriulli e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti lettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLATO –
Oggetto: assegno nucleo familiare
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 652/2020 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,
pronunciando sul ricorso proposto NG PP nei confronti di INPS - volto alla declaratoria del proprio diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare,
1
assertivamente richiesto in sede amministrativa a mezzo del patronato Inass, con domanda del 31.8.2017, in quanto non erogati dal datore di lavoro (azienda “Stirato e Cucito”), per il periodo dal 5.1.2015 al 16.5.2016 - rilevato il difetto della domanda amministrativa in via esclusivamente telematica, dichiarava improponibile la domanda, nulla provvedendo in ordine alle spese processuali per la sussistenza del requisito reddituale, a norma dell'art. 152 disp. att..
Avverso tale decisione proponeva appello la NG, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l'Inps, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato nella narrativa che precede, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione, preliminare ed assorbente, sollevata dall'Inps, di improponibilità della domanda giudiziaria per difetto della previa presentazione della domanda amministrativa della prestazione previdenziale, costituente presupposto dell'azione, mediante l'utilizzo esclusivo del canale telematico, espressamente previsto con la circolare n.136 del 30.10.2014 in ipotesi di richiesta di
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