Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 114

CA Salerno
Sentenza
12 febbraio 2025
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CA Salerno
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 114
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 114
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

R.G. n. 150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 150 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
GI CE, nato a [...] il [...] ([...]); rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vicidomini per procura allegata all'atto di appello;

- appellante -
E
GI GI, nata a [...] il [...] ([...]); rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grasso per procura allegata alla comparsa di risposta;

- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 163/2024, pubblicata il 11/01/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento del presente atto di appello, disattesa ogni contraria eccezione, richiesta e domanda:
In via principale: dichiarare inammissibili ovvero rigettare in toto, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande di accertamento di simulazione dell'atto di vendita e di nullità del negozio come proposte in citazione originaria, ovvero per carenza di legittimazione attiva ovvero tutte le domande successivamente come
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proposte da parte attrice-appellata perché infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese e compenso con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “voglia in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Sempre in via preliminare e nel merito voglia rigettare
l'impugnazione avanzata dal sig. CE GI perché assolutamente infondata. Per l'effetto confermare la sentenza n. 163/2024 emessa dal Tribunale di
Salerno e con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati di IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto accoglie la domanda proposta da GI GI e, per l'effetto, dichiara la nullità della donazione celata da un contratto simulato di compravendita stipulato con atto pubblico del 2.10.2017 tra la madre NI
RI (simulata venditrice) ed il fratello GI CE (simulato compratore), avente ad oggetto la quota di proprietà di tre quarti di un immobile sito in Salerno alla via Pio XI n. 21.
Superata l'eccezione di incompetenza per territorio, il giudice di primo grado espone, in motivazione, che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (sul rilievo che, non avendo accettato l'eredità di NI RI con beneficio d'inventario, nonostante la concessione del termine ex artt. 481 c.c. e 749
c.p.c.
, l'attrice GI GI non ha acquistato la qualità di erede), trattandosi dell'azione di simulazione esperita dal legittimario totalmente pretermesso al fine di reintegrare la quota di legittima, il quale acquista la qualità di erede solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione e, dunque, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
che, comunque,
GI GI ha allegato e dimostrato di aver accettato l'eredità della madre con beneficio d'inventario con atto notarile del 3.2.2020; che sussiste anche l'interesse ad agire della parte attrice, anche se non è stata formulata domanda di riduzione dell'eventuale donazione da accertarsi, atteso che la stessa nella sua qualità di legittimaria ha chiesto l'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita e la declaratoria di nullità dell'atto simulato, pronuncia che, caducando in radice il trasferimento, renderebbe superflua la domanda di riduzione della donazione.
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Premesso, poi, che l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius in lesione della propria quota di legittima, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume sul piano probatorio la qualità di terzo (con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni), il giudice di prime cure ritiene raggiunta la prova per presunzione della simulazione contrattuale sulla base degli indizi dati dal rapporto di stretta parentela tra l'alienante (la madre anziana) e l'acquirente (il figlio), dalla circostanza che l'alienante ha continuato a vivere nell'immobile e dalla mancanza di prova del pagamento del prezzo, poiché parte convenuta non ha documentato la riscossione dell'assegno di € 1.250,00 e non ha dimostrato che l'importo di € 91.454,22 residuato dal mutuo contestuale alla stipula del trasferimento del 2017, al netto della somma di € 7.295,78 accreditata su un altro conto di NI RI per l'estinzione di un precedente mutuo, sia andato a beneficio esclusivo della parte alienante.
Su quest'ultimo punto, si afferma che il conto su cui è stata accreditata la somma
è stato aperto poco prima della vendita ed è cointestato a NI RI e a
GI CE;
che dall'esame del conto risulta che lo stesso sia stato alimentato con somme che avrebbero dovuto essere di pertinenza esclusiva di
NI RI, ma che, invece, sono state utilizzate anche a beneficio del convenuto, senza che quest'ultimo abbia effettuato rimesse sullo stesso;
che la prima operazione su tale conto acceso presso la Banca FI è stata proprio il bonifico di € 91.454,22 con beneficiario NI RI;
che, nella stessa data dell'accredito, sono state contabilizzati l'emissione di un assegno circolare di €
3.500,00 in favore del notaio rogante l'atto e due bonifici di complessivi €
60.000,00 in favore della Wider ST di CE GI s.a.s. con causale
“restituzione conto socio GI CE” e “restituzione conto socio
NI RI”; che le ultime due operazioni sono state inizialmente stornate e poi nuovamente disposte in data 4.10.2017; che già l'apertura di un conto corrente cointestato tra le parti in concomitanza con la stipula dell'atto oggetto di causa desta sospetto, visto anche che NI RI aveva un altro conto corrente disponibile;
che ulteriori movimenti anomali sul conto sono il versamento della somma di € 10.000,00 in favore di AL CI, moglie di GI CE, con causale “partecipazione lavori casa” dell'8.11.2017 e il bonifico di € 500,00 in favore dello stesso GI CE con causale “pagamento rata mutuo”; che le
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operazioni del primo trimestre hanno portato ad un saldo finale di € 10.168,77; che le movimentazioni del primo trimestre del conto in base alle causali dichiarate appaiono riconducibili a interessi del convenuto almeno per € 34.500,00 (€
24.000,00 per restituzioni alla società comune per conto di GI CE, €
10.000,00 per lavori svolti dalla moglie del convenuto ed € 500,00 per pagamento di una rata di mutuo corrispondente allo stesso mutuo che il convenuto aveva contratto per il pagamento dell'immobile oggetto di causa); che, pur essendo riscontrabili operazioni nell'interesse del convenuto sul conto cointestato, non emergono rimesse provenienti dallo stesso, risultando per il primo periodo il conto alimentato dalla prima rimessa di € 91.454,22; che anche nel trimestre successivo risultano effettuati ulteriori bonifici mensili di € 500,00 in favore di GI
CE con causale “pagamento rata mutuo”; che risulta, altresì, un accredito di €
9.000,00 per assegni rispetto al quale, però, non è stata provata la riconducibilità al convenuto;
che nei trimestri successivi appaiono effettuate operazioni nell'interesse di NI RI (in particolare, accredito pensione, pagamento badante), oltre i bonifici di € 450,00 sempre in favore di GI CE con causale
“pagamento rata mutuo”, l'addebito di € 2.000,00 per lavori di abbattimento di barriere architettoniche per l'immobile sito in Salerno alla via Pio XI e l'addebito di
€ 515,55 per lavori condominiali del Palazzo di Lauro;
che l'andamento del conto dopo il primo trimestre è stato pressoché costante fino alla morte di NI
RI, successivamente alla quale è stato disposto un giroconto di € 4.700,00 in favore di GI CE in data 22.8.2019 e un giroconto per estinzione di €
3.859,22 su un altro conto in data 5.9.2019, oltre al bonifico mensile per pagamento rata mutuo di € 450,00; che, in definitiva, dall'esame del conto emerge che operazioni per il complessivo importo di € 52.424,77 (€ 24.000,00 per restituzioni alla società per conto del convenuto, € 10.000,00 per lavori svolti dalla moglie del convenuto, rimesse sul conto del convenuto per pagamento di rate di mutuo, tre per
€ 500,00 e tredici da € 450,00, € 2.000,00 e € 515,55 per lavori condominiali, giroconti per € 4.700,00 e € 3.859,22 disposti necessariamente dal convenuto dopo la morte di NI RI), senza considerare i prelievi in contanti, corrispondente circa al 50% degli accrediti, al netto della pensione, appaiono effettuate nell'interesse esclusivo del convenuto, senza che questi abbia effettuato rimesse sul conto di importo corrispondente;
che il carattere meramente apparente del pagamento effettuato da GI CE non è sconfessano dalle spese documentate da parte convenuta e, in particolare, dal pagamento della badante con
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prelievo dal conto comune su cui comunque veniva accreditata la pensione di
NI RI, sufficiente a sostenere tale esborso, con conseguente improspettabilità di un pagamento a carico del convenuto;
che i contributi Inps risultano pagati con bollettini la cui provvista ben potrebbe provenire dai contanti prelevati dal conto comune alimentato da somme imputabili alla sola NI
RI, così come gli oneri condominiali e le spese relative a utenze riferibili a
NI RI;
che anche il notaio è stato pagato con provvista dal conto cointestato, così come i lavori condominiali;
che, visti gli indizi gravi, precisi e concordanti sopra illustrati, va affermato che la vendita oggetto di causa è simulata ed è volta a dissimulare una donazione nulla per difetto di forma;
che l'art. 782 c.c. richiede per la donazione la forma dell'atto pubblico e l'art. 48 della legge
16.2.1913, n. 89
sul notariato, impone anche la presenza di
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