Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 8
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 675/2022RG vertente tra
BC SOLAR ONE SRL, P.Iva 02182280442, con sede legale in Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, CO LI, rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno
Consorti C.F. CNS RNN 54H14 A4620, del foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio, in San Benedetto del Tronto (AP), Via San Giovanni (comunicazioni fax
0735.781311- PEC avv.ermannoconsorti@pec.giuffre.it);

-parte appellante principale/appellata incidentale
e
T.R.EN.D. PROJECT S.N.C. DI AG IL & AR TO, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore RT AD, (c.f. [...]) e NI FI
(c.f. [...]), con sede in S. Benedetto del Tronto (AP), Via Pomezia 2 (P. Iva
01916890443) nonché per AR TO, (c.f. [...]) e AG
IL (c.f. [...]) nella qualità di soci illimitatamente responsabili, elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini 73, presso lo studio dell'Avv. Mauro
FI (c.f. [...]- fax 0736 / 250801 - pec: avvmaurofiliaggi@puntopec.it) che li rappresenta e difende;

-parti appellate principali/appellanti incidentali
e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale e direzione in via Stalingrado n. 45,
40128 Bologna, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Celestino Orlandello, munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 28/06/2022 in autentica Notaio Dott.
Tommaso Gherardi in Bologna, n. rep/fasc. 96608/12060, ed elettivamente domiciliata in San
Benedetto del Tronto, via Montello n. 82, presso lo studio dell'Avv. Giulio Agnelli (C.F.


GNLGLI57C27A 3450) che la rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni fax al n.
0862/080706 - pec: avv.giulioagnelli@pec.giuffre.it. );

-parte appellata principale ed incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

2.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società "BC AR One Srl" conveniva in giudizio la società “T.R.EN.D. EC SN" deducendo quanto segue: nel giugno 2014 la BC
-
AR commissionava alla società di professionisti “ND EC” la redazione di una relazione idrologico-idraulica al fine di ottenere, previo l'iter di legge, le autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione di una micro centrale elettrica mediante l'utilizzo delle acque del fiume Aso, in comune di Montelparo (Fm) in corrispondenza di una briglia in c.a. ivi esistente;
- la relazione idrologico-idraulica redatta dalla società e sottoscritta dall'Ing. NI FI quale
Ingegnere iscritto all'Albo professionale e quale socio illimitatamente responsabile della società convenuta, attestava l'esistenza delle condizioni per effettuare l'investimento in parola e conseguentemente per ottenere le relative autorizzazioni amministrative;
visto l'esito della relazione, la società BC AR stipulava con la società BC EN Srl una scrittura privata in virtù della quale quest'ultima si impegnava a predisporre e redigere tutta la documentazione richiesta dall'art.8 della L.R. 3/12;
- il corrispettivo di tale prestazione veniva convenuto in euro
14.000,00 oltre Iva;
la BC AR sosteneva ulteriori spese per l'espletamento dell'iter
-
amministrativo;
- con lettera del 19.3.15 il Consorzio Bonifica Marche comunicava alla Regione
Marche, alla Provincia di Fermo, al Genio Civile e al Comune di Montelparo che le disponibilità idriche erano inidonee esistendo in loco, sin dal 2004, per ca. 2 mc/ sec., una derivazione consortile con captazione a monte;
il professionista avrebbe dovuto avvedersi, segnalandolo alla
-
committente, del detto deficit delle portate disponibili;
- la BC AR aveva corrisposto alla ND
Projesct un compenso pari ad euro 1.903,20 Iva inclusa;
- l'attrice avviava la procedura di negoziazione assistita, che aveva esito negativo;
- il professionista era tenuto ad effettuare uno studio approfondito delle acque al fine di consentire alla committente di verificare la fattibilità dell'impianto progettato;
- il fatto che l'ingegnere incaricato non avesse verificato la portata delle acque, comportava a suo carico un inadempimento professionale da cui derivava il risarcimento dei danni subiti dalla committente che aveva sostenuto una spesa complessiva di euro 18.122,20;
-
l'attrice aveva inoltre diritto alla restituzione delle parcella corrisposta alla società a cui
apparteneva il professionista;
- inoltre, andava dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso fra la BC AR e la società di professionisti. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti con condanna degli stessi al risarcimento dei danni pari ad euro 18.122,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di accertare
e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti con condanna in solido a carico di questi ultimi, alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di compenso professionale, il tutto con vittoria delle spese giudiziali.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda e chiedendo la chiamata in causa, a fini di garanzia e manleva, della loro Compagnia di assicurazione.
Si costituiva in giudizio la Unipolsai Assicurazioni SpA facendo rilevare che il contratto di assicurazione prevedeva una franchigia di euro 20.000,000 e pertanto il pagamento dell'eventuale risarcimento era a totale carico dei convenuti.
Nel merito, negava che la mancata esecuzione dell'opera derivasse dalla Relazione del professionista;
faceva rilevare che la Relazione era stata redatta in collaborazione e coordinamento con altri professionisti della BC EN;
che era stato proprio il legale rappresentante della BC
EN a contribuire in modo decisivo alla stesura dell'elaborato fornendo i necessari input quindi l'incarico commissionato ai convenuti si sostanziava nel compendiare i dati forniti dalla
BC EN e la mancata considerazione della preesistente captazione era ascrivibile solo a quest'ultima;
- non sussisteva nesso di causalità tra il danno lamentato dall'attrice e la condotta del professionista;
l'attrice avrebbe comunque dovuto dimostrare che la pratica avrebbe avuto esito
-
favorevole e comunque trattavasi di obbligazioni di mezzi e non di risultato;
l'eventuale
risarcimento doveva essere ripartito fra tutti i professionisti firmatari della Relazione. Concludeva per il rigetto della domanda attrice e della chiamata in garanzia.
In corso di causa venivano espletate prove orali e la casa era quindi assunta in decisione.

3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"La domanda attrice ha ad oggetto l'incarico professionale conferito alla società di professionisti
ND EC per la redazione di una relazione tecnica in materia idrologico-idraulica, preliminare alla richiesta, agli organi competenti, di autorizzazione alla costruzione di una micro- centrale idroelettrica sul fiume Aso, nel comune di Montelparo (Fm).
La Relazione veniva redatta dall'Ing. NI FI, socio della società ND EC, e dall'Ing.
Alessandra Gaspari. La copia depositata dall'attrice appare incompleta poiché sembra mancare della parte finale. La condotta difensiva delle altre parti non lascia peraltro dubbi sulle conclusioni della Relazione in senso favorevole alla fattibilità dell'opera
Lamenta, parte attrice, un vizio della detta Relazione che può pacificamente definirsi "errore professionale" consistito nel non aver considerato, come comprovato dalla nota del Consorzio di
Bonifica delle Marche del 19.3.15, nella valutazione della disponibilità idrica, l'esistenza di una
derivazione consortile attiva dal 2004, captata a monte, che riduceva la disponibilità di acqua necessaria alla sostenibilità dell'impianto.
Ha dedotto, l'attrice, di aver fatto affidamento sulle risultanze positive della Relazione e di aver pertanto incaricato, con scrittura privata del 3.10.14, la società "BC AR" di eseguire l'iter amministrativo necessario ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione dell'opera al corrispettivo di euro 14.000,00 a cui andavano aggiunte le spese ulteriori non comprese nella detta scrittura privata.
Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto intercorso con il professionista, la restituzione del compenso versatogli e il risarcimento dei danni corrispondenti al compenso pagato alla BC AR
e alle spese sostenute per le ulteriori spese.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Non sussistono dubbi sul fatto che la Relazione redatta dagli ingegneri con parere favorevole alla eseguibilità dell'opera avrebbe dovuto necessariamente considerare, quale presupposto indefettibile per una valutazione approfondita ed adeguata allo scopo dell'incarico, la disponibilità di acqua al netto delle derivazioni già esistenti. Il fatto che il legale rappresentante della BC EN abbia fornito erronei input al riguardo non esclude la responsabilità del professionista, che è comunque sempre tenuto al controllo e all'esame complessivo anche della fondatezza delle notizie ed informazioni ricevute da terzi e da lui non direttamente verificate.
La circostanza che altri professionisti abbiano
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