Corte d'Appello Torino, sentenza 11/07/2024, n. 631
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Testo completo
R.g n. 1212/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente Relatore
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1212/22 R.G. – promossa da:
IG.ri AN IA (C.f. GLNSST36AO3H93OR) e CH IA (C.f.
[...]) entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Di
Gaspare (C.f. [...]) e dall'Avv. Bruno Matarazzo (C.f.
[...]) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, e ai fini di queto procedimento elettivamente domiciliati presso l'indirizzo Pec dell'Avv. Antonio di Gaspare, giusta procura in calce all'atto di appello.
- Appellante –
AN Investis S.p.A., (già AN Immobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.),
P.iva e C.f. 02751170016, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania De CH (C.f.
[...]) ed elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Corradi, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
- Appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel corso del giudizio di primo grado - da intendersi qui integralmente riproposte
- contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia, riformare integralmente la Sentenza di primo grado e per l'effetto e conseguenza, così giudicare:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento, da parte di IM, alle regole di condotta prescritte nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, e conseguentemente dichiarare la risoluzione degli ordini di investimento delle obbligazioni Tier 2 per cui è causa individuate a pag. 7 e 8 in sede di citazione (prod.1) ed accertare la responsabilità contrattuale di IM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, pronunciare la condanna della convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento, in favore dei IG.ri IA, dei danni subìti pari a Euro
953.730,00, come quantificato nella Perizia, oltre rivalutazione, con interessi legali a decorrere dall'invio del reclamo (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;
- in via istruttoria: disporre consulenza tecnica d'ufficio sul quesito di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e rimborso dei contributi unificati.
Per parte appellata:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, primo comma c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata n. 3119/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 11 marzo 2022 dal G.U. Dott. Enrico Astuni e pubblicata il successivo 18 luglio 2022 (R.G. n. 10917/2020);
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'avverso appello, per le ragioni esposte in narrativa, conseguentemente rigettare tutte le avverse domande, poiché́ improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata n. 3119/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 11 marzo 2022 dal G.U. Dott. Enrico Astuni e pubblicata il successivo 18 luglio 2022 (R.G. n. 10917/2020);
2 IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le avverse istanze istruttorie per le ragioni addotte in atti;
IN OGNI CASO
- con vittoria di compensi, spese ed accessori, come per legge, del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in data 23.6.20 i IG.ri IA AN e IA CH adivano il Tribunale di Torino convenendo in giudizio AN Intermobiliare di Investimenti e
Gestioni (d'ora in poi IM) deducendo:
-di aver acquistato, tramite AN Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, in più tranche obbligazioni subordinate emesse da AN RE di ZA S.p.A., e da ET
AN S.p.A., quest'ultima controllante all'epoca, della stessa IM;
- che IM si era limitata a sconsigliare le operazioni, senza svolgere alcuna valutazione di adeguatezza degli strumenti.
- di aver subito, a causa dell'infedele prestazione di servizi finanziari da parte di IM, una perdita pari a € 953.730,00 dovuta all'acquisto di obbligazioni bancarie inadeguate e in larga parte emesse dall'istituto di credito controllante la convenuta, operazioni quindi poste in essere, da parte di IM, in palese conflitto di interessi;
- che, inoltre, la AN aveva raccolto informazioni dal solo sig. AN IA con un unico questionario in data 21.1.2015, ma non dal di lui figlio, sig. CH IA, che aveva una propensione al rischio moderata e una situazione economica meno solida di quella del padre;
- che IM avrebbe dovuto astenersi dal perfezionare tali operazioni di acquisto, inadeguate per oggetto, dimensione e frequenza agli obiettivi di investimento e alla situazione e propensione al rischio dei clienti, anche del solo AN IA, negoziate in conflitto di interessi e in contropartita diretta;
- che, infine, la AN non aveva avvertito essi clienti del concreto rischio di default delle due emittenti, con conseguente crollo del valore dei titoli, che era risultato impossibile rivendere, anche a causa della sospensione dalla quotazione disposta dalla OB;
3
- che IM, contrariamente da quanto deciso dall'intero sistema bancario, non aveva inibito
a clienti al dettaglio la negoziazione di obbligazioni subordinate emesse da AN
RE di ZA S.p.A. e ET AN S.p.A., destinate agli investitori istituzionali.
Su queste premesse, essi chiedevano in citazione di accertarsi l'invalidità od inefficacia delle operazioni di acquisto delle suddette obbligazioni, l'accertamento della responsabilità di IM, per violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario nei confronti della clientela retail, il risarcimento del danno in misura pari alla perdita subita di € 953.730,00, salva valutazione equitativa del Tribunale ex art. 1226 c.c.
In memoria n. 1, preso atto della produzione del contratto quadro da parte di IM datato
20.2.2014, gli attori chiedevano di dichiararsi il grave inadempimento di IM ai doveri dell'intermediario, con conseguente risoluzione degli ordini di investimento relativi alle obbligazioni subordinate emesse da ET AN S.p.A. e AN RE di ZA
S.p.A., ed accertarsi la responsabilità contrattuale di IM con conseguente condanna al risarcimento del danno, oltre le spese di lite.
Si costituiva in giudizio in data 21.10.20 AN Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
S.p.A., la quale deduceva che:
-il contratto di consulenza, esecuzione ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e/o collocamento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari
(anche “contratto quadro”) relativo al dossier titoli n. 103711 e collegato al conto corrente
n. 102869, contratto in base al quale sono stati fatti ed eseguiti gli ordini in contestazione, era stato stipulato in data 20.2.2014;
- che entrambi i clienti avevano sottoscritto in data 26.1.2015, il questionario per la verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza che attribuiva loro un profilo di rischio “speculativo”
(doc. 3 attori), implicante una propensione al rischio alta, una volontà di investire a lungo termine
e con finalità degli investimenti mirante all'elevata redditività del capitale, indipendentemente dalla durata e nella consapevolezza di rischiare forti perdite in conto capitale;
-che dai questionari compilati risultava un'ottima conoscenza di tutte le tipologie di strumenti finanziari e OICR e una notevole esperienza in materia di investimenti, circostanze emergenti anche
4
dalle registrazioni delle telefonate intercorse tra gli attori e il loro referente (Relationship
Manager) in IM, prodotte con riferimento a tutti e venticinque gli ordini impartiti (16 di acquisto e 9 di vendita);
- che tutti gli ordini per cui è causa erano di iniziativa del cliente;
(ad essa IM non era stata richiesta alcuna specifica consulenza, il contratto di consulenza stipulato nel 2014 non prevedeva che la AN svolgesse attività di gestione di portafoglio);
-che tutti gli ordini risultavano adeguati al profilo degli attori, ai sensi dell'art. 30 Reg.
Intermediari e dell'art. 13 co. 6 del contratto quadro, anche in considerazione dell'ampia diversificazione del patrimonio in obbligazioni, OICR e azioni e liquidità, circostanza che, considerando le obbligazioni subordinate in questione una percentuale minima di tale patrimonio, rendeva il portafoglio complessivamente bilanciato. (cfr. doc. 3 convenuto);
- che IM aveva correttamente adempiuto i propri obblighi informativi in relazione all'esistenza di un conflitto di interesse con riferimento all'acquisto di obbligazioni subordinate emesse dalla propria controllante ET AN S.p.A., in conformità agli artt. 27 e 45 Reg. Intermediari e all'art. 14 del contratto quadro;
- che il complessivo rendimento dei titoli presenti nel dossier dei clienti era in ogni caso superiore alle perdite lamentate e in ogni caso sussisteva concorso di colpa dei clienti nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c.
Su queste premesse, IM chiedeva dichiararsi improcedibili, inammissibili o infondate le domande attoree e, a seguito della modifica delle conclusioni, operata dagli attori in memoria n. 1, dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova.
Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza datata 28.7.21 il giudice di prime cure rilevava che:
- la domanda di nullità degli ordini per assenza del contratto quadro era stata abbandonata, a seguito della produzione in giudizio da parte di IM del contratto
20.2.2014 (doc. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente Relatore
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1212/22 R.G. – promossa da:
IG.ri AN IA (C.f. GLNSST36AO3H93OR) e CH IA (C.f.
[...]) entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Di
Gaspare (C.f. [...]) e dall'Avv. Bruno Matarazzo (C.f.
[...]) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, e ai fini di queto procedimento elettivamente domiciliati presso l'indirizzo Pec dell'Avv. Antonio di Gaspare, giusta procura in calce all'atto di appello.
- Appellante –
AN Investis S.p.A., (già AN Immobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.),
P.iva e C.f. 02751170016, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania De CH (C.f.
[...]) ed elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Corradi, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
- Appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel corso del giudizio di primo grado - da intendersi qui integralmente riproposte
- contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia, riformare integralmente la Sentenza di primo grado e per l'effetto e conseguenza, così giudicare:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento, da parte di IM, alle regole di condotta prescritte nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, e conseguentemente dichiarare la risoluzione degli ordini di investimento delle obbligazioni Tier 2 per cui è causa individuate a pag. 7 e 8 in sede di citazione (prod.1) ed accertare la responsabilità contrattuale di IM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, pronunciare la condanna della convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento, in favore dei IG.ri IA, dei danni subìti pari a Euro
953.730,00, come quantificato nella Perizia, oltre rivalutazione, con interessi legali a decorrere dall'invio del reclamo (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;
- in via istruttoria: disporre consulenza tecnica d'ufficio sul quesito di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e rimborso dei contributi unificati.
Per parte appellata:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, primo comma c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata n. 3119/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 11 marzo 2022 dal G.U. Dott. Enrico Astuni e pubblicata il successivo 18 luglio 2022 (R.G. n. 10917/2020);
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'avverso appello, per le ragioni esposte in narrativa, conseguentemente rigettare tutte le avverse domande, poiché́ improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata n. 3119/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 11 marzo 2022 dal G.U. Dott. Enrico Astuni e pubblicata il successivo 18 luglio 2022 (R.G. n. 10917/2020);
2 IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le avverse istanze istruttorie per le ragioni addotte in atti;
IN OGNI CASO
- con vittoria di compensi, spese ed accessori, come per legge, del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in data 23.6.20 i IG.ri IA AN e IA CH adivano il Tribunale di Torino convenendo in giudizio AN Intermobiliare di Investimenti e
Gestioni (d'ora in poi IM) deducendo:
-di aver acquistato, tramite AN Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, in più tranche obbligazioni subordinate emesse da AN RE di ZA S.p.A., e da ET
AN S.p.A., quest'ultima controllante all'epoca, della stessa IM;
- che IM si era limitata a sconsigliare le operazioni, senza svolgere alcuna valutazione di adeguatezza degli strumenti.
- di aver subito, a causa dell'infedele prestazione di servizi finanziari da parte di IM, una perdita pari a € 953.730,00 dovuta all'acquisto di obbligazioni bancarie inadeguate e in larga parte emesse dall'istituto di credito controllante la convenuta, operazioni quindi poste in essere, da parte di IM, in palese conflitto di interessi;
- che, inoltre, la AN aveva raccolto informazioni dal solo sig. AN IA con un unico questionario in data 21.1.2015, ma non dal di lui figlio, sig. CH IA, che aveva una propensione al rischio moderata e una situazione economica meno solida di quella del padre;
- che IM avrebbe dovuto astenersi dal perfezionare tali operazioni di acquisto, inadeguate per oggetto, dimensione e frequenza agli obiettivi di investimento e alla situazione e propensione al rischio dei clienti, anche del solo AN IA, negoziate in conflitto di interessi e in contropartita diretta;
- che, infine, la AN non aveva avvertito essi clienti del concreto rischio di default delle due emittenti, con conseguente crollo del valore dei titoli, che era risultato impossibile rivendere, anche a causa della sospensione dalla quotazione disposta dalla OB;
3
- che IM, contrariamente da quanto deciso dall'intero sistema bancario, non aveva inibito
a clienti al dettaglio la negoziazione di obbligazioni subordinate emesse da AN
RE di ZA S.p.A. e ET AN S.p.A., destinate agli investitori istituzionali.
Su queste premesse, essi chiedevano in citazione di accertarsi l'invalidità od inefficacia delle operazioni di acquisto delle suddette obbligazioni, l'accertamento della responsabilità di IM, per violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario nei confronti della clientela retail, il risarcimento del danno in misura pari alla perdita subita di € 953.730,00, salva valutazione equitativa del Tribunale ex art. 1226 c.c.
In memoria n. 1, preso atto della produzione del contratto quadro da parte di IM datato
20.2.2014, gli attori chiedevano di dichiararsi il grave inadempimento di IM ai doveri dell'intermediario, con conseguente risoluzione degli ordini di investimento relativi alle obbligazioni subordinate emesse da ET AN S.p.A. e AN RE di ZA
S.p.A., ed accertarsi la responsabilità contrattuale di IM con conseguente condanna al risarcimento del danno, oltre le spese di lite.
Si costituiva in giudizio in data 21.10.20 AN Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
S.p.A., la quale deduceva che:
-il contratto di consulenza, esecuzione ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e/o collocamento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari
(anche “contratto quadro”) relativo al dossier titoli n. 103711 e collegato al conto corrente
n. 102869, contratto in base al quale sono stati fatti ed eseguiti gli ordini in contestazione, era stato stipulato in data 20.2.2014;
- che entrambi i clienti avevano sottoscritto in data 26.1.2015, il questionario per la verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza che attribuiva loro un profilo di rischio “speculativo”
(doc. 3 attori), implicante una propensione al rischio alta, una volontà di investire a lungo termine
e con finalità degli investimenti mirante all'elevata redditività del capitale, indipendentemente dalla durata e nella consapevolezza di rischiare forti perdite in conto capitale;
-che dai questionari compilati risultava un'ottima conoscenza di tutte le tipologie di strumenti finanziari e OICR e una notevole esperienza in materia di investimenti, circostanze emergenti anche
4
dalle registrazioni delle telefonate intercorse tra gli attori e il loro referente (Relationship
Manager) in IM, prodotte con riferimento a tutti e venticinque gli ordini impartiti (16 di acquisto e 9 di vendita);
- che tutti gli ordini per cui è causa erano di iniziativa del cliente;
(ad essa IM non era stata richiesta alcuna specifica consulenza, il contratto di consulenza stipulato nel 2014 non prevedeva che la AN svolgesse attività di gestione di portafoglio);
-che tutti gli ordini risultavano adeguati al profilo degli attori, ai sensi dell'art. 30 Reg.
Intermediari e dell'art. 13 co. 6 del contratto quadro, anche in considerazione dell'ampia diversificazione del patrimonio in obbligazioni, OICR e azioni e liquidità, circostanza che, considerando le obbligazioni subordinate in questione una percentuale minima di tale patrimonio, rendeva il portafoglio complessivamente bilanciato. (cfr. doc. 3 convenuto);
- che IM aveva correttamente adempiuto i propri obblighi informativi in relazione all'esistenza di un conflitto di interesse con riferimento all'acquisto di obbligazioni subordinate emesse dalla propria controllante ET AN S.p.A., in conformità agli artt. 27 e 45 Reg. Intermediari e all'art. 14 del contratto quadro;
- che il complessivo rendimento dei titoli presenti nel dossier dei clienti era in ogni caso superiore alle perdite lamentate e in ogni caso sussisteva concorso di colpa dei clienti nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c.
Su queste premesse, IM chiedeva dichiararsi improcedibili, inammissibili o infondate le domande attoree e, a seguito della modifica delle conclusioni, operata dagli attori in memoria n. 1, dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova.
Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza datata 28.7.21 il giudice di prime cure rilevava che:
- la domanda di nullità degli ordini per assenza del contratto quadro era stata abbandonata, a seguito della produzione in giudizio da parte di IM del contratto
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