Corte d'Appello Milano, sentenza 11/07/2024, n. 2075
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LA Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
ing. Alberto Sartori Tecnico Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1851/2022 promossa
DA
SOC. GR CO AN, RL, ER S.S. (C.F.
00198980203), SOC. AGR. OT IN (C.F. 02348920204), NEW LAND
SOCIETA' GR S.S. (C.F. 02368460206), SOCIETÀ GR
GI SA (C.F. 02401640202), TUTTE CONFLUITE IN
OL CO SOCIETÀ GR S.S. (P.IVA
01940560202), con il patrocinio dell'avv. ELIA DI MATTEO e dell'avv. ELISABETTA
DI MATTEO e con domicilio eletto in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20122
MILANO presso i difensori
RICORRENTI
CONTRO
CONSORZIO DI BONIFICA GARDA-CHIESE (C.F. 01706580204), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO ARRIGO GIANOLIO e dell'avv. GIOVANNI MONTI,
n. r.g. 1851/2022
elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA MARCELLO
MALPIGHI n. 12 20100 MILANO
REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), con il patrocinio dell'avv. ANDREA
MATTEO FORMICA, elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA, 1 20122
MILANO presso il difensore
COMUNE DI RODIGO (C.F. 80005810207), con il patrocinio dell'avv. ALEX
LEORATI, elettivamente domiciliato in VIA POSTUMIA, 13 GAZOLDO DEGLI
IPPOLITI presso il difensore
GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00409920584), con il patrocinio dell'avv. IACOPO
REBECCHI, elettivamente domiciliata in VIA F. CORRIDONI, 45 46100 MANTOVA presso il difensore
RESISTENTI
Conclusioni:
Per OL CO SOCIETÀ GR S.S.,
INCORPORANTE SOC. GR CO AN, RL, ER
S.S., SOC. AGR. OT IN, NEW LAND SOCIETA' GR S.S.,
SOCIETÀ GR GI SA:
“In via preliminare:
1. emettere il più idoneo provvedimento di revoca/modifica dell'Ordinanza datata
27.09.2023, comunicata l'11.10.2023 e, per l'effetto
a) esaminato il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni: Ing. AN ZZ, Ing.
LO AG, Ing. NT NI, Giuseppe AG, nella posizione di “testimoni qualificati”, accertare e dichiarare che, all'esito della prova orale dell'11.07.2023 e del
19.09.2023, i testimoni si sono disvelati inattendibili, stante il contrasto e la inconciliabilità tra le risposte date e le precedenti “dichiarazioni” rilasciate alla Gazzetta di Mantova durante l'evento alluvionale del 26.07.2014 e durante la Conferenza dei 21/ventuno
Sindaci promossa dal Presidente AN, nel corso della quale era stato riconosciuto e dichiarato che durante l'evento alluvionale le acque erano state deviate sui terreni
FR, pur di salvare il centro abitato di OD.
Si chiede, pertanto, di estromettere e/o, comunque, di ritenere non attendibili le dichiarazioni dei testimoni CI NA, Ing. LO AG, Ing. NT NI,
Avv. Giuseppe AG e AS AL LA dal fascicolo di causa;
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n. r.g. 1851/2022
b) ammettere la prova testimoniale di GI AN come testimone, trattandosi di testimonianza rilevante e importante, in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese alla
Stampa nel corso dell'incontro del 30.07.2014 con i Sindaci dei Comuni alluvionati;
c) ammettere la prova testimoniale di AC GA, proprietario di azienda agricola confinante ai terreni FR, testimone già indicato in atti da FR, ma, allo stato, non ammesso dall'Ecc.mo Collegio;
GA ha avuto diretta conoscenza dei fatti/atti e, quindi, è chiamato a confermare quanto dichiarato al quotidiano La Gazzetta di
Mantova e registrato nell'audio-video del 26 luglio 2014 masterizzato su supporto informatico - CD;
d) accogliere le richieste istruttorie sulle quali il Collegio si era riservato di decidere e, specificatamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della relazione tecnica – perizia redatta dall'Arch. Davide Buso dello Studio Cercato & Associati – Consulente di Generali
Ass.ni;
e) acquisire al fascicolo di causa il supporto informatico – CD – sul quale risultano masterizzate le riprese audio-video del 26 luglio 2014;
f) acquisire al fascicolo di causa il deposito delle fotografie e della rassegna stampa -
Gazzetta di Mantova - allegata alle Note d'udienza del 26.09.2023 e all'istanza di revoca/modifica del 16.10.2023.
Nel merito, in via principale:
2. accertare e dichiarare che, all'esito della prova orale dell'11.07.2023 e del 19.09.2023,
i testimoni si sono disvelati inattendibili, stante il contrasto e la inconciliabilità tra le risposte date e le precedenti “dichiarazioni” rilasciate alla Gazzetta di Mantova durante l'evento alluvionale del 26.07.2014. Si chiede, pertanto di estromettere e/o, comunque, di ritenere non attendibili, le dichiarazioni dei testimoni CI NA, Ing. LO
AG, Ing. NT NI, Avv. Giuseppe AG e AS AL LA dal fascicolo di causa;
3. accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'indennizzo/risarcimento/ristoro, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, dovuto alle aziende agricole attrici, con disapplicazione degli atti consortili, amministrativi e/o di ogni ulteriore diverso atto pregresso, presupposto, connesso e conseguente, così come richiamato e indicato in atti;
4. accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, da indebito arricchimento) dei convenuti nella causazione dei gravi danni subiti e subendi da parte
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n. r.g. 1851/2022
attrice, anche ai sensi degli art. 28 e 97 Cost. e artt. 2043 e 2051 c.c. e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. e/o per contatto sociale, come provati e documentati in atti;
5. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o disgiuntamente e ciascuno secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso, anche ex art. 2043 c.c., allo stato, quantificati in €.
950.971,10 e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito della fase istruttoria e/o nella somma ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
6. In via istruttoria, disporre la riapertura dell'istruttoria e ammettere la prova per testimoni sui capitoli n. 2 e n. 4 di cui alla comparsa di riassunzione del 10.06.2022, già ammessi dal Tribunale adito, dei Signori:
- GI AN Presidente del Consorzio di Bonifica Garda – Chiese all'epoca dei fatti, domiciliato presso l'Azienda Agricola Ceresino di AN GI e TI S.S., Strada
Asinaria, 53, 46041 Asola (MN);
- CO SO, in qualità di Responsabile tecnico domiciliato presso la sede della OP
FR, Via Retenago, 13, 46040 OD (MN);
- GA AC titolare della omonima azienda agricola, con sede in Strada Motta n.
7, 46040 OD (MN).
7. ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla compagnia di assicurazioni Generali Italia Spa l'esibizione della relazione tecnica, completa degli allegati, redatta dall'Arch. Davide
Buso dello Studio Cercato e Associati.
8. acquisire al fascicolo di causa il supporto informatico – CD – sul quale risultano masterizzate le riprese audio-video del 26 luglio 2014;
9. acquisire al fascicolo di causa il deposito delle fotografie e della rassegna stampa allegata alle Note d'udienza del 26.09.2023 e all'istanza di revoca/modifica del
16.10.2023.
Parte attrice-FR chiede fissarsi udienza di discussione orale della causa innanzi al
Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 R.D. 1175/1933, e si oppone sin d'ora ad eventuali nuove domande formulate dalle controparti.
Per CONSORZIO DI BONIFICA GARDA-CHIESE:
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n. r.g. 1851/2022
“Il Consorzio di Bonifica Garda Chiese così precisa le proprie conclusioni:
NEL MERITO:
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Mantova e della susseguente comparsa di riassunzione avanti a Codesto Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche proposi da Società Agricola FR NT, AR, RT s.s., New Land
Società Agricola s.s., Società Agricola TT CI e Società Agricola GI
MA e, in ogni caso, respingersi, in quanto infondate, le domande svolte nei confronti del Consorzio di Bonifica Garda Chiese.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
per l'ipotesi denegata di accoglimento delle domande ex adverso proposte, dirsi tenuta e, conseguentemente, condannarsi Generali Italia s.p.a., con sede a Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere sollevato e indenne il Consorzio concludente dal pagamento di qualsiasi importo in favore delle società ricorrenti in riassunzione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si reitera l'istanza per l'ammissione, previa revoca della ordinanza 31.5.2023 – 7.6.2023, della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che, il giorno 26 luglio 2014, si sono abbattute, nel bacino idrografico del canale
Seriola Marchionale e del fiume Osone, all'interno del quale sono ubicati i terreni delle società attrici, precipitazioni alluvionali nell'ordine di 189 mm. a Castiglione delle
Stiviere, 154 mm. a Medole, 97 mm. a Ceresara e 81 mm. a OD.
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
2) vero che i dati pluviometrici di cui sopra sono stati registrati dalle stazioni pluviometriche del Consorzio di Bonifica Garda Chiese e del Consorzio di Difesa delle
Produzioni Agricole (CODIMA).
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
3) vero che l'ARPA Lombardia ha stimato in 200 anni il tempo di ritorno dell'evento atmosferico verificatosi il 26 luglio 2014.
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
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n. r.g. 1851/2022
4) vero che la rete idrografica superficiale del comprensorio del Consorzio di Bonifica
Garda Chiese si sviluppa per 1.408 km. con canali appartenenti al reticolo principale regionale, al reticolo consortile, ai reticoli minori e privati. Testi: Ing. LO AG, res. ad
Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
5) vero che, in data 26 luglio 2014, non solo il Canale Seriola Marchionale e il fiume
Osone, ma l'intera rete idrografica superficiale del comprensorio del Consorzio di Bonifica
Garda Chiese è stata interessata da fenomeni di esondazione.
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LA Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
ing. Alberto Sartori Tecnico Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1851/2022 promossa
DA
SOC. GR CO AN, RL, ER S.S. (C.F.
00198980203), SOC. AGR. OT IN (C.F. 02348920204), NEW LAND
SOCIETA' GR S.S. (C.F. 02368460206), SOCIETÀ GR
GI SA (C.F. 02401640202), TUTTE CONFLUITE IN
OL CO SOCIETÀ GR S.S. (P.IVA
01940560202), con il patrocinio dell'avv. ELIA DI MATTEO e dell'avv. ELISABETTA
DI MATTEO e con domicilio eletto in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20122
MILANO presso i difensori
RICORRENTI
CONTRO
CONSORZIO DI BONIFICA GARDA-CHIESE (C.F. 01706580204), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO ARRIGO GIANOLIO e dell'avv. GIOVANNI MONTI,
n. r.g. 1851/2022
elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA MARCELLO
MALPIGHI n. 12 20100 MILANO
REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), con il patrocinio dell'avv. ANDREA
MATTEO FORMICA, elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA, 1 20122
MILANO presso il difensore
COMUNE DI RODIGO (C.F. 80005810207), con il patrocinio dell'avv. ALEX
LEORATI, elettivamente domiciliato in VIA POSTUMIA, 13 GAZOLDO DEGLI
IPPOLITI presso il difensore
GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00409920584), con il patrocinio dell'avv. IACOPO
REBECCHI, elettivamente domiciliata in VIA F. CORRIDONI, 45 46100 MANTOVA presso il difensore
RESISTENTI
Conclusioni:
Per OL CO SOCIETÀ GR S.S.,
INCORPORANTE SOC. GR CO AN, RL, ER
S.S., SOC. AGR. OT IN, NEW LAND SOCIETA' GR S.S.,
SOCIETÀ GR GI SA:
“In via preliminare:
1. emettere il più idoneo provvedimento di revoca/modifica dell'Ordinanza datata
27.09.2023, comunicata l'11.10.2023 e, per l'effetto
a) esaminato il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni: Ing. AN ZZ, Ing.
LO AG, Ing. NT NI, Giuseppe AG, nella posizione di “testimoni qualificati”, accertare e dichiarare che, all'esito della prova orale dell'11.07.2023 e del
19.09.2023, i testimoni si sono disvelati inattendibili, stante il contrasto e la inconciliabilità tra le risposte date e le precedenti “dichiarazioni” rilasciate alla Gazzetta di Mantova durante l'evento alluvionale del 26.07.2014 e durante la Conferenza dei 21/ventuno
Sindaci promossa dal Presidente AN, nel corso della quale era stato riconosciuto e dichiarato che durante l'evento alluvionale le acque erano state deviate sui terreni
FR, pur di salvare il centro abitato di OD.
Si chiede, pertanto, di estromettere e/o, comunque, di ritenere non attendibili le dichiarazioni dei testimoni CI NA, Ing. LO AG, Ing. NT NI,
Avv. Giuseppe AG e AS AL LA dal fascicolo di causa;
pagina 2 di 23
n. r.g. 1851/2022
b) ammettere la prova testimoniale di GI AN come testimone, trattandosi di testimonianza rilevante e importante, in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese alla
Stampa nel corso dell'incontro del 30.07.2014 con i Sindaci dei Comuni alluvionati;
c) ammettere la prova testimoniale di AC GA, proprietario di azienda agricola confinante ai terreni FR, testimone già indicato in atti da FR, ma, allo stato, non ammesso dall'Ecc.mo Collegio;
GA ha avuto diretta conoscenza dei fatti/atti e, quindi, è chiamato a confermare quanto dichiarato al quotidiano La Gazzetta di
Mantova e registrato nell'audio-video del 26 luglio 2014 masterizzato su supporto informatico - CD;
d) accogliere le richieste istruttorie sulle quali il Collegio si era riservato di decidere e, specificatamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della relazione tecnica – perizia redatta dall'Arch. Davide Buso dello Studio Cercato & Associati – Consulente di Generali
Ass.ni;
e) acquisire al fascicolo di causa il supporto informatico – CD – sul quale risultano masterizzate le riprese audio-video del 26 luglio 2014;
f) acquisire al fascicolo di causa il deposito delle fotografie e della rassegna stampa -
Gazzetta di Mantova - allegata alle Note d'udienza del 26.09.2023 e all'istanza di revoca/modifica del 16.10.2023.
Nel merito, in via principale:
2. accertare e dichiarare che, all'esito della prova orale dell'11.07.2023 e del 19.09.2023,
i testimoni si sono disvelati inattendibili, stante il contrasto e la inconciliabilità tra le risposte date e le precedenti “dichiarazioni” rilasciate alla Gazzetta di Mantova durante l'evento alluvionale del 26.07.2014. Si chiede, pertanto di estromettere e/o, comunque, di ritenere non attendibili, le dichiarazioni dei testimoni CI NA, Ing. LO
AG, Ing. NT NI, Avv. Giuseppe AG e AS AL LA dal fascicolo di causa;
3. accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'indennizzo/risarcimento/ristoro, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, dovuto alle aziende agricole attrici, con disapplicazione degli atti consortili, amministrativi e/o di ogni ulteriore diverso atto pregresso, presupposto, connesso e conseguente, così come richiamato e indicato in atti;
4. accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, da indebito arricchimento) dei convenuti nella causazione dei gravi danni subiti e subendi da parte
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attrice, anche ai sensi degli art. 28 e 97 Cost. e artt. 2043 e 2051 c.c. e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ovvero in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. e/o per contatto sociale, come provati e documentati in atti;
5. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o disgiuntamente e ciascuno secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso, anche ex art. 2043 c.c., allo stato, quantificati in €.
950.971,10 e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito della fase istruttoria e/o nella somma ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
6. In via istruttoria, disporre la riapertura dell'istruttoria e ammettere la prova per testimoni sui capitoli n. 2 e n. 4 di cui alla comparsa di riassunzione del 10.06.2022, già ammessi dal Tribunale adito, dei Signori:
- GI AN Presidente del Consorzio di Bonifica Garda – Chiese all'epoca dei fatti, domiciliato presso l'Azienda Agricola Ceresino di AN GI e TI S.S., Strada
Asinaria, 53, 46041 Asola (MN);
- CO SO, in qualità di Responsabile tecnico domiciliato presso la sede della OP
FR, Via Retenago, 13, 46040 OD (MN);
- GA AC titolare della omonima azienda agricola, con sede in Strada Motta n.
7, 46040 OD (MN).
7. ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla compagnia di assicurazioni Generali Italia Spa l'esibizione della relazione tecnica, completa degli allegati, redatta dall'Arch. Davide
Buso dello Studio Cercato e Associati.
8. acquisire al fascicolo di causa il supporto informatico – CD – sul quale risultano masterizzate le riprese audio-video del 26 luglio 2014;
9. acquisire al fascicolo di causa il deposito delle fotografie e della rassegna stampa allegata alle Note d'udienza del 26.09.2023 e all'istanza di revoca/modifica del
16.10.2023.
Parte attrice-FR chiede fissarsi udienza di discussione orale della causa innanzi al
Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 R.D. 1175/1933, e si oppone sin d'ora ad eventuali nuove domande formulate dalle controparti.
Per CONSORZIO DI BONIFICA GARDA-CHIESE:
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n. r.g. 1851/2022
“Il Consorzio di Bonifica Garda Chiese così precisa le proprie conclusioni:
NEL MERITO:
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Mantova e della susseguente comparsa di riassunzione avanti a Codesto Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche proposi da Società Agricola FR NT, AR, RT s.s., New Land
Società Agricola s.s., Società Agricola TT CI e Società Agricola GI
MA e, in ogni caso, respingersi, in quanto infondate, le domande svolte nei confronti del Consorzio di Bonifica Garda Chiese.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
per l'ipotesi denegata di accoglimento delle domande ex adverso proposte, dirsi tenuta e, conseguentemente, condannarsi Generali Italia s.p.a., con sede a Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere sollevato e indenne il Consorzio concludente dal pagamento di qualsiasi importo in favore delle società ricorrenti in riassunzione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si reitera l'istanza per l'ammissione, previa revoca della ordinanza 31.5.2023 – 7.6.2023, della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che, il giorno 26 luglio 2014, si sono abbattute, nel bacino idrografico del canale
Seriola Marchionale e del fiume Osone, all'interno del quale sono ubicati i terreni delle società attrici, precipitazioni alluvionali nell'ordine di 189 mm. a Castiglione delle
Stiviere, 154 mm. a Medole, 97 mm. a Ceresara e 81 mm. a OD.
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
2) vero che i dati pluviometrici di cui sopra sono stati registrati dalle stazioni pluviometriche del Consorzio di Bonifica Garda Chiese e del Consorzio di Difesa delle
Produzioni Agricole (CODIMA).
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
3) vero che l'ARPA Lombardia ha stimato in 200 anni il tempo di ritorno dell'evento atmosferico verificatosi il 26 luglio 2014.
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
pagina 5 di 23
n. r.g. 1851/2022
4) vero che la rete idrografica superficiale del comprensorio del Consorzio di Bonifica
Garda Chiese si sviluppa per 1.408 km. con canali appartenenti al reticolo principale regionale, al reticolo consortile, ai reticoli minori e privati. Testi: Ing. LO AG, res. ad
Asola (MN), e Ing. NT NI, res. a Calvisano (BS);
5) vero che, in data 26 luglio 2014, non solo il Canale Seriola Marchionale e il fiume
Osone, ma l'intera rete idrografica superficiale del comprensorio del Consorzio di Bonifica
Garda Chiese è stata interessata da fenomeni di esondazione.
Testi: Ing. LO AG, res. ad Asola
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