Corte d'Appello Milano, sentenza 24/09/2024, n. 2513

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 24/09/2024, n. 2513
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 2513
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2702/2022 ( proc. riunito al n.3018/22)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Mario Migliano Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2702/2022 promossa in grado d'appello
DA
IG IN RO AG (C.F. 08422260961), elettivamente domiciliato in
VIA MAURIZIO GONZAGA, 2 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. FACCO
ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
PO SR (C.F. 09382890151), elettivamente domiciliato in VIA
MATTEOTTI, 1 20082 BINASCO presso lo studio dell'avv. GERMANI LUIGIA
CARLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 31 AUTOTRASPORTI GUALANO SAS DI TO NA & C. (C.F.
02473880355 ), con sede in Gualtieri - Reggio Emilia, Via Don Minzoni n. 6 .
SV S.P.A. (C.F. 00891230153), elettivamente domiciliato in VIA AUSONIO, 16
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SCARPA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
T.E. SO S.R.L. (C.F. 05797541215), elettivamente domiciliata in VIA
SARDEGNA, 2 80021 AFRAGOLA presso lo studio dell'avv. CREDENTINO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti ( appellante nel proc. riunito 3018/22),
HU ROAN UP S.E. – Rappresentanza generale per l'Italia (C.F.
04124720964), con sede in Milano (MI) in via Filzi n. 29, elettivamente domiciliata in D'Azeglio 19, Bologna presso lo studio degli avv.ti Claudio Perrella
(C.F. [...];
fax 051.230407;
PEC: claudio.perrella@ordineavvocatibopec.it) e Alessandro Paci (C.F.
[...];
fax 051.230407;
PEC: alessandro.paci@ordineavvocatibopec.it), che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATI
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo);
appello avverso la sentenza n.2527/22 del Tribunale civile di Milano resa tra le parti in causa in data 09.03.2022 e pubblicata il 22.03.2022 ( proc. n.57782/18;
sulle seguenti conclusioni.
Per IG IN RO AG :
«Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta -in parziale riforma della sentenza n. 2527/2022 resa fra le parti in epigrafe dal
Tribunale di Milano in data 9 marzo 2022 e pubblicata il 22 marzo 2022:
pagina 2 di 31
accertare e dichiarare la responsabilità della SV S.p.A. e della T.E. SO
S.r.l. sedenti in persona come in atti, per la perdita della spedizione di cui nelle premesse dell'atto di citazione (in primo grado) a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per i titoli, le causali e le ragioni di fatto e diritto esposte in dette premesse e, per l'effetto, condannare le medesime SV S.p.A. e
T.E. SO S.r.l., sedenti in persona come in atti -in via alternativa, solidale o come meglio- al risarcimento integrale di tutte le spese ed i danni originati dalla perdita per cui è causa e, quindi, condannare le stesse a pagare alla IG IN
RO A.G., sedente in persona come in atti, la somma di Euro 434.670,03 -o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia- con la rivalutazione monetaria oltre gli interessi -anche ex art. 1284, quarto comma, cod. civ.- dalla data dell'evento al saldo e al risarcimento del danno da mancato pagamento oltre alle spese legali con accessori come per legge;
previa eventuale declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. del gravame proposto dall'appellante T.E. US S.r.l., in persona e sedente come in atti, integralmente rigettare l'appello proposto da detta appellante avverso la sentenza n. 2527/2022 resa fra le parti in epigrafe dal Tribunale di
Milano in data 9 marzo 2022 e pubblicata il 22 marzo 2022;
In via istruttoria, si ribadisce l'opposizione all'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte da T.E.
US S.r.l. -sia quelle ritualmente formulate nel corso del primo grado che quelle abusivamente formulate dopo la barriera preclusiva del primo grado e nel presente grado, per i motivi espressamente indicati nella presente comparsa e per quelli ivi espressamente richiamati- e Transpobank S.r.l. nelle rispettive memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 di
IG e, relativamente a Traspobank S.r.l., all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in replica nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 per le ragioni esposte nella nota di trattazione scritta del 5 novembre 2020. Vinti compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge». pagina 3 di 31
Per PO SR :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.
342 c.p.c.
proposto dalla T.E. SO s.r.l.. Nel merito: rigettare l'appello con riguardo al capo della sentenza nella quale il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di manleva formulata dalla T.E. US s.r.l. nei riguardi di Transpobank s.r.l.;
accertare e dichiarare per l'effetto, conferma detto capo della sentenza impugnata.
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da T.E. US s.r.l. con riguardo alla pretesa manleva Nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli avversari e senza accettazione alcuna di inversione dell'onere della prova, nè ammissione neppure implicita di fatti, ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che nel mese di giugno 2017 era dipendente della Transpobank Srl?”;

2. “Vero che in data 20 giugno 2017 riceveva una telefonata dalla T.E. US nel corso della quale apprendeva per la prima volta del furto subito dalla LA? ”.
3. “Vero che, nel corso della stessa telefonata del 20 giugno 2017, la T.E. US affermava che il nominativo del sub-vettore LA SP era stato fornito dalla
Transpobank?”;

4. “Vero che, a fronte della telefonata intercorsa, verificava l'eventuale presenza della
LA SP nella banca dati di Transpobank con esito negativo?”;

5. “Vero che, a fronte della ricerca effettuata comunicava immediatamente alla T.E.
US che la “LA” non è mai stata cliente di Transpobank?”.
Si indica come teste: EF NO, presso Transpobank Srl, via S. Gregorio 55,
Milano;

6.”Vero che nel mese di giugno 2017era dipendente della Transpobank Srl con funzioni amministrative e contabili?”;

pagina 4 di 31
7. “Vero che in data 20 giugno 2017 veniva informata dal sig. EF NO della telefonata della T. E. US con cui la stessa denunciava il furto del carico della“LA”? “
8.”Vero che, su richiesta del sig. EF NO, verificava l'eventuale presenza della
LA SP nella banca dati di Transpobank con esito negativo?”.
Si indica come teste: NZ SP, presso Transpobank Srl, via S. Gregorio 55, Milano;

9.”Vero che nel mese di giugno 2017 era dipendente della Transpobank Srl?”;

10. “Vero che in data 20 giugno 2017 assisteva alla telefonata tra il sig. EF NO e la T.E. US con in cui in cui apprendevate per la prima volta del furto subito dalla
LA? “
11.”Vero che, nel corso della stessa telefonata del 20 giugno 2017, la T.E. US affermava che il nominativo del sub-vettore LA SP era stato fornito dalla
Transpobank?”;

12.”Vero che, a fronte della telefonata intercorsa, verificava - insieme al sig. EF
NO - l'eventuale presenza della LA SP nella banca dati diTranspobank con esito negativo?”.
Si indica come teste: HA De EL, presso Transpobank Srl, via S. Gregorio 55,
Milano. In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio.”
Per AUTOTRASPORTI GUALANO SAS DI TO NA & C. ;
non comparso nel procedimento 3018/22 e contumace nel proc. 2702/22;

Per SV S.P.A.:
“ Piaccia alla Corte Ecc.ma, respingere la domanda di Msig Insurance Europe A.G.

contro

SV S.p.A.;
in subordine limitare la responsabilità di SV S.p.A. ai sensi della normativa nazionale, internazionale e convenzionale vigente, trattandosi in denegata ipotesi di colpa ordinaria;
in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Msig Insurance Europe A.G.

contro

SV S.p.A., condannare T.E. US S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne SV S.p.A. da ogni e pagina 5 di 31
qualsivoglia pretesa, per capitale, interessi, accessori, spese e compensi, fosse accolta nei suoi confronti.Spese a carico della soccombenza.”
Per T.E. SO S.R.L. ( come da atto d'appello nel proc. 3018/2022):
“1- Accogliere il gravame ed, in riforma della impugnata sentenza, rigettare nel merito le richieste della IG IN RO A.G., poiché infondate in fatto ed in diritto;

2- Nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, riformare la sentenza nella parte in cui quantifica il danno subito, limitando la condanna della T.E. US
s.r.l. al danno effettivamente subito per la sottrazione della merce, escludendo ogni qualsivoglia importo non giustificato, non dovuto e non imputabile alla convenuta, come specificato in parte narrativa;

3- Nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accogliere la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa e condannare la Traspobank s.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in Milano, alla via San Gregorio n. 55, dichiarando altresì la esclusiva responsabilità della AUTOTRASPORTI GUALANO S.A.S DI
TO NA & C., con sede in Gualtieri - Reggio Emilia, Via Don
Minzoni n. 6, dichiarandoli onerati in solido o ciascuna per quanto di ragione, a tenere indenne la T.E. US s.r.l. da ogni e qualsivoglia pretesa dovesse essere accolta in suo danno;

4- Nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la HU
European RO S.E., in persona del l.r.p.t., con sede per l'Italia in Milano, alla Filzi
n. 29, a tenere indenne la T.E. US s.r.l. da ogni e qualsivoglia pretesa dovesse essere accolta in suo danno, nei limiti del massimale contrattuale;

5- Con vittoria nelle spese e nelle competenze di lite, con attribuzione al procuratore costituito. Istruttoria. In riforma della impugnata sentenza, stante la omessa pronuncia in merito alle richieste istruttorie articolate tempestivamente nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., si chiede ammettersi la prova testimoniale, pagina 6 di 31
l'interrogatorio formale e la richiesta di acquisizione dei documenti presso la
Procura della Repubblica di Piacenza rispetto alle quali il Tribunale non si è mai pronunciato senza rendere alcuna motivazione.
Ritenendosi rilevante, al fine di dimostrare la carenza di colpa della convenuta per essere stata vittima della complessa truffa posta in essere dalla Autotrasporti LA, attraverso l'irregolare accesso alla piattaforma Traspobank, acquisire i risultati delle indagini contenuti nel fascicolo pendente innanzi la Procura della Repubblica di
Piacenza – PM Pisante Emilio – proc. n. 671/18, si formula istanza di autorizzazione in tal senso. Pertanto, pur essendo consapevoli che trattasi solo di elementi liberamente valutabili ex art. 116 c.p.c., si chiede di essere autorizzati ad acquisire copia degli atti di sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini
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