Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/05/2024, n. 297
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, pre- videnza e assistenza, composta da: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Michele De Maria Consigliere
Dott. Cinzia Alcamo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.481 R.G. anno 2022 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato Accur- Parte_1 sio Gallo e domiciliato nel suo studio in via Noto n. 12, . Pt_1
- Appellante - C O N T R O
, , rappresentate e difese Controparte_1 Parte_2 dall'Avvocato Ciro Anania, elettivamente domiciliate nel suo studio in Pa- lermo, via Valdemone, 57.
- Appellate- C O N T R O
rappresentate e difese dagli Avvocati Adriana Giovanna Rizzo e CP_2
Maria Grazia Sparacino e domiciliato nell'Ufficio Legale di via F.sco Lau- rana n. 59, . Pt_1
- Appellato- All'udienza del giorno 11 aprile 2024 le parti hanno concluso come nei ri- spettivi atti difensivi. FATTO
1) Con sentenza n. 4847/2021 il Tribunale G.L. di Palermo ha condannato l' a pagare alle ex dipendenti e Parte_1 Parte_3 Parte_4
, rispettivamente, € 62.394,55 ed € 64.843,06, a titolo di retribuzioni
[...] non corrisposte per il periodo rispettivamente dal 1.06.2016 al 07.09.2018 e dal 1.06.2016 al 16.10.2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi le-
1 gali e al pagamento nei confronti dell' dei contributi previdenziali su CP_2 tali retribuzioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le prove testimoniali assunte in altro analogo giudizio, dei cui verbali ha disposto l'acquisizione, avessero dimostrato la nullità della “sospensione concordata” dei rapporti di lavoro per periodi dedotti in giudizio perché:
- “la volontà dei lavoratori per la loro sottoscrizione è stata coartata dalla minaccia di un danno grave ed irreparabile, quale il licenziamento”;
-la presenza dei conciliatori (rappresentanti sindacali) era stata “meramente formale” non avendo, essi, fornito alcuna assistenza ai lavoratori perché compissero una scelta il più possibile consapevole;
-i verbali non sono stati sottoscritti nella sede naturale – la Commissione di conciliazione -, bensì nella sede datoriale dove i sindacati furono convocati;
-i verbali sono stati impugnati entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti.
2) Avverso tale sentenza ha interposto appello per i se- Parte_1 guenti motivi: Con il primo motivo denuncia l'impugnata sentenza di ultrapetizione aven- do il tribunale pronunciato la nullità dei plurimi “verbali sindacali” sotto- scritti in sede protetta, per vizi del consenso neanche allegati dalle lavora- trici che, invece, ne avevano eccepito la nullità per il ritenuto divieto di so- spensione dei rapporti di lavoro al di fuori di ipotesi previste “dalla legge o dal CCNL” , in subordine, per difetto di “ preliminari accordi con le OO.SS. ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale”, in ulte- riore subordine per difetto di volontà dei lavoratori di rinunciare alle retri- buzioni se non sostituite dalla e in via ulteriormente gradata perché Org_1 il datore di lavoro si era reso inadempiente “in ordine alla percezione della
. Org_1
Parimenti, prosegue, i lavoratori non avevano neanche sollevato contesta- zioni in ordine al difetto di assistenza sindacale al momento della sottoscri- zione degli accordi, avendo essi lamentato solo che la decisione di sospen- dere il rapporto fosse stata assunta dal datore di lavoro senza alcuna tratta- tiva preliminare con i lavoratori. Con il secondo ed il terzo motivo afferma la insussistenza della affermata coartazione della volontà dei dipendenti. Deduce che il Tribunale non ha minimamente considerato la circostanza, Org_ non contestata, che l nel periodo in questione, “non aveva commesse ( rectius bandi)” nè erogazione di fondi da parte della , Org_3 sicchè, non disponendo di altre entrate, avrebbe dovuto licenziare tutti i dipendenti ex lege n. 223/91, invece, con il consenso delle OOSS e dei la- voratori, aveva scelto la sospensione dei rapporti di lavoro perché una volta
2
cessato l'intervento della CIGD, pure attivata, i lavoratori sospesi avrebbe- ro potuto avere accesso alla procedura di mobilità, secondo le indicazioni fornite dalla “ . Org_3
In sostanza, non era stato affatto prospettato il licenziamento come conse- guenza della mancata sottoscrizione degli accordi, ma semmai la sospen- sione era l'unica alternativa al licenziamento e di ciò si erano dichiarati consapevoli i lavoratori che alla stessa, infatti, avevano prestato il loro con- senso. Anche l'istruzione testimoniale aveva confermato tale realtà fattuale perché i lavoratori interessati non avevano affatto riferito di avere subito “minac- ce” di licenziamento. Il Tribunale non aveva neanche considerato che tutte le comunicazioni di sospensione erano state precedute dalla informazione alle OOSS sulle ra- gioni della crisi ed inoltre era stata immotivatamente pretermessa la depo- sizione del teste sulla preventiva trasmissione alle Testimone_1
OOSS del testo degli accordi, come pure era stata ignorata la deposizione del teste estraneo al giudizio e quindi più attendibile dei lavora- Tes_2 tori coinvolti nella stessa vicenda giudiziale che si sono chiamati a testimo- niare l'un per l'altro, che aveva riferito di avere concordato il contenuto dell'accordo. Con il terzo motivo si duole della affermata nullità per ritenuto difetto di assistenza sindacale. Deduce al riguardo che tale vizio, ove esistente e tempestivamente eccepi- to, non avrebbe privato l'accordo degli effetti negoziali ma l'avrebbe solo reso oppugnabile nel termine di sei mesi dalla cessazione dei rapporti, qui non osservato perché i rapporti erano cessati il 30/6/2019 e il ricorso di primo grado era stato notificato il 21 ottobre 2020, mentre non era utile al riguardo la richiesta di pagamento delle retribuzioni del 6/12/2019, sicchè la sentenza che aveva ritenuto la impugnativa proposta nel semestre era er- rata.
In subordine si duole della
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, pre- videnza e assistenza, composta da: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Michele De Maria Consigliere
Dott. Cinzia Alcamo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.481 R.G. anno 2022 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato Accur- Parte_1 sio Gallo e domiciliato nel suo studio in via Noto n. 12, . Pt_1
- Appellante - C O N T R O
, , rappresentate e difese Controparte_1 Parte_2 dall'Avvocato Ciro Anania, elettivamente domiciliate nel suo studio in Pa- lermo, via Valdemone, 57.
- Appellate- C O N T R O
rappresentate e difese dagli Avvocati Adriana Giovanna Rizzo e CP_2
Maria Grazia Sparacino e domiciliato nell'Ufficio Legale di via F.sco Lau- rana n. 59, . Pt_1
- Appellato- All'udienza del giorno 11 aprile 2024 le parti hanno concluso come nei ri- spettivi atti difensivi. FATTO
1) Con sentenza n. 4847/2021 il Tribunale G.L. di Palermo ha condannato l' a pagare alle ex dipendenti e Parte_1 Parte_3 Parte_4
, rispettivamente, € 62.394,55 ed € 64.843,06, a titolo di retribuzioni
[...] non corrisposte per il periodo rispettivamente dal 1.06.2016 al 07.09.2018 e dal 1.06.2016 al 16.10.2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi le-
1 gali e al pagamento nei confronti dell' dei contributi previdenziali su CP_2 tali retribuzioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le prove testimoniali assunte in altro analogo giudizio, dei cui verbali ha disposto l'acquisizione, avessero dimostrato la nullità della “sospensione concordata” dei rapporti di lavoro per periodi dedotti in giudizio perché:
- “la volontà dei lavoratori per la loro sottoscrizione è stata coartata dalla minaccia di un danno grave ed irreparabile, quale il licenziamento”;
-la presenza dei conciliatori (rappresentanti sindacali) era stata “meramente formale” non avendo, essi, fornito alcuna assistenza ai lavoratori perché compissero una scelta il più possibile consapevole;
-i verbali non sono stati sottoscritti nella sede naturale – la Commissione di conciliazione -, bensì nella sede datoriale dove i sindacati furono convocati;
-i verbali sono stati impugnati entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti.
2) Avverso tale sentenza ha interposto appello per i se- Parte_1 guenti motivi: Con il primo motivo denuncia l'impugnata sentenza di ultrapetizione aven- do il tribunale pronunciato la nullità dei plurimi “verbali sindacali” sotto- scritti in sede protetta, per vizi del consenso neanche allegati dalle lavora- trici che, invece, ne avevano eccepito la nullità per il ritenuto divieto di so- spensione dei rapporti di lavoro al di fuori di ipotesi previste “dalla legge o dal CCNL” , in subordine, per difetto di “ preliminari accordi con le OO.SS. ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale”, in ulte- riore subordine per difetto di volontà dei lavoratori di rinunciare alle retri- buzioni se non sostituite dalla e in via ulteriormente gradata perché Org_1 il datore di lavoro si era reso inadempiente “in ordine alla percezione della
. Org_1
Parimenti, prosegue, i lavoratori non avevano neanche sollevato contesta- zioni in ordine al difetto di assistenza sindacale al momento della sottoscri- zione degli accordi, avendo essi lamentato solo che la decisione di sospen- dere il rapporto fosse stata assunta dal datore di lavoro senza alcuna tratta- tiva preliminare con i lavoratori. Con il secondo ed il terzo motivo afferma la insussistenza della affermata coartazione della volontà dei dipendenti. Deduce che il Tribunale non ha minimamente considerato la circostanza, Org_ non contestata, che l nel periodo in questione, “non aveva commesse ( rectius bandi)” nè erogazione di fondi da parte della , Org_3 sicchè, non disponendo di altre entrate, avrebbe dovuto licenziare tutti i dipendenti ex lege n. 223/91, invece, con il consenso delle OOSS e dei la- voratori, aveva scelto la sospensione dei rapporti di lavoro perché una volta
2
cessato l'intervento della CIGD, pure attivata, i lavoratori sospesi avrebbe- ro potuto avere accesso alla procedura di mobilità, secondo le indicazioni fornite dalla “ . Org_3
In sostanza, non era stato affatto prospettato il licenziamento come conse- guenza della mancata sottoscrizione degli accordi, ma semmai la sospen- sione era l'unica alternativa al licenziamento e di ciò si erano dichiarati consapevoli i lavoratori che alla stessa, infatti, avevano prestato il loro con- senso. Anche l'istruzione testimoniale aveva confermato tale realtà fattuale perché i lavoratori interessati non avevano affatto riferito di avere subito “minac- ce” di licenziamento. Il Tribunale non aveva neanche considerato che tutte le comunicazioni di sospensione erano state precedute dalla informazione alle OOSS sulle ra- gioni della crisi ed inoltre era stata immotivatamente pretermessa la depo- sizione del teste sulla preventiva trasmissione alle Testimone_1
OOSS del testo degli accordi, come pure era stata ignorata la deposizione del teste estraneo al giudizio e quindi più attendibile dei lavora- Tes_2 tori coinvolti nella stessa vicenda giudiziale che si sono chiamati a testimo- niare l'un per l'altro, che aveva riferito di avere concordato il contenuto dell'accordo. Con il terzo motivo si duole della affermata nullità per ritenuto difetto di assistenza sindacale. Deduce al riguardo che tale vizio, ove esistente e tempestivamente eccepi- to, non avrebbe privato l'accordo degli effetti negoziali ma l'avrebbe solo reso oppugnabile nel termine di sei mesi dalla cessazione dei rapporti, qui non osservato perché i rapporti erano cessati il 30/6/2019 e il ricorso di primo grado era stato notificato il 21 ottobre 2020, mentre non era utile al riguardo la richiesta di pagamento delle retribuzioni del 6/12/2019, sicchè la sentenza che aveva ritenuto la impugnativa proposta nel semestre era er- rata.
In subordine si duole della
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