Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/07/2024, n. 470

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/07/2024, n. 470
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 470
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Lisio Paola Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 722/2021 r.g.,
proposto da
MA LA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Caforio;
- APPELLANTE
CONTRO
AS TE, rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio
Vaccari;

IP AN, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Giubilei;

- APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con Ricorso del 22.12.2017, il sig. MA ER conveniva in
giudizio, avanti al Tribunale di Perugia, i sigg.ri SC NO e IP
UC per ottenerne la condanna al pagamento di € 51.000,00 a titolo di
1
risarcimento del danno per le condotte diffamatorie perpetrate dai resistenti. A
fondamento della pretesa il ricorrente riferiva che, mentre rivestiva la qualità di
Sindaco del Comune di Bettona, il 06.11.2017 i sigg.ri SC e IP,
consiglieri comunali eletti nella lista di minoranza “Lista civica per
l'ambiente”, avevano presentato una mozione al Comune di Bettona nella quale
chiedevano che fosse messa votazione: la richiesta di dimissione del Sindaco
per questioni morali;
la richiesta agli uffici tributari del Comune di controllare
che il Sindaco fosse in regola con il pagamento delle tasse;
la richiesta di
incaricare il Segretario comunale di coordinare l'attività di controllo e di
segnalare al Prefetto eventuali situazioni di morosità del Sindaco, causa
d'incompatibilità e decadenza. Nello stesso periodo venivano affissi manifesti
riportanti la scritta: “Sindaco basta bugie dimettiti, non far fare al Comune di
Bettona la stessa fine della Cassa Rurale e Artigiana di Bettona e della
MA s.r.l., per amministrare il Comune ci vuole un'altra moralità”.
Infine era sorta una discussione sui social in ordine a quanto riportato nella
mozione e nei manifesti.
Con Ordinanza n. 2593/2021 del 23.08.2021 il Tribunale di Perugia ha rigettato
la domanda, condannando MA ER al pagamento delle spese di
lite, liquidate in € 4.467,00 oltre oneri in favore di ciascun resistente.
L'appellante ha lamentato con il primo motivo l'erroneità e/o illegittimità
dell'Ordinanza in punto di ritenuta insussistenza dei profili di illiceità della
condotta degli appellati e del danno ingiusto in capo all'appellante;
la
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.
2
Il Giudice avrebbe errato laddove non ha ravvisato le evidenti responsabilità in
capo ai sig.ri SC e IP per aver offeso l'onore e la reputazione del
sig. MA, con un atto pervenuto alla conoscenza di un numero
indeterminato di persone. Per il ricorrente, le dichiarazioni rese dagli appellati
sono risultate altamente lesive della sua reputazione e gli attacchi mossi alla
sua persona trascendono evidentemente il diritto di critica politica, sfociando
in illecite lesioni dell'immagine e del decoro personale. Del resto, lo stesso
Tribunale ha affermato che “vi è stato un oggettivo detrimento dell'onore e
della reputazione di MA”, senza però ritenere integrata la
responsabilità in capo ai sig.ri SC e IP, né il danno ingiusto ai
sensi dell'art. 2043 c.c. Sotto tale aspetto, la pronuncia si palesa
immediatamente contraddittoria ed illogica.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità e/o illegittimità
dell'Ordinanza in punto di ritenuta ricorrenza dei parametri della verità,
continenza e rilevanza con riferimento alla mozione presentata al Comune di
Bettona dai sig.ri SC e IP in data 06.11.2017. Sotto il profilo della
verità dei fatti riferiti, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime
cure, i fatti storici rappresentati non risultano veri. Va rilevata, innanzitutto,
l'assoluta infondatezza delle affermazioni contenute nella mozione de qua, con
riferimento alla omissione del pagamento dell'ICI 2012 da parte della
MA S.r.l. (società di cui è socio e legale rappresentante il
MA) per ben € 29.000,00. Vero è che la MA S.r.l. ha
provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di ICI per l'anno
2012, semplicemente procedendo a tale adempimento con un lieve ritardo
3
rispetto alla scadenza e, comunque, provvedendo al pagamento della relativa
mora e degli interessi, come risulta dalla produzione documentale in atti (cfr.
all.4 ricorso). Di fatto, dunque, anche se con un margine di ritardo la
MA S.r.l., pur nella grave situazione finanziaria e societaria nella
quale versava, ha provveduto a versare interamente al Comune di Bettona
quanto dovuto per l'ICI 2012, comprensivo di mora ed interessi. Ne consegue
che la notizia riportata dagli appellati non può ritenersi veritiera nella misura in
cui, allorché è stata presentata la mozione nel 2017, l'esposizione debitoria
della MA S.r.l. era già stata sanata da tempo, con l'integrale
pagamento dell'ICI 2012, quando invece la mozione sottoposta al Consiglio
Comunale riportava unicamente la circostanza che la società nel 2013 non
aveva pagato l'ICI riferita al 2012, senza dare conto della successiva
regolarizzazione della posizione. E' evidente come tale fatto sia stato
scientemente riportato in maniera parziale, omettendo di riferire una
componente non trascurabile, che avrebbe certamente sminuito il significato
penalizzante che gli appellati intendevano attribuirgli, assumendo tutt'altro
valore. Non potrà sfuggire come l'aver riferito l'insieme delle suddette
circostanze, corredate da reiterati attacchi personali diretti a colpire la
reputazione dell'appellante, operando per mezzo di un'infondata mozione,
seguita dalla pubblicazione di manifesti e dall'ampia diffusione su vari social
in un medesimo contesto temporale, quasi a voler fornire ai cittadini di Bettona
una sorta di inchiesta sull'operato del Sindaco, trascenda senza dubbio il limite
della continenza, rappresentando certamente un vulnus all'immagine del sig.
MA. Peraltro, quanto all'arbitraria richiesta di incaricare il Segretario
4
Comunale di segnalare al Prefetto eventuali morosità riguardanti il Sindaco,
solo un anno prima gli appellati avevano fatto analoga istanza al Prefetto che
aveva risposto escludendo la sussistenza di qualsiasi incompatibilità. Evidente
che l'intento della richiesta era esclusivamente finalizzata a determinare
discredito e disonore in capo all'appellante. Sul punto, con motivazione illogica
e contraddittoria, il Tribunale ha evidenziato che la Prefettura nel 2014 aveva
inoltrato al Comune il parere del Ministero dell'Interno che escludeva che
l'esposizione debitoria di una società per azioni impedisse al socio di
maggioranza di assumere la qualità di Sindaco o Consigliere Comunale per via
della perfetta distinzione giuridica e patrimoniale fra la società ed il socio, ma
ciò nonostante ha legittimato il sospetto che l'irregolarità fiscale della società
amministrata si accompagnasse ad un'irregolarità fiscale anche del soggetto
che l'amministrava.
Con il terzo motivo si deduce l'erroneità e/o illegittimità dell'Ordinanza in
punto di ritenuta ricorrenza dei parametri della verità, continenza e rilevanza
con riferimento ai manifesti riportanti la scritta “Sindaco BASTA BUGIE
dimettiti, non far fare al Comune di Bettona la stessa fine della Cassa Rurale e
Artigiana di Bettona e la MA S.r.l.” .. “per amministrare il Comune
ci vuole un'altra moralità”. Dal tenore dei manifesti, contenenti affermazioni
altamente lesive dell'immagine del sig.
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