Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 564
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Testo completo
RG nr. 88/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. G A Presidente dott. P T G Relatore dott. S B G ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 03/02/2020 da
- Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. G G e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, Piazza De Gasperi 45/a, Parte appellante contro già Controparte_1 Controparte_2
,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega unita alla memoria di primo grado, dagli Avv.ti A F e M R, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Via L. Mascheroni, n. 3, Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 398/2019, pubblicata il 8/1/2019 nell'ambito del procedimento avente R.G.N. 771/2019. in punto: retribuzione.
* CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter cpc Per Parte appellante: Per i motivi tutti di cui in ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, e richiamando quanto argomentato in prime cure, accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità degli artt. 23 e 24, titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per contrasto con l'art. 36 Cost.;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi, in applicazione dell'art. 36 Costituzione,, iill diritto del sig. a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. Servizi Parte_1 di Industriali per i lavoratori inquadrati al secondo livello o, in subordine, al primo livello, o altra retribuzione ritenuta di giustizia determinata in via equitativa;
per l'effetto condannarsi la resistente. a corrispondere al sig. quanto dal medesimo verrà maturato a titolo di Parte_1 differenze retributive per i titoli di cui in premessa dal 12.11.2018 al riconoscimento del diritto dello stesso
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all'applicazione del trattamento salariale previsto dal c.c.n.l. Servizi di Pulizia – Aziende Industriali o di altra retribuzione ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Parte appellata: Previe tutte le declaratorie del caso, in via pregiudiziale, ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità qui sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto Ecc.mo Collegio sospendere il giudizio e inviare gli atti alla Corte Costituzionale, affinché essa decida circa la compatibilità di tale nuova disciplina della materia retributiva con i principi sanciti dall'art. 41 Cost. per ciò che riguarda la libertà di impresa, dall'art. 39 Cost. per ciò che riguarda la prerogativa dell'autonomia negoziale collettiva attribuita alle associazioni sindacali e imprenditoriali. Nel non creduto caso in cui ritenesse invece manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto Ill.mo Tribunale sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, a norma dell'art. 267 TFUE in riferimento all'art. 16 (Libertà di impresa) e 28 (Autonomia negoziale collettiva) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché agli artt. 101-109 TFUE (Libera e corretta concorrenza tra le imprese), ponendo alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti di diritto: (a) Se tra le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà menzionate nell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, rientrano anche le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà di impresa che l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, nonché del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta. (b) In caso di risposta positiva al primo quesito, se le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà che l'art. 16 della Corte riconosce alle imprese, nonché le limitazioni del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta dispieghino efficacia vincolante soltanto se sono previste dalla legge. (c) In caso di risposta positiva al secondo quesito, se l'obbligo imposto dalla legge italiana n. 31/2008 alle imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001 di corrispondere ai propri dipendenti (soci- lavoratori) il salario minimo stabilito dal contratto collettivo di settore, risulti conforme alla normativa europea e vincoli legittimamente tutte le imprese del settore considerato. (d) In caso di risposta positiva al terzo quesito se le imprese cooperative del settore servizi fiduciari assoggettate alla legge n. 142/2001 che rispettano gli obblighi e le limitazioni ad esse imposte in base alla legge n. 31/2008, possano legittimamente essere sottoposte ad ulteriori limitazioni nei loro diritti, dalle quali derivino gravosi oneri non espressamente previsti da una legge, ma da decisioni giurisprudenziali emesse caso per caso dall'autorità giudiziaria. (e) Se il principio di proporzionalità, al quale l'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali fa espresso riferimento, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano all'introduzione a carico di imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001, che devono obbligatoriamente rispettare le limitazioni imposte dalla legge n. 31/2008, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, di ulteriori limitazioni nei loro diritti non previsti da una legge ma da decisioni giudiziarie emesse in base a criteri individuati e applicati di volta in volta dal singolo giudice investito di una vertenza giudiziale. (f) Più in generale, se il principio della libertà di impresa di cui all'art. 16, il principio dell'autonomia collettiva di cui all'art. 28 e il principio di proporzionalità di cui all'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano
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a un regime che, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, affidi la determinazione dello standard retributivo minimo cui la singola impresa è obbligata, anche con effetto retroattivo, alla decisione giudiziaria fondata su criteri individuati e applicati di volta in volta dal singolo giudice investito di una vertenza giudiziale. Nel merito e in via principale, confermare integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Beltrame, resa inter partes in data 28 novembre 2019 e pubblicata l'8 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento avente R.G.N. 771/2019, non notificata, respingendo il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, mandando, per l'effetto, assolta già da Controparte_3 Controparte_1 ogni e qualsiasi rivendicazione formulata dal sig. Parte_1
In via subordinata, dichiarare la non retroattivi andard retributivi ritenuti idonei a soddisfare i requisiti dell'art. 36 Cost. secondo i nuovi parametri stabiliti dalla Corte di cassazione, escludendone pertanto l'applicazione rispetto ai periodi di lavoro anteriori all'introduzione della domanda giudiziale di cui è causa. In via di ulteriore subordine, adottare nella determinazione secondo equità della retribuzione in concreto applicabile ex art. 36 Cost. in via gradata:
- il trattamento previsto dagli accordi di rinnovo del CCNL SEFI del maggio 2023;
- il trattamento previsto dall'accordo di aggiornamento del contratto stesso del febbraio 2024;
- il trattamento previsto da altro contratto collettivo, confrontando la sola paga base da questo prevista comprensiva del rateo di tredicesima con la retribuzione oraria effettivamente percepita dal lavoratore, applicando i corretti divisori orari come indicato nelle pagine che precedono e tenendo conto degli altri beni costituzionalmente protetti agli artt. 2 e 41 Cost., condannando la società convenuta al pagamento dell'eventuale importo che ne residua. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte avversarie e di esibizione documentale, in quanto aventi carattere palesemente esplorativo e comunque del tutto irrilevanti nel caso di specie. In denegata ipotesi istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie tutte già formulate dalla scrivente in primo grado, con i testi ivi indicati, anche a prova contraria sui capitoli avversari.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Vicenza ha negato in capo all'appellante il diritto dallo stesso vantato al pagamento di differenze retributive, maturate a far data dal novembre 2018, previa affermazione di nullità/illegittimità degli artt. 23 e 24 [in materia di trattamento economico – retribuzione normale – paga base tabellare conglobata], titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, per contrasto con l'art. 36 Cost. e conseguente affermazione del diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. Servizi di Pulizia – Aziende Industriali per i lavoratori inquadrati al secondo livello.
1.1. L'odierno appellante – impiegato con contratto part-time