Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2024, n. 1018

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2024, n. 1018
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1018
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 6690/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Diego Pinto Presidente Mariarosaria Budetta Consigliere relatore
Elena Fulgenzi Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6690 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2023 e vertente T R A
Sig. UC HE nato a [...] (C.F.: [...]) e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Varano del Foro di Roma (C.F.: [...]- Fax 0639749567 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gomenizza n. 3 opponente e AN d'IT, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, Via Nazionale n. 91, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. 00997670583), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Adriana Pavesi (C.F. [...]) ed Enrica Consigliere
(C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, Via Nazionale n. 91, opposta
OGGETTO: opposizione al provvedimento sanzionatorio prot. n. 0982149/21 del 25/06/2021, emesso dalla AN d'IT, ai sensi dell'art. 62, d.lgs. 21/11/2007, n. 231. CONCLUSIONI: come in atti.
Motivi della decisione
In fatto: dal 16 settembre 2019 al 17 gennaio 2020 la AN d'IT ha condotto accertamenti ispettivi presso il Microcredito ITno S.p.A., operatore iscritto dall'agosto 2016 nell'Elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB: la verifica – conclusasi con giudizio “sfavorevole” (cioè con il peggiore tra i giudizi standardizzati previsti nella metodologia dell'attività ispettiva della AN d'IT) – ha rilevato, in estrema sintesi, gravi criticità nell'assetto di governo e controllo e un'organizzazione aziendale del tutto inidonea ad assicurare condizioni minime di ordinato funzionamento e di conformità alle normative di settore. Con riferimento al comparto antiriciclaggio, sono emerse carenze e gravi violazioni di pressoché tutti i principali obblighi normativi previsti dal d.lgs. n. 21 novembre 2007, n. 231 (cfr. rapporto ispettivo).
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In considerazione delle risultanze ispettive la AN d'IT – oltre a disporre la cancellazione d'urgenza della società dall'Elenco previsto dall'art. 111 TUB (provvedimento del 10 marzo 2020 − doc. 2) – ha avviato, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario e nei confronti di numerosi ex esponenti. Tra questi, per quanto qui rileva, il sig. LU GH, ex componente del Consiglio di amministrazione, già direttore generale fino al 23.12.2019 del Microcredito Spa.
In data 29 luglio 2020 la AN d'IT ha notificato quindi all'odierno opponente la contestazione formale degli addebiti, consistenti in carenze nell'organizzazione e nei controlli in materia di antiriciclaggio analiticamente descritte nel rilievo n. 9 del rapporto ispettivo, ritenendo la AN d'IT che la disciplina antiriciclaggio fosse stata oggetto di scarsa considerazione da parte degli Organi sociali di Microcredito fin dal momento dell'iscrizione della società nell'Elenco di cui all'art. 111 TUB. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha aveva conferito un appropriato assetto alla Funzione dedicata, assegnata al responsabile dei controlli interni, l'ex componente del
CdA AR BO;
per parte sua, il Collegio Sindacale aveva del tutto omesso di verificare, tempo per tempo, l'adeguatezza dei presidi organizzativo-procedurali approntati. Nessun esponente aziendale risultava aver mai preso le distanze da questa impropria impostazione, inidonea ad assicurare condizioni minime di contrasto al riciclaggio. AN d'IT riteneva emblematiche le seguenti circostanze: nessuna “SOS” era stata mai inoltrata all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della AN d'IT;
non sono mai stati espletati i previsti risk assessment annuali, né è stata redatta la relazione annuale per il 2018 e il piano delle attività per il 2019;
la regolamentazione del comparto, risalente al 2016, non è stata aggiornata alle disposizioni del d.lgs. n. 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della IV direttiva in materia di antiriciclaggio. In assenza di sollecitazioni da parte degli esponenti non ha avuto alcun seguito nemmeno l'incarico affidato al riguardo a un consulente esterno. Tutte le singole fasi dell'attività sono risultate caratterizzate da irregolarità:
- l'identificazione della clientela presentava diffuse anomalie (es. lacune nelle compilazioni dei moduli, nei dati acquisiti, nel controllo delle informazioni raccolte);

- è risultato del tutto assente un sistema di profilatura della clientela;

- dall'esame del campione ispettivo è emersa l'omessa indicazione dei titolari effettivi per circa il 30% delle società a responsabilità limitata semplificate, oltre a casi di schede identificative in bianco. I riscontri sulle pratiche a valere sul “Fondo Futuro” della Regione Lazio hanno mostrato analoghe anomalie identificative;

- le verifiche sulle liste delle persone politicamente esposte (PEP) e dei politici italiani locali (PIL) e antiterrorismo non sono mai state svolte in modo sistematico, né dette liste sono mai risultate aggiornate;

- l'archivio unico era affetto da numerose anomalie di censimento sia a livello di anagrafiche rapporti sia di operazioni: per i rapporti continuativi e per i legami tra i vari nominativi, tali anomalie derivavano dai difetti d'identificazione sopra descritti (mancata indicazione degli esecutori e/o titolari effettivi, carenze nelle generalità e nei documenti identificativi);

- il processo di segnalazione di operazioni sospette si è rivelato insufficiente. Non sono stati infatti valutati, a fini di possibili segnalazione, nemmeno - non pochi – casi di clienti divenuti morosi e resisi irreperibili appena percepito il finanziamento, né le erogazioni a beneficio di posizioni, tra loro collegate (“Opificio 4.0”, “Gas Power”, “Camastra Energy” e “Vulcano Energia”) facenti capo al tutor “Opificio 4.0” di AL CO, anche questo divenuto irreperibile. Analogamente, con riguardo ai finanziamenti erogati a valere sul citato Fondo Futuro, non sono state valutate, sebbene rilevate dall'applicativo in uso (Genio-business), le informazioni pregiudizievoli sul cliente UI ST (concorso in bancarotta fraudolenta, evasione fiscale). All'esito del procedimento amministrativo, esaminate le controdeduzioni dell'odierno opponente , il Direttorio della AN d'IT su proposta del RIV, ha adottato il provvedimento sanzionatorio prot. n.
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982149/21 del 25 giugno 2021 irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro
15.000,00.
Avverso detto provvedimento, LU GH ha proposto opposizione, con atto ritualmente notificato, deducendone la illegittimità per motivi procedurali e di merito, e chiedendone l'annullamento, previa sospensione della efficacia dell'atto impugnato. AN d'IT si è costituita, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. La Corte, respinta alla prima udienza l'istanza di inibitoria, all'udienza del 6 ottobre 2023 ha riservato la causa in decisione.
In diritto. L'opposizione è infondata. 1. In via preliminare, l'opponente solleva “Questione di illegittimità costituzionale ex art. 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 145 T.U.B. in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione della Repubblica per contrasto con le disposizioni ex artt. 62, 65, D.Lgs. 231/17 nonché ex art. 22, L. 689/81 e art. 6, D.Lgs n. 150 del 1° settembre 2011. Più in particolare, il sig. GH evidenzia come il d.lgs. n. 231/2007 affida alla competenza sanzionatoria della AN d'IT il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 62 del d.lgs n. 231/2007, anche nel caso di
soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario”;
mentre affida alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, anche per le persone fisiche sopra menzionate. Il ricorrente lamenta, conseguentemente, una
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