Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 1871

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 1871
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1871
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. P F D P Presidente

2. dr. A S Consigliere

3. dr. G G Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 26.03.2024, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 752/22 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. A P_1
I, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Michele
Z n. 20;

Appellante
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia alla via Diaz n. 11;

Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.04.2022, la parte appellante proponeva impugnazione alla sentenza n. 5573 del 2021, resa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere il compenso incentivante ex art. 92 comma 5 del d. lgs.
n. 163 del 2006
per la direzione dei lavori di adeguamento della “Darsena di Levante
a Terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di collegamento -2°
1


stralcio- Struttura cassa di colmata e banchina” e il ristoro del danno previdenziale e gli interessi di mora sugli emolumenti tardivamente corrisposti per i “lavori per la realizzazione del sistema tecnologico di sicurezza del di Napoli”. Org_1
In particolare, sosteneva:
-che il primo Giudice avesse negato il beneficio nell'errato presupposto che il
Regolamento di ripartizione degli incentivi del 2005 non contenesse alcun riferimento alla contrattazione integrativa decentrata mentre la delibera di approvazione n. 329 del
29.07.2005 espressamente recitava: “sentito il parere delle rappresentanze sindacali competenti in materia di contrattazione decentrata, riportato nel verbale del
9.12.2004”, il quale, titolato appunto “Verbale sindacale ai sensi dell'art. 52 Ccnl
Regolamento incentivi ex art.18 legge 11/2/94 n.109”, vedeva la partecipazione di tutte le RSA presenti in azienda, che, unanimemente, esprimevano il loro consenso all'applicazione del Regolamento (documento che chiedeva di depositare in questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 437 comma 2 c.p.c.);

-la violazione dell'art. 421 c.p.c., poiché non era stato richiesto alla parte di produrre
l'accordo integrativo decentrato, se ritenuto necessario;

-l'erroneità del riferimento alla la L. n. 114/2014, tenuto conto che il bando di gara era precedente alla sua entrata in vigore e che l'Autorità Portuale aveva approvato il
Regolamento del Fondo Incentivi per le funzioni tecniche con delibera n. 5 del
Comitato di gestione del 23.04.2021 che, peraltro, confermava l'ultrattività del precedente Regolamento del 2005 con relativa contrattazione decentrata;
con verbale del 28.01.2021, infatti, le RSA aziendali, specificamente pronunciatesi sulla disciplina transitoria concordavano che “per tutti i bandi pubblicati prima del 19.04.2016 così come per tutte le attività compiute e non ancora liquidate alla stessa data del
19.04.2016, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione ed in particolare: il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna (approvato con Delibere Presidenziali n. 329 del 29.07.2005 e ss.mm.ii per
Napoli … )…”, appunto quello invocato in ricorso;

-l'inesattezza del rigetto della richiesta di pagamento degli interessi e di regolarizzazione contributiva relativamente all'incentivo già concesso per i lavori al
tecnologico di Napoli, in quanto: con delibera n. 436 del CP_1 Organizzazione_2
2
23.12.2009 l'istante era stato nominato commissario di collaudo tecnico - amministrativo e collaudatore statico per l'appalto integrato per i lavori di realizzazione del sistema tecnologico di sicurezza per il Porto di Napoli;
con delibera
469 del 23.10.2013 era stato approvato il certificato tecnico di collaudo Tecnico
Amministrativo;
con delibera n. 193 del 4.07.2017 era stato liquidato l'incentivo ex art. 92 d. lgs. 163/2006 per l'attività espletata nell'indicato appalto;
ai sensi dell'art.

3.3 del regolamento per la ripartizione degli incentivi, la liquidazione doveva avvenire entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del certificato di collaudo, mentre era avvenuta con circa quattro anni di ritardo. Pertanto, erano dovuti gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, come sancito dall'art. 19
CCNL;
inoltre, il versamento dei contributi nel 2017 su un credito maturato nel 2013 aveva impedito la loro rivalutazione annuale a cura dell' , con conseguente danno CP_2
economico nella quantificazione del trattamento pensionistico futuro (pregiudizio riscontrato dallo stesso Dirigente dell'Autorità Portuale che, con la nota del
16.10.2018, aveva dichiarato: “l'erogazione “cumulativa” dei suindicati incentivi non ha permesso il versamento dei contributi alla Cassa Previdenziale per ciascun anno di competenza impedendo in tal modo il calcolo della rivalutazione annuale degli stessi a cura dell'ente di Previdenza, con conseguente danno economico nella quantificazione del Suo trattamento pensionistico futuro”);

-l'ingiustizia della condanna al pagamento della metà delle spese di lite, pur ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. da ricercarsi anche nel complessivo comportamento delle parti.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale condizionato nel punto in cui il Tribunale aveva omesso di considerare la nuova disciplina dell'art. 113 del D. lgs. n. 50\2016, che aveva completamente modificato il precedente sistema degli incentivi ai dipendenti tecnici interni delle Pubbliche amministrazioni, determinando il passaggio dall'istituto del
“fondo per la progettazione e l'innovazione” (art. 93, comma 7-bis del D. Lgs. n.
163/2006
) all'istituto degli “incentivi per funzioni tecniche”, riconosciuti solo per le attività espressamente previste dalla legge.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
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L'appello è infondato, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
Con la sentenza n. 13937 del 2017, la Suprema Corte così esaminava la disposizione contenuta nell'art. 18 della legge n. 109 del 1994:
“... Oggetto di numerosi interventi del legislatore che ne hanno riformulato il testo, riformandone l'ambito di operatività oggettiva e soggettiva, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, le modalità ed i criteri per la sua liquidazione e le regole di contabilità.
14. L'iniziale formulazione dell'art. 18 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 così disponeva: "(Incentivi per la progettazione).

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
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