Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2024, n. 3855

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2024, n. 3855
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3855
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa SAria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa MA Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2015 RG riservata in decisione all'udienza del 15.05.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
TI MA (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Avellino, alla
Via F.lli Bisogno 27/A, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Napolitano (c.f.
[...]) e Cinzia Napolitano (c.f. [...]), dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
Fallimento di RA AN, in persona del Curatore avv. Antonietta Capasso (c.f. –
p.i. 00509230645), rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Govetosa (c.f.
[...]) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Marino
Turchi 31, presso lo studio dell'avv. MA Camilla Spena, giusta autorizzazione del G.D. del 28.1.2015 e procura a margine della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE

E
ELAN NA (c.f. [...]), ELAN MA (c.f.
[...]), NC ON (c.f. [...]), RA
RI (c.f. [...]), TI QU (c.f. [...]),
RG n° 90/2015 - sentenza -


Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
BA SA (c.f. [...]) e ST TE (c.f. [...]), quest'ultima nella qualità di amministratore p.t. del Condominio “RA”, sito in
OR IR (AV) alla Via Taverna Campanile 117 (cf 92028920640), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti ER Moscariello (c.f. [...]) e Carmela d'Acierno (c.f.
[...]) e con questi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via del Parco
Margherita 3, presso lo studio del Prof. Avv. Vincenzo Giuffrè
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
IE ER (c.f. [...]) e NO SA (c.f.
[...]), nella qualità di chiamati all'eredità di IE NT, elettivamente domiciliati in Avellino alla via Tagliamento n. 273, presso lo studio dell'avv.
Ubaldo del Mese (c.f. [...]), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
E
LE FR (cf. [...]), elett.te dom.to presso il procuratore costituito di primo grado avv. Carmelina d'Acierno
APPELLATO CONTUMACE
E
FR AN, nato a [...] il [...], residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
E
Bancooper Servizi Immobiliari S.p.A., in persona del già legale rapp.te Perillo
Domenico, nato a [...] il [...], residente in [...]
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03/08.01.2015 TI MA ha interposto appello avverso la sentenza n. 1472/2014 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 17.11.2014, con cui sono state rigettate le domande avanzate in primo grado
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dall'esponente per sentir: a) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. ovvero
l'annullabilità dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare del 12.06.03 Rep. n. 30.896,
Racc. n. 9.333, registrato in Avellino il 26.06.03 al n. 106, dei relativi atti autorizzativi nonché di quelli ad esso successivi e dipendenti, ivi compresa la trascrizione, per contrarietà alla norma imperativa dell'art. 108 L.F. e, comunque, stante la mancata indicazione dell'onere gravante sull'immobile oggetto della predetta negoziazione;
b) in ogni caso accertare e dichiarare con effetti costitutivi la servitù di passaggio spettante all'attrice ai sensi dell'art. 1054 c.c. ovvero dell'art. 1062 c.c., quale proprietaria dell'appezzamento di terreno edificatorio di mq. 3357 sito in OR IR (AV) alla loc. Piano o Pastenelle, riportato nel NCT al foglio 27 p.lla 51 e p.lla 340 (ex 56/b), a carico del fondo censito nel NCT al foglio 27 p.lla 214, stabilendone le modalità e ordinando la cessazione di ogni impedimento o turbativa;
c) in via del tutto subordinata e per la sola ipotesi di mancato accoglimento della richiesta precedente, accertare e dichiarare con effetti costitutivi la servitù di passaggio spettante all'attrice ai sensi dell'art.
1051 e ss. c.c.
, disponendo la condanna del Fallimento RA alla refusione delle somme che l'esponente risulti eventualmente tenuta a pagare a titolo di indennità;
d) comunque condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni subiti dall'istante da quantificarsi in corso di giudizio.

1.2 Con il primo motivo, nell'articolazione sub 1), TI MA denunzia la violazione dell'art. 108 L.F., che, nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in oggetto, vieta(va) la vendita di un bene appreso alla massa fallimentare nelle forme della trattativa privata, imponendo il trasferimento con la modalità della vendita all'incanto o senza incanto, quest'ultima, peraltro, soltanto ove “su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione.. il Giudice Delegato la ritenga più vantaggiosa”;
evidenzia che la vendita a trattativa privata stipulata dalla curatela fallimentare con la scrittura del 12.06.03 in favore dei Condomini del “Fabbricato RA”, peraltro per il prezzo meramente simbolico di €
516,46 e perciò sostanzialmente equivalente ad una donazione, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., perché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 108
L.F.


1.3 Con il primo motivo sub 2) l'appellante protesta che il giudice a quo ha omesso di rilevare l'invalidità derivata dell'atto di trasferimento immobiliare in questione, viziato
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dalle erronee indicazioni fornite dal Curatore nella relazione al Giudice delegato del
09.05.2002 che lo autorizzava;
in particolare, nella succitata relazione l'organo fallimentare asseriva che entrambe le p.lle 213 e 214 erano catastalmente graffate al fabbricato e, quindi, strettamente pertinenziali allo stesso, laddove, nelle pregresse comunicazioni rese al curatore in data 26.04.02 e 12.02.03, il CTU della curatela ing.
RR aveva rappresentato che il vincolo pertinenziale era relativo alla sola p.lla 213, coerentemente con quanto riportato nell'atto rogato dal notaio, in cui si legge che solo le piccole aree residue circostanti lo stabile (costituenti la p.lla 213) sono “cespiti dagli stessi
(id est dagli acquirenti) sempre custoditi e curati, su parte dei quali vantano servitù attiva di passaggio a servizio delle rispettive unità”.

1.4 Con il primo motivo sub 3) TI MA denuncia l'omessa pronuncia sulla declaratoria di nullità della scrittura privata del 12.06.03 per mancata indicazione dell'esistenza della servitù di passaggio, già dichiarata nella precedente relazione del curatore al G.D. del 22.1.2001, in favore “di un diverso fondo retrostante”, da identificarsi con quello originariamente in proprietà RC (originari unici proprietari dell'intero compendio immobiliare, da cui venivano staccate singole porzioni trasferite in permuta a
RA AN con l'atto del 17.05.1979) e poi pervenuto alla società Misura Enne a rl., pure estromessa dalla cessione effettuata dalla curatela fallimentare a trattativa privata con il Condominio.

1.5 Con il primo motivo sub 4) l'appellante impugna la qualificazione dell'atto di trasferimento immobiliare del 12.06.03 come “transazione”, adducendo che in relazione alla strada realizzata sulla particella 214, oggetto di cessione, non vi era alcuna lite da prevenire e/o posizione qualificata in capo ai condomini, che giustificassero una negoziazione a trattativa privata e l'esclusione dalla gara di altri potenziale interessati, tra cui appunto l'odierna esponente, proprietaria di porzioni di terreno retrostanti.

1.6 Con il secondo motivo TI MA si duole del rigetto della domanda di accertamento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia;
evidenzia che dalla documentazione in atti risulta che la p.lla 214, a carico della quale si invoca la servitù di passaggio, e quella pretesamente dominante (p.lla 340), costituivano ab origine un unico compendio immobiliare, pervenuto a RA AN per atto di cessione e trasferimento in permuta del 17.05.1979 rogato dal Notaio A. Giannitti;
soggiunge che il
Tribunale ha tralasciato di considerare che i condomini del “Fabbricato RA”, divenuti
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proprietari della p.lla 214 in forza dell'atto negoziale impugnato, hanno riconosciuto sulla stessa una servitù di passaggio in favore della società Misura Enne a r.l., ritenendo tale servitù costituita in forza dell'atto per notar Giannitti del 17.5.1979;
sostiene che, posto che la titolarità del suolo acquistato dall'istante (p.lla 340) ha origine nel medesimo atto e che, pertanto, la sua posizione è assimilabile a quella della suindicata società, il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere parimenti meritevole la posizione dell'appellante ed accogliere la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a carico della p.lla 214
e a favore della p.lla 340;
sotto altro profilo, ancora, TI MA lamenta che il primo giudice ha erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell'apparenza della servitù di passaggio sulla strada identificata dalla p.lla 214 a causa della avvenuta installazione di una sbarra, impeditiva del passaggio ai fondi retrostanti, in epoca (anni 94-95) antecedente all'acquisto della p.lla 340 fatto dall'appellante in virtù del decreto di trasferimento reso in data 18.4.1999 nell'ambito della procedura di esecuzione forzata iniziata nel 1992 ai danni di RA AN (procedura in cui, a seguito dell'intervenuto fallimento del debitore pignorato nel 1993, era subentrata la curatela fallimentare);
censura, sul punto, il travisamento delle risultanze istruttorie in cui è incorso il Tribunale nel
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