Corte d'Appello Bari, sentenza 24/05/2024, n. 801

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 24/05/2024, n. 801
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 801
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

R.G. n. 1080/2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A TO RI (20.01.1952 -Manfredonia), assistita e difesa dall'Avv. to Francesco di Natale;

-Appellante- E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Silvia Mostacchi, Valeria Capotorti e Domenico Longo;

-Appellato-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 200/21 emessa in data 18.01.2021, il Tribunale del lavoro di Foggia, 1) rigettava il ricorso proposto da AR IA con il quale la ricorrente chiedeva di accertare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, invocato in sede amministrativa con domanda del 07.06.2019, con riferimento al periodo 1.09.2018-31.05.2019 e, conseguentemente, condannare l'INPS a corrispondere la predetta prestazione per un importo complessivo di €. 4.554,95 ovvero diversa somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi nella misura di legge, 2) dichiarava irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la AR, con ricorso depositato in data 14.07.2021. L'INPS resisteva al gravame con apposita memoria. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. L'appello è infondato e, dunque, va rigettato.


3.1.a.
In punto di fatto occorre premettere che con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 25.08.2019, la AR adiva il Tribunale di Foggia e a sostegno delle richieste, come innanzi richiamate, assumeva di essere stata riconosciuta, con verbale sanitario di accertamento invalidità civile del 13.06.2018, su domanda del 18.05.2018, “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, poiché affetta da “alopecia iatrogena e k. mammella dx trattata chirurgicamente in chemioterapia”. In quanto totalmente invalida e prima del compimento dei 66 anni e 7 mesi, la AR presentava in data 07.06.2019 domanda diretta ad ottenere la liquidazione dell'assegno sociale derivante da invalidità civile ai sensi dell'art. 19 l. n. 118/71;
l'INPS rigettava la domanda ritenendo non sussistenti i requisiti di legge per la concessione dell'assegno sociale per il periodo richiesto, non risultando l'assistita titolare all'epoca della domanda di pensione/assegno invalidità civile ex lege 118/71 (requisito necessario ai fini della trasformazione automatica in assegno sociale) per il periodo invocato l'anno 2019, né risultava in possesso dei requisiti reddituali per beneficiare della provvidenza richiesta. Per l'esattezza, l'Istituto riteneva che il reddito dell'istante, sommato al reddito del coniuge, superasse il limite massimo reddituale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La AR, a fronte di tale diniego, adiva il Tribunale chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno sociale a decorrere dall'1.9.2018 e sino al maggio 2019 (per poi intraprendere altro separato giudizio per invocare medesima prestazione con riferimento al periodo immediatamente successivo), ritenendo sussistente sia il requisito anagrafico (invalida prima dei 66 anni e 7 mesi), sia il requisito reddituale, vantando per l'anno 2018 un reddito personale pari ad € 424,00.

3.1.b.
Si costituiva l'INPS eccependo l'inammissibilità del ricorso e sostenendo l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando la insussistenza dei requisiti di legge necessari alla chiesta trasformazione ex art. 19 l. n. 118/71 all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del 07.06.2019.

3.1.c.
Il Tribunale rigettava la domanda sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- l'art. 19 della L. n. 118/1971 prevede che i mutilati ed invalidi civili, in sostituzione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, abbiano diritto al godimento della pensione sociale dal primo mese successivo al compimento del 65° anno di età;

- la ricorrente alla data della domanda amministrativa di assegno sociale (07.06.2019), non era titolare né di pensione di inabilità, né di assegno mensile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 118/1971, essendo stato riconosciuto in suo favore il solo requisito sanitario previsto per fruire dell'indennità di accompagnamento;

- mancava ontologicamente la stessa fruizione di una prestazione assistenziale trasformabile in assegno sociale ai sensi dell'art. 19 L. n. 118/71;

- che, comunque, ai fini della fondatezza della domanda, l'INPS non poteva che valutare il reddito familiare complessivo, il cui ammontare superava il limite previsto dalla legge per poter beneficiare di tale prestazione;

- che, conclusivamente, non avendo parte ricorrente dimostrato di godere di un assegno di invalidità o di una pensione di inabilita, a seguito del riconoscimento dell'accertamento medico del 25.06.2018, legittimamente l'INPS non ha riconosciuto la prestazione, con la conseguenza che la domanda andava rigettata.
4. Con un unico motivo di gravame la AR ha criticato la sentenza per avere rigettato la propria domanda tesa ad ottenere l'assegno sociale e tanto sull'errato presupposto che il verbale sanitario dell'1.06.2018 le riconosceva il solo diritto all'indennità di accompagnamento e non altri tipi di prestazioni. Insiste l'appellante nel sostenere la tesi secondo cui, avendo ottenuto il riconoscimento a decorrere dal 18.5.2018 dell'indennità di accompagnamento, in forza di uno stato invalidante pari al 100%, avrebbe avuto diritto anche alla pensione di invalidità civile, prevista dalla legge 118/71 sino al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, e conseguentemente – a seguito della con domanda del 7.6.2019 – la automatica trasformazione in
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