Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/10/2024, n. 701
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Proc. n. 403/2017 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr.ssa Maria Luisa CRUCITTI Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 403/2017, promossa da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F./P.IVA: 00884060526), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, parte rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Parisi, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv.
Giovanni Rossi sito in Reggio Calabria, via E. Cuzzocrea n. 27;
(PEC: avvmaurizioparisi@puntopec.it)
APPELLANTE
CONTRO
ND MM & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA:
00146770805), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, parte rappresentata
e difesa dall'Avv. Sebastiano Albanese, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Reggio Calabria, via Manfroce n. 77/H;
(PEC: avv.sebastianoalbanese@pec.giuffre.it)
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 t er c.p.c., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo del servizio postale in data 26 settembre 2013,
ND MA & C. s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Reggio Calabria, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare che la ND MA & C. s.r.l. (già ND
MA & C. s.a.s.), in dipendenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza contraddistinto dal numero 15563, per le ragioni esposte, in fatto e in diritto, nella premessa e nel corpo del presente atto, è creditrice della Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, Siena, P.I. 00884060526, della somma di € 3.461.014,00, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ND MA & C. s.r.l. della somma di € 3.461.014,00, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, oltre gli interessi legali sulla somma determinata in sentenza dalla data della decisione sino all'effettivo pagamento. 3) condannare, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
In punto di fatto, si precisa quanto in appresso.
ND MA & C. s.r.l. in liquidazione (già ND MA & C. s.a.s.) aveva intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Reggio Calabria un rapporto di conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il nr. 15563, aperto nell'anno 1981 e chiuso il 16 settembre 2009, il cui contratto non rivestiva, tuttavia, la forma scritta.
Ciò nonostante, nel corso del rapporto, la Banca convenuta asseritamente applicava tassi di interessi passivi superiori a quello legale ed ai tassi soglia individuati dai decreti ministeriali (anche variandoli in senso sfavorevole e senza accettazione preventiva del correntista), nonché interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto trimestrali nulli.
Indi, rivendicava il diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto ex art. 2033 c.c. e, in ossequio all'art. 1815, 2 comma, c.c., escludeva il diritto di Banca
2
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla percezione di interessi in conseguenza del loro carattere usurario. Con condanna al pagamento degli interessi legali calcolati sulle somme addebitate illegittimamente a decorrere dalle date in cui erano stati effettuati i singoli addebiti sino al soddisfo, nonché ex art. 1224, 2 comma, c.c. al risarcimento del maggior danno subito.
In forza delle risultanze peritali cui perveniva il nominato CTP, ND MA &
C. s.r.l. in liquidazione rivendicava il diritto alla restituzione della somma di €
3.461.014,00 di cui € 2.345.360,00 per saldo finale ricalcolato a credito del c/c ed €
1.025.654,00 per interessi.
Con atto a difesa del 18 dicembre 2013, si costituiva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eccependo, in via preliminare, la prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito decorrente dai singoli versamenti, assolvendo questi – a suo dire – ad una funzione solutoria.
Nel merito, giudicava pretestuosa l'affermazione circa l'assenza di forma scritta del rapporto per cui è causa, stante la sottoscrizione del contratto avvenuta in data 24 aprile
1981, così come rinegoziato in data 27 settembre 2000 ed in data 20 dicembre 2002.
Circa l'eccepita nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, riconosceva la contabilizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori maturati sui rapporti esistenti in ossequio a quanto disposto con Delibera CICR del 9 febbraio 2000 così assicurando la legittimità dell'operato.
Contestava l'eccepita indeterminatezza degli interessi passivi sul presupposto che, a seguito della ricontrattualizzazione del rapporto di c/c nr. 15563, i tassi di interesse a credito e debito, la c.m.s., le spese di tenuta conto e le valute erano state validamente determinate ed accettate, giusta sottoscrizione in calce ai contratti de quibus.
In contrasto a quanto asserito da controparte, intendeva C.M.S. il compenso corrisposto dal cliente alla Banca a fronte dell'utilizzo libero di una somma messa a disposizione da quest'ultima, con il solo limite dell'importo massimo dell'apertura di credito concessa.
In ultimo, contestava il superamento del tasso soglia perché non supportato, nonché le richieste attoree formulate sul riconoscimento degli interessi dalla data del pagamento e del maggior danno ex art. 1224 c.c. per mancanza dei presupposti legittimanti.
Concludeva, pertanto, domandando all'Ill.mo Giudice adito di: “in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito introitata, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via principale, disattesa ogni
3 contraria istanza: rigettare tutte le domande, richieste e conclusioni di parte attrice perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
rigettare la richiesta avanzata da parte attrice di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile.. In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori, come per legge”.
Istruito il giudizio a mezzo C.T.U. contabile, all'udienza del 13 settembre 2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza nr. 887/2017 pubblicata il 5 giugno 2017, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda attorea.
Precisamente, sull'eccezione di prescrizione decennale, ne statuiva la decorrenza dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, non essendo stata allegata né dimostrata una destinazione diversa dai versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale che li vede assolvere una funzione ripristinatoria della provvista.
Circa gli interessi anatocistici, richiamato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 avente efficacia retroattiva, giudicava nulle le clausole anatocistiche
e quelle di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto basate su un uso negoziale anziché normativo. Di guisa, gli interessi a debito del correntista dovevano essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, ne escludeva l'imputazione ai rapporti oggetto di causa non essendo determinata o determinabile ex art. 1346 c.c.
Infine, sulla denunciata usurarietà dei tassi di interesse applicati da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., statuiva che l'eventuale superamento del tasso soglia doveva condurre, anche nei contratti antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 ad una declaratoria di nullità parziale sopravvenuta. Nell'ipotesi di richiesto accertamento negativo del credito come unico oggetto della domanda o come presupposto della contestuale richiesta di ripetizione dell'indebito, escludeva la possibilità, per il correntista agente in giudizio, di ricorrere al criterio del saldo zero.
Dunque, anche in esito alle indagini peritali disposte, il Tribunale di Reggio Calabria, con la precitata la sentenza provvisoriamente esecutiva, così testualmente statuiva: “accoglie la domanda proposta dalla società attrice nei limiti e per le causali di cui in parte motiva
e, per l'effetto, condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento in
4 favore dell'attrice della complessiva somma di € 2.182.725,55, oltre interessi al tasso dei
BOT annuali, dall'08.03.2016 sino all'effettivo soddisfo;
condanna la Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore della ND MA & C. s.r.l. in liquidazione, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi
€ 20.000,00 di cui € 1.500,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sebastiano Albanese, oltre delle spese della CTU già liquidata”.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., la quale articolava le seguenti doglianze:
1. NULLITA' DELLA SENTENZA. ILLEGITTIMO RIGETTO DELL'ECCEPITA PRESCRIZIONE.
Con il primo motivo di appello, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. impugnava la sentenza nella parte in cui, in assenza di elementi specifici di prova circa l'esistenza di affidamenti, presumeva che tutte le rimesse fossero solutorie. Quindi, facendo decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data del singolo versamento, rigettava la relativa eccezione.
Secondo l'appellante, il Tribunale di Reggio Calabria errava nel ritenere che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto, avessero funzione ripristinatoria della provvista, gravando dell'onere della prova di una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) chi intendesse far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici;
onere non giudicato assolto nel caso de quo.
Era, invece, ammissibile l'eccepita prescrizione ancorché formulata in modo generico, potendo il giudice, con l'ausilio di un C.T.U., distinguere tra le rimesse aventi funzione solutoria e quelle aventi funzione ripristinatoria, così applicando l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione delle somme relative ai dieci anni precedenti
l'avviso dell'azione per cui è causa.
2. NULLITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO DI PROVA. ARBITRARIA RIDETERMINAZIONE
DEL SALDO DEBITORIO DEL CONTO.
Con il secondo motivo, l'appellante criticava l'operato del Tribunale di Reggio Calabria laddove riteneva raggiunta la prova di tutti i movimenti del rapporto controverso, trascurando che l'allora attrice depositava i movimenti del rapporto oggetto di causa, aperto il 24 aprile 1981, solo dal 3 gennaio 1995 omettendo, tra l'altro, il deposito degli estratti per i periodi 1988, 1993, 1994 e 1998.
5
La produzione parziale degli estratti conto non consentiva, suo dire, la ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto, tanto da rendere illegittime le risultanze della consulenza contabile con scritture di raccordo.
3. NULLITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO DI PROVA. ARBITRARIA DETERMINAZIONE DEL
SALDO DEBITORIO DEL CONTO.
L'appellante censurava la sentenza gravata anche nella parte relativa alla determinazione del saldo finale del conto corrente oggetto di causa, ritenendo erroneamente espunti degli addebiti derivanti da ulteriori rapporti intercorsi tra le medesime parti, non dedotti in giudizio e mai messi in discussione.
Costituendo tali addebiti operazioni di giroconto, quindi mere annotazioni contabili, avrebbero dovuto essere contestati entro il termine di decadenza di cui all'art. 1832 c.c.
Dal comportamento acquiescente della correntista discendeva l'inammissibilità di qualsiasi contestazione perché tardiva nonché l'erroneità del giudicato laddove, in assenza di documentazione inerente i rapporti contrattuali da cui derivavano gli addebiti, non ne dichiarava l'illegittimità.
4. ERRATA STATUIZIONE SULLE SPESE.
Con l'ultimo motivo di appello, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contestava la condanna al pagamento delle spese di giudizio, da imporre piuttosto in capo a ND
MA & C. s.r.l. stante la fondatezza dei motivi di impugnazione;
motivi idonei, tra
l'altro, a superare il filtro di ammissibilità di cui all'art. 348 c.p.c.
Pertanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Reggio Calabria: 1) preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2) sempre in via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità della presente impugnazione;
3) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare prescritte, inammissibili, improcedibile, infondate e comunque rigettare le domande attrici;
4) condannare la Società “ND MM & C. S.R.L.” al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale depositati, in uno, in cancelleria il 20 ottobre 20017, si costituiva in giudizio ND MA & C. s.r.l. in liquidazione, resistendo alle avverse domande. Indi, concludeva per il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché per la conferma di quest'ultima.
6
L'appellata proponeva contestuale gravame incidentale ex art. 343 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento, a carico dell'appellante, della somma di € 2.376.129,75, oltre interessi dal 20 settembre 2013 al soddisfo.
Rilevava, al riguardo, l'appellante incidentale, che il giudice non aveva tenuto conto del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Parimenti, domandava la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, quindi ad “€ 88.935,00 per onorari di avvocato … oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a ed in € 7.400,00, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza di Categoria come per legge, per onorari di consulente tecnico di parte, in misura cioè pari a quella liquidata in favore del
c.t.u. con decreto del 10.05.2016 in atti”.
In relazione all'appello incidentale, in data 22 novembre 2017 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositava atto a difesa eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità ex art. 342, 1 comma, c.p.c. Nel merito, riteneva la domanda illegittima reiterando le difese già spiegate con il gravame principale.
Ravvisando la necessità di approfondimenti istruttori, questa Corte, con ordinanza del 29 dicembre 2022, conferiva al C.T.U. Marcello Febert (già nominato nel corso del giudizio di primo grado) il seguente mandato: “- 1. Quantificare i rapporti di dare ed avere fra le parti, considerando la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie operata da Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010 – a tenore della quale ha natura solutoria il versamento eseguito dal correntista su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito
a favore del correntista o il versamento eseguito dal correntista al fine di coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, mentre ha natura ripristinatoria il versamento eseguito dal correntista al fine di ripristinare della provvista della quale il correntista medesimo può ancora continuare a godere, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso - ed accertare quali versamenti eseguiti dal correntista abbiano natura solutoria e quali abbiano natura ripristinatoria;
- 1.1. al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, dovranno, previamente, essere eliminati tutti gli addebiti indebitamente operati dall'istituto di credito (secondo i criteri già utilizzati nell'ultimo elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado: sorte capitale scorporata dagli interessi;
interessi iniziali al tasso legale e successivamente al
c.d. tasso di sostituzione con decorrenza 8 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge 154/92 sostituita successivamente dalla L. n. 358/1993 - TUB), senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi e senza alcun addebito per commissione di
7 massimo scoperto) e, conseguentemente, dopo la rideterminazione del reale saldo passivo del conto, dovrà esser accertato se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Cass. civ. sez.
I - 19/05/2020, n. 9141;
- 1.2. Operato l'accertamento di cui sopra, il c.t.u. espungerà dal ricalcolo i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dal correntista nel decennio antecedente la data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (rispetto a tali versamenti il termine decennale di prescrizione decorre, infatti, dalla data dell'avvenuto pagamento) e computare i versamenti solutori eseguiti dal correntista in data successiva al decennio sopra indicato e tutti i versamenti ripristinatori
(rispetto ai quali il termine decennale di prescrizione decorre dalla chiusura del conto);
- 2. quantificare, all'esito, i rapporti di dare/avere fra le parti”.
Successivamente al deposito della relazione peritale, avvenuto in data 24 maggio 2023, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 19 ottobre 2023, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 22 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'APPELLO PRINCIPIALE, E PRECISAMENTE:
1. SULL'ECCEPITA PRESCRIZIONE FORMULATA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A. ONERE PROBATORIO GRAVANTE SU ND MM & C.
S.R.L., ATTRICE IN PRIMO GRADO EX ART. 2033 CC.
Con il primo motivo d'appello, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. gravava la sentenza nr. 887/2017 del Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui così statuiva: “i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens;
tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto.
Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici (Cass. n. 4518/2014;
8 Cass. sez.un.n.24418/2010). Orbene, nella specie non è stata mai né allegata né soprattutto dimostrata tale diversa distinzione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr.ssa Maria Luisa CRUCITTI Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 403/2017, promossa da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F./P.IVA: 00884060526), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, parte rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Parisi, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv.
Giovanni Rossi sito in Reggio Calabria, via E. Cuzzocrea n. 27;
(PEC: avvmaurizioparisi@puntopec.it)
APPELLANTE
CONTRO
ND MM & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA:
00146770805), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, parte rappresentata
e difesa dall'Avv. Sebastiano Albanese, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Reggio Calabria, via Manfroce n. 77/H;
(PEC: avv.sebastianoalbanese@pec.giuffre.it)
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 t er c.p.c., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo del servizio postale in data 26 settembre 2013,
ND MA & C. s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Reggio Calabria, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare che la ND MA & C. s.r.l. (già ND
MA & C. s.a.s.), in dipendenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza contraddistinto dal numero 15563, per le ragioni esposte, in fatto e in diritto, nella premessa e nel corpo del presente atto, è creditrice della Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, Siena, P.I. 00884060526, della somma di € 3.461.014,00, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
ND MA & C. s.r.l. della somma di € 3.461.014,00, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, oltre gli interessi legali sulla somma determinata in sentenza dalla data della decisione sino all'effettivo pagamento. 3) condannare, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
In punto di fatto, si precisa quanto in appresso.
ND MA & C. s.r.l. in liquidazione (già ND MA & C. s.a.s.) aveva intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Reggio Calabria un rapporto di conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il nr. 15563, aperto nell'anno 1981 e chiuso il 16 settembre 2009, il cui contratto non rivestiva, tuttavia, la forma scritta.
Ciò nonostante, nel corso del rapporto, la Banca convenuta asseritamente applicava tassi di interessi passivi superiori a quello legale ed ai tassi soglia individuati dai decreti ministeriali (anche variandoli in senso sfavorevole e senza accettazione preventiva del correntista), nonché interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto trimestrali nulli.
Indi, rivendicava il diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto ex art. 2033 c.c. e, in ossequio all'art. 1815, 2 comma, c.c., escludeva il diritto di Banca
2
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla percezione di interessi in conseguenza del loro carattere usurario. Con condanna al pagamento degli interessi legali calcolati sulle somme addebitate illegittimamente a decorrere dalle date in cui erano stati effettuati i singoli addebiti sino al soddisfo, nonché ex art. 1224, 2 comma, c.c. al risarcimento del maggior danno subito.
In forza delle risultanze peritali cui perveniva il nominato CTP, ND MA &
C. s.r.l. in liquidazione rivendicava il diritto alla restituzione della somma di €
3.461.014,00 di cui € 2.345.360,00 per saldo finale ricalcolato a credito del c/c ed €
1.025.654,00 per interessi.
Con atto a difesa del 18 dicembre 2013, si costituiva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eccependo, in via preliminare, la prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito decorrente dai singoli versamenti, assolvendo questi – a suo dire – ad una funzione solutoria.
Nel merito, giudicava pretestuosa l'affermazione circa l'assenza di forma scritta del rapporto per cui è causa, stante la sottoscrizione del contratto avvenuta in data 24 aprile
1981, così come rinegoziato in data 27 settembre 2000 ed in data 20 dicembre 2002.
Circa l'eccepita nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, riconosceva la contabilizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori maturati sui rapporti esistenti in ossequio a quanto disposto con Delibera CICR del 9 febbraio 2000 così assicurando la legittimità dell'operato.
Contestava l'eccepita indeterminatezza degli interessi passivi sul presupposto che, a seguito della ricontrattualizzazione del rapporto di c/c nr. 15563, i tassi di interesse a credito e debito, la c.m.s., le spese di tenuta conto e le valute erano state validamente determinate ed accettate, giusta sottoscrizione in calce ai contratti de quibus.
In contrasto a quanto asserito da controparte, intendeva C.M.S. il compenso corrisposto dal cliente alla Banca a fronte dell'utilizzo libero di una somma messa a disposizione da quest'ultima, con il solo limite dell'importo massimo dell'apertura di credito concessa.
In ultimo, contestava il superamento del tasso soglia perché non supportato, nonché le richieste attoree formulate sul riconoscimento degli interessi dalla data del pagamento e del maggior danno ex art. 1224 c.c. per mancanza dei presupposti legittimanti.
Concludeva, pertanto, domandando all'Ill.mo Giudice adito di: “in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito introitata, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via principale, disattesa ogni
3 contraria istanza: rigettare tutte le domande, richieste e conclusioni di parte attrice perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
rigettare la richiesta avanzata da parte attrice di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU contabile.. In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori, come per legge”.
Istruito il giudizio a mezzo C.T.U. contabile, all'udienza del 13 settembre 2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza nr. 887/2017 pubblicata il 5 giugno 2017, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda attorea.
Precisamente, sull'eccezione di prescrizione decennale, ne statuiva la decorrenza dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, non essendo stata allegata né dimostrata una destinazione diversa dai versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale che li vede assolvere una funzione ripristinatoria della provvista.
Circa gli interessi anatocistici, richiamato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 avente efficacia retroattiva, giudicava nulle le clausole anatocistiche
e quelle di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto basate su un uso negoziale anziché normativo. Di guisa, gli interessi a debito del correntista dovevano essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, ne escludeva l'imputazione ai rapporti oggetto di causa non essendo determinata o determinabile ex art. 1346 c.c.
Infine, sulla denunciata usurarietà dei tassi di interesse applicati da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., statuiva che l'eventuale superamento del tasso soglia doveva condurre, anche nei contratti antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 ad una declaratoria di nullità parziale sopravvenuta. Nell'ipotesi di richiesto accertamento negativo del credito come unico oggetto della domanda o come presupposto della contestuale richiesta di ripetizione dell'indebito, escludeva la possibilità, per il correntista agente in giudizio, di ricorrere al criterio del saldo zero.
Dunque, anche in esito alle indagini peritali disposte, il Tribunale di Reggio Calabria, con la precitata la sentenza provvisoriamente esecutiva, così testualmente statuiva: “accoglie la domanda proposta dalla società attrice nei limiti e per le causali di cui in parte motiva
e, per l'effetto, condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento in
4 favore dell'attrice della complessiva somma di € 2.182.725,55, oltre interessi al tasso dei
BOT annuali, dall'08.03.2016 sino all'effettivo soddisfo;
condanna la Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore della ND MA & C. s.r.l. in liquidazione, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi
€ 20.000,00 di cui € 1.500,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sebastiano Albanese, oltre delle spese della CTU già liquidata”.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., la quale articolava le seguenti doglianze:
1. NULLITA' DELLA SENTENZA. ILLEGITTIMO RIGETTO DELL'ECCEPITA PRESCRIZIONE.
Con il primo motivo di appello, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. impugnava la sentenza nella parte in cui, in assenza di elementi specifici di prova circa l'esistenza di affidamenti, presumeva che tutte le rimesse fossero solutorie. Quindi, facendo decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data del singolo versamento, rigettava la relativa eccezione.
Secondo l'appellante, il Tribunale di Reggio Calabria errava nel ritenere che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto, avessero funzione ripristinatoria della provvista, gravando dell'onere della prova di una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) chi intendesse far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici;
onere non giudicato assolto nel caso de quo.
Era, invece, ammissibile l'eccepita prescrizione ancorché formulata in modo generico, potendo il giudice, con l'ausilio di un C.T.U., distinguere tra le rimesse aventi funzione solutoria e quelle aventi funzione ripristinatoria, così applicando l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione delle somme relative ai dieci anni precedenti
l'avviso dell'azione per cui è causa.
2. NULLITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO DI PROVA. ARBITRARIA RIDETERMINAZIONE
DEL SALDO DEBITORIO DEL CONTO.
Con il secondo motivo, l'appellante criticava l'operato del Tribunale di Reggio Calabria laddove riteneva raggiunta la prova di tutti i movimenti del rapporto controverso, trascurando che l'allora attrice depositava i movimenti del rapporto oggetto di causa, aperto il 24 aprile 1981, solo dal 3 gennaio 1995 omettendo, tra l'altro, il deposito degli estratti per i periodi 1988, 1993, 1994 e 1998.
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La produzione parziale degli estratti conto non consentiva, suo dire, la ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto, tanto da rendere illegittime le risultanze della consulenza contabile con scritture di raccordo.
3. NULLITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO DI PROVA. ARBITRARIA DETERMINAZIONE DEL
SALDO DEBITORIO DEL CONTO.
L'appellante censurava la sentenza gravata anche nella parte relativa alla determinazione del saldo finale del conto corrente oggetto di causa, ritenendo erroneamente espunti degli addebiti derivanti da ulteriori rapporti intercorsi tra le medesime parti, non dedotti in giudizio e mai messi in discussione.
Costituendo tali addebiti operazioni di giroconto, quindi mere annotazioni contabili, avrebbero dovuto essere contestati entro il termine di decadenza di cui all'art. 1832 c.c.
Dal comportamento acquiescente della correntista discendeva l'inammissibilità di qualsiasi contestazione perché tardiva nonché l'erroneità del giudicato laddove, in assenza di documentazione inerente i rapporti contrattuali da cui derivavano gli addebiti, non ne dichiarava l'illegittimità.
4. ERRATA STATUIZIONE SULLE SPESE.
Con l'ultimo motivo di appello, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contestava la condanna al pagamento delle spese di giudizio, da imporre piuttosto in capo a ND
MA & C. s.r.l. stante la fondatezza dei motivi di impugnazione;
motivi idonei, tra
l'altro, a superare il filtro di ammissibilità di cui all'art. 348 c.p.c.
Pertanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Reggio Calabria: 1) preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2) sempre in via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità della presente impugnazione;
3) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare prescritte, inammissibili, improcedibile, infondate e comunque rigettare le domande attrici;
4) condannare la Società “ND MM & C. S.R.L.” al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale depositati, in uno, in cancelleria il 20 ottobre 20017, si costituiva in giudizio ND MA & C. s.r.l. in liquidazione, resistendo alle avverse domande. Indi, concludeva per il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché per la conferma di quest'ultima.
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L'appellata proponeva contestuale gravame incidentale ex art. 343 c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento, a carico dell'appellante, della somma di € 2.376.129,75, oltre interessi dal 20 settembre 2013 al soddisfo.
Rilevava, al riguardo, l'appellante incidentale, che il giudice non aveva tenuto conto del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Parimenti, domandava la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, quindi ad “€ 88.935,00 per onorari di avvocato … oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a ed in € 7.400,00, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza di Categoria come per legge, per onorari di consulente tecnico di parte, in misura cioè pari a quella liquidata in favore del
c.t.u. con decreto del 10.05.2016 in atti”.
In relazione all'appello incidentale, in data 22 novembre 2017 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositava atto a difesa eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità ex art. 342, 1 comma, c.p.c. Nel merito, riteneva la domanda illegittima reiterando le difese già spiegate con il gravame principale.
Ravvisando la necessità di approfondimenti istruttori, questa Corte, con ordinanza del 29 dicembre 2022, conferiva al C.T.U. Marcello Febert (già nominato nel corso del giudizio di primo grado) il seguente mandato: “- 1. Quantificare i rapporti di dare ed avere fra le parti, considerando la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie operata da Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010 – a tenore della quale ha natura solutoria il versamento eseguito dal correntista su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito
a favore del correntista o il versamento eseguito dal correntista al fine di coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, mentre ha natura ripristinatoria il versamento eseguito dal correntista al fine di ripristinare della provvista della quale il correntista medesimo può ancora continuare a godere, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso - ed accertare quali versamenti eseguiti dal correntista abbiano natura solutoria e quali abbiano natura ripristinatoria;
- 1.1. al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, dovranno, previamente, essere eliminati tutti gli addebiti indebitamente operati dall'istituto di credito (secondo i criteri già utilizzati nell'ultimo elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado: sorte capitale scorporata dagli interessi;
interessi iniziali al tasso legale e successivamente al
c.d. tasso di sostituzione con decorrenza 8 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge 154/92 sostituita successivamente dalla L. n. 358/1993 - TUB), senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi e senza alcun addebito per commissione di
7 massimo scoperto) e, conseguentemente, dopo la rideterminazione del reale saldo passivo del conto, dovrà esser accertato se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Cass. civ. sez.
I - 19/05/2020, n. 9141;
- 1.2. Operato l'accertamento di cui sopra, il c.t.u. espungerà dal ricalcolo i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dal correntista nel decennio antecedente la data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (rispetto a tali versamenti il termine decennale di prescrizione decorre, infatti, dalla data dell'avvenuto pagamento) e computare i versamenti solutori eseguiti dal correntista in data successiva al decennio sopra indicato e tutti i versamenti ripristinatori
(rispetto ai quali il termine decennale di prescrizione decorre dalla chiusura del conto);
- 2. quantificare, all'esito, i rapporti di dare/avere fra le parti”.
Successivamente al deposito della relazione peritale, avvenuto in data 24 maggio 2023, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 19 ottobre 2023, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 22 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'APPELLO PRINCIPIALE, E PRECISAMENTE:
1. SULL'ECCEPITA PRESCRIZIONE FORMULATA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A. ONERE PROBATORIO GRAVANTE SU ND MM & C.
S.R.L., ATTRICE IN PRIMO GRADO EX ART. 2033 CC.
Con il primo motivo d'appello, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. gravava la sentenza nr. 887/2017 del Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui così statuiva: “i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens;
tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto.
Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici (Cass. n. 4518/2014;
8 Cass. sez.un.n.24418/2010). Orbene, nella specie non è stata mai né allegata né soprattutto dimostrata tale diversa distinzione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione
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