Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2024, n. 1117
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 417/2023, estensore dott. Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 23/11/2023 promossa da:
CN (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
IS SE TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GARATTONI
GIANFRANCESCO e dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in C.SO D'AUGUSTO, 134 RIMINI, presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello:
“- riformare la sentenza del Tribunale di Milano a n. 417/2023, pubblicata in data 10.02.2023, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “voglia l'ill.ma Corte di appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CN e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.417/2023 pubblicata il 10.02.2023 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, cosi' come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.” pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 417/2023 il Tribunale di Milano, disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, ha accolto il ricorso del dott. Vittani Carissimo dichiarando illegittimo il prelievo operato dalla Cassa di Previdenza a titolo di contributo di solidarietà, condannando la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti, nei limiti della prescrizione decennale, richiamando integralmente le motivazioni delle pronunce della Cassazione nn. 31875/18, 423/19, 2453/23.
Ha proposto appello la Cassa di Previdenza sulla base di tre motivi: con una prima censura ha lamentato la “Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CN e con le Delibere della CN del 28.10.2008, del 27.6.2013;
violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007);
violazione dell'art. 1,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 417/2023, estensore dott. Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 23/11/2023 promossa da:
CN (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
IS SE TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GARATTONI
GIANFRANCESCO e dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in C.SO D'AUGUSTO, 134 RIMINI, presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello:
“- riformare la sentenza del Tribunale di Milano a n. 417/2023, pubblicata in data 10.02.2023, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “voglia l'ill.ma Corte di appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CN e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.417/2023 pubblicata il 10.02.2023 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, cosi' come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.” pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 417/2023 il Tribunale di Milano, disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, ha accolto il ricorso del dott. Vittani Carissimo dichiarando illegittimo il prelievo operato dalla Cassa di Previdenza a titolo di contributo di solidarietà, condannando la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti, nei limiti della prescrizione decennale, richiamando integralmente le motivazioni delle pronunce della Cassazione nn. 31875/18, 423/19, 2453/23.
Ha proposto appello la Cassa di Previdenza sulla base di tre motivi: con una prima censura ha lamentato la “Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CN e con le Delibere della CN del 28.10.2008, del 27.6.2013;
violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007);
violazione dell'art. 1,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi