Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/11/2024, n. 190
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Testo completo
Rr
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 82 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato in data 5 luglio 2024
da
IE EN (C.F. [...]) con il proc.e dom. avv.
Sebastiano Banelli del Foro di Udine come da procura in calce al ricorso in appello
-appellante -
contro
CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO di PALMANOVA – APS ONLUS
(C.F. 02760700308) in persona del Presidente MA AR con i proc.ri e dom.ri avv.ti Enrica Lucchin e Valentino Tornaboni entrambi del Foro di Udine, giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello
-appellata -
Oggetto della causa: appello avverso sentenza n.193/2024 del Tribunale di Udine
pubblicata il 3 giugno 2024, in punto: licenziamento individuale con domanda di reintegrazione.
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 28.11.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
NEL MERITO:
In via principale: in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 193/2024, pubblicata il 3.6.2024, emessa nell'ambito del proc. RG 739/2023,
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato tra il sig. RE ER e CE
Rossa Italiana Comitato di Palmanova APS Onlus con decorrenza dal 22.6.2023
e inquadramento come operatore di centrale liv. C2, ai sensi del CCNL ISTITUZ.
SOCIO ASSIST Unimpresa e, per l'effetto, condannare la suddetta società a pagare le differenze retributive detratta la somma lorda già erogata di € 689.76-,
oltre rivalutazione e interessi e ai contributi previdenziali e assistenziali come per legge;
- per tutte le ragioni indicate in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento del sig. ER RE e, per l'effetto, condannare CE Rossa Italiana Comitato di Palmanova APS
Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni
(calcolato in base alla retribuzione utile pari a € 1.576,29- lordi, o a quella che risulterà di giustizia), a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e
Pag.2
rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dal 22.6.2023 sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
- accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta attuata dalla resistente, così come in narrativa e consistita nel reclutamento del lavoratore, nell'immissione in servizio, nonché nel successivo licenziamento a causa del suo stato di uomo disabile;
- ordinare alla resistente la reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro e, conseguentemente, emettere ogni più opportuna statuizione ai fini della completa rimozione degli effetti della condotta discriminatoria denunciata;
- condannare CE Rossa Italiana Comitato di Palmanova APS Onlus al risarcimento, in favore del sig. ER RE, con la sanzione che assorba in sé anche il danno da discriminazione (quale violazione del diritto assoluto soggettivo a non essere discriminati), sulla scorta dei richiamati criteri dell'effettività, proporzionalità e dissuasività indicati in ricorso, nella misura di €
10.000,00, o in quella maggiore, o minore, somma che risulterà di giustizia e/o determinata secondo criteri equitativi;
- ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese della resistente, su un quotidiano locale e anche a tiratura nazionale.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione dell'onere probatorio:
Ammettersi, se necessario, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, nonché prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa e capitoli del ricorso ex art. 414 C.p.c. (doc. c.1),
da intendersi qui ritrascritti, con la premessa “Vero che” (emendati di eventuali giudizi e valutazioni) e prova contraria sulle domande eventualmente ammesse di controparte, con i testi sotto indicati:
Pag.3
1- NI AR, (affiancatrice durante la formazione in centrale operativa, teste sulla sussistenza rapporto di lavoro subordinato);
2- DO. AN IN (direttore sanitario, teste sull'idoneità
mansione e sul contenuto della scheda sanitaria);
3- RO GI RT (affiancatore per formazione in centrale operativa in un'occasione, teste sulla sussistenza rapporto di lavoro subordinato);
4- DI AN (teste sul comportamento di NT);
5- AM TA (teste sul comportamento di NT);
6- LD ET (teste sul comportamento di NT);
7- IV AL (collega operante prevalentemente su trasporto sanitario e
118, teste per l'episodio del 1.7.2023);
8- TE IO (collega operante prevalentemente su trasporto sanitario e 118, teste per episodio del 3.7.2023);
9- EP CA (teste sul contratto di lavoro subordinato e per l'iter del collocamento).
- In caso di contestazione, disporsi l'acquisizione integrale del fascicolo sanitario informatico del sig. ER.
- Se necessario, disporsi l'acquisizione da parte dei Sindacati di categoria di maggior rappresentanza del CCNL relativo al personale dipendente
ISTITUZ.SOCIO.ASSIT. Unimpresa. Riservato ogni altro mezzo.
Per l'appellato:
NEL MERITO:
- rigettarsi le domande tutte di parte appellante per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto e, conseguentemente, confermare le statuizioni tutte di primo grado;
- per l'effetto condannarsi l'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite e di patrocinio del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag.4
Nell'ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante, senza alcuna inversione dell'onere probatorio si dichiara sin d'ora la disponibilità del
Presidente e legale rappresentante della CRI a rendere l'interrogatorio formale richiesto dalla controparte e si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze esposte in parte narrativa, da intendersi qui ritrascritte, precedute dalla locuzione “vero che” ed emendati da eventuali giudizi e valutazioni non ammissibili.
Si chiede che gli stessi testi sottoindicati, oltre che a prova diretta sui capitoli di cui sopra, vengano escussi anche a prova contraria su eventuali capitoli di controparte ammessi dal Giudice.
Si indicano quali testi i sigg.ri: MA AR;
EL De CO;
MA De
AS;
FE AG;
ES NT;
AR IN;
LE VA;
SA ND;
TA US;
IE AS;
FA LL;
IO
AL IR;
CA PE;
CA EP.
Si chiede, anche ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione integrale del fascicolo sanitario informatico del ricorrente, nonchè la certificazione del Centro per l'Impiego
attestante la situazione lavorativa del sig. ER dal maggio 2023 ad oggi.
Si chiede sin d'ora di essere autorizzati al deposito in Cancelleria del supporto informatico (chiavetta USB) contenente i file audio relativi ai messaggi whatsapp vocali scambiati tra la sig.ra NT e il ricorrente nel periodo 01/04 luglio
2023.
Da ultimo ci si oppone all'acquisizione del CCNL indicato da controparte trattandosi di documentazione che il ricorrente avrebbe potuto facilmente reperire.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RE ER proponeva ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Udine
deducendo di essere un giovane lavoratore gravemente disabile a causa di una sordità al 80% dalla nascita e di una malattia genetica sindrome 47XYY, detta
Pag.5
anche sindrome di OB, comportante anche problemi nel comportamento;
precisava che per le sue patologie era iscritto alle liste di collocamento mirato di
Monza e aveva diritto alle cd. “soluzioni ragionevoli per i disabili” (previste dall'art. 5 Dir. n. 2000/78/CE), nonché a usufruire delle “Convenzioni di integrazione lavorativa” di cui all'art. 11 L. 12 marzo 1999 n. 68.
Deduceva il ricorrente che nel giugno 2023, pur essendo già scaduti i termini, aveva presentato la sua candidatura per un bando della CE Rossa Italiana Comitato di
Palmanova, che era alla ricerca di personale dipendente da assumere a tempo indeterminato per il ruolo di Responsabile di centrale operativa CE Rossa.
Il giorno 17.6.2023, alla presenza del Presidente Denis Raimondi, del responsabile dell'Area Salute e del Vice Presidente, il ricorrente aveva sostenuto un colloquio, all'esito del quale il Presidente Raimondi gli aveva comunicato via whatsapp “Ciao
RE tutto ok. Organizzati per venire su. Abbiamo deciso di assumerti...prima inizi, prima inizia l'affiancamento”. Il ricorrente quindi in data 19.6.2023 si era trasferito a Palmanova e si era iscritto anche all'ufficio di collocamento del Friuli
Venezia Giulia.
Esponeva il ricorrente
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 82 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato in data 5 luglio 2024
da
IE EN (C.F. [...]) con il proc.e dom. avv.
Sebastiano Banelli del Foro di Udine come da procura in calce al ricorso in appello
-appellante -
contro
CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO di PALMANOVA – APS ONLUS
(C.F. 02760700308) in persona del Presidente MA AR con i proc.ri e dom.ri avv.ti Enrica Lucchin e Valentino Tornaboni entrambi del Foro di Udine, giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello
-appellata -
Oggetto della causa: appello avverso sentenza n.193/2024 del Tribunale di Udine
pubblicata il 3 giugno 2024, in punto: licenziamento individuale con domanda di reintegrazione.
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 28.11.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
NEL MERITO:
In via principale: in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 193/2024, pubblicata il 3.6.2024, emessa nell'ambito del proc. RG 739/2023,
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato tra il sig. RE ER e CE
Rossa Italiana Comitato di Palmanova APS Onlus con decorrenza dal 22.6.2023
e inquadramento come operatore di centrale liv. C2, ai sensi del CCNL ISTITUZ.
SOCIO ASSIST Unimpresa e, per l'effetto, condannare la suddetta società a pagare le differenze retributive detratta la somma lorda già erogata di € 689.76-,
oltre rivalutazione e interessi e ai contributi previdenziali e assistenziali come per legge;
- per tutte le ragioni indicate in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento del sig. ER RE e, per l'effetto, condannare CE Rossa Italiana Comitato di Palmanova APS
Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni
(calcolato in base alla retribuzione utile pari a € 1.576,29- lordi, o a quella che risulterà di giustizia), a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e
Pag.2
rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dal 22.6.2023 sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
- accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta attuata dalla resistente, così come in narrativa e consistita nel reclutamento del lavoratore, nell'immissione in servizio, nonché nel successivo licenziamento a causa del suo stato di uomo disabile;
- ordinare alla resistente la reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro e, conseguentemente, emettere ogni più opportuna statuizione ai fini della completa rimozione degli effetti della condotta discriminatoria denunciata;
- condannare CE Rossa Italiana Comitato di Palmanova APS Onlus al risarcimento, in favore del sig. ER RE, con la sanzione che assorba in sé anche il danno da discriminazione (quale violazione del diritto assoluto soggettivo a non essere discriminati), sulla scorta dei richiamati criteri dell'effettività, proporzionalità e dissuasività indicati in ricorso, nella misura di €
10.000,00, o in quella maggiore, o minore, somma che risulterà di giustizia e/o determinata secondo criteri equitativi;
- ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese della resistente, su un quotidiano locale e anche a tiratura nazionale.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione dell'onere probatorio:
Ammettersi, se necessario, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, nonché prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa e capitoli del ricorso ex art. 414 C.p.c. (doc. c.1),
da intendersi qui ritrascritti, con la premessa “Vero che” (emendati di eventuali giudizi e valutazioni) e prova contraria sulle domande eventualmente ammesse di controparte, con i testi sotto indicati:
Pag.3
1- NI AR, (affiancatrice durante la formazione in centrale operativa, teste sulla sussistenza rapporto di lavoro subordinato);
2- DO. AN IN (direttore sanitario, teste sull'idoneità
mansione e sul contenuto della scheda sanitaria);
3- RO GI RT (affiancatore per formazione in centrale operativa in un'occasione, teste sulla sussistenza rapporto di lavoro subordinato);
4- DI AN (teste sul comportamento di NT);
5- AM TA (teste sul comportamento di NT);
6- LD ET (teste sul comportamento di NT);
7- IV AL (collega operante prevalentemente su trasporto sanitario e
118, teste per l'episodio del 1.7.2023);
8- TE IO (collega operante prevalentemente su trasporto sanitario e 118, teste per episodio del 3.7.2023);
9- EP CA (teste sul contratto di lavoro subordinato e per l'iter del collocamento).
- In caso di contestazione, disporsi l'acquisizione integrale del fascicolo sanitario informatico del sig. ER.
- Se necessario, disporsi l'acquisizione da parte dei Sindacati di categoria di maggior rappresentanza del CCNL relativo al personale dipendente
ISTITUZ.SOCIO.ASSIT. Unimpresa. Riservato ogni altro mezzo.
Per l'appellato:
NEL MERITO:
- rigettarsi le domande tutte di parte appellante per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto e, conseguentemente, confermare le statuizioni tutte di primo grado;
- per l'effetto condannarsi l'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite e di patrocinio del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag.4
Nell'ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante, senza alcuna inversione dell'onere probatorio si dichiara sin d'ora la disponibilità del
Presidente e legale rappresentante della CRI a rendere l'interrogatorio formale richiesto dalla controparte e si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze esposte in parte narrativa, da intendersi qui ritrascritte, precedute dalla locuzione “vero che” ed emendati da eventuali giudizi e valutazioni non ammissibili.
Si chiede che gli stessi testi sottoindicati, oltre che a prova diretta sui capitoli di cui sopra, vengano escussi anche a prova contraria su eventuali capitoli di controparte ammessi dal Giudice.
Si indicano quali testi i sigg.ri: MA AR;
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Si chiede, anche ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione integrale del fascicolo sanitario informatico del ricorrente, nonchè la certificazione del Centro per l'Impiego
attestante la situazione lavorativa del sig. ER dal maggio 2023 ad oggi.
Si chiede sin d'ora di essere autorizzati al deposito in Cancelleria del supporto informatico (chiavetta USB) contenente i file audio relativi ai messaggi whatsapp vocali scambiati tra la sig.ra NT e il ricorrente nel periodo 01/04 luglio
2023.
Da ultimo ci si oppone all'acquisizione del CCNL indicato da controparte trattandosi di documentazione che il ricorrente avrebbe potuto facilmente reperire.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RE ER proponeva ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Udine
deducendo di essere un giovane lavoratore gravemente disabile a causa di una sordità al 80% dalla nascita e di una malattia genetica sindrome 47XYY, detta
Pag.5
anche sindrome di OB, comportante anche problemi nel comportamento;
precisava che per le sue patologie era iscritto alle liste di collocamento mirato di
Monza e aveva diritto alle cd. “soluzioni ragionevoli per i disabili” (previste dall'art. 5 Dir. n. 2000/78/CE), nonché a usufruire delle “Convenzioni di integrazione lavorativa” di cui all'art. 11 L. 12 marzo 1999 n. 68.
Deduceva il ricorrente che nel giugno 2023, pur essendo già scaduti i termini, aveva presentato la sua candidatura per un bando della CE Rossa Italiana Comitato di
Palmanova, che era alla ricerca di personale dipendente da assumere a tempo indeterminato per il ruolo di Responsabile di centrale operativa CE Rossa.
Il giorno 17.6.2023, alla presenza del Presidente Denis Raimondi, del responsabile dell'Area Salute e del Vice Presidente, il ricorrente aveva sostenuto un colloquio, all'esito del quale il Presidente Raimondi gli aveva comunicato via whatsapp “Ciao
RE tutto ok. Organizzati per venire su. Abbiamo deciso di assumerti...prima inizi, prima inizia l'affiancamento”. Il ricorrente quindi in data 19.6.2023 si era trasferito a Palmanova e si era iscritto anche all'ufficio di collocamento del Friuli
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