Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 416
CA Ancona
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
13 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Ancona
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
13 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 1052/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1052 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da:
AVV. PATRIZIA NICCOLAINI (C.F. [...]9), rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avvocati Flavio Barigelletti (pec: flavio.barigelletti@pec-ordineavvocatiancona.it) e Valerio Barigelletti (pec: valerio.barigelletti@pec-ordineavvocatiancona.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Ancona, P.zza Stamira n. 10;
-appellante-
CONTRO
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158; P.IVA 11991500015, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Casò (pec: filippo.caso@milano.pecavvocati.it) e Francesca Arrigo (pec: 1
francesca.arrigo@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;
-appellata-
E
BALESTRA METALLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00078930427);
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 603/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 11.5.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere l'appello spiegato avverso la sentenza n. 603/2022, emessa il giorno 11 Maggio 2022 pubblicata lo stesso giorno dal Tribunale di Ancona, in persona del Dott. Sergio
Casarella, nella procedura n. 4890/2020 RG, non notificata e quindi: nel merito: riformare integralmente la sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni già svolte nel giudizio di I° grado:
"Piaccia all' On.le Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, respingere le domande della BI AN
SpA rassegnate con la opposizione agli atti esecutivi sopra descritta in quanto infondate in fatto ed in diritto o con ogni altra statuizione.
Con vittoria di spese e competenze della procedura con distrazione delle stesse
a favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.
2 Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio e dei procedimenti cautelari o, in via subordinata ed in denegato caso di manca- to accoglimento della domanda principale, dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado, dei procedimenti cautelari e condannare le appellate al
pagamento delle spese processuali del secondo grado.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario per le ragioni esposte in atti;
2. in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona
n. 603 del 11 maggio 2022;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, compensare le somme oggetto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona (Sezione Esecuzioni, G.E. dott.ssa Paola
Ficosecco), in data 18 novembre 2019, con il controcredito per saldi debitori, e
per spese legali vantato da Unione di Banche Italiane S.p.a. oggi Intesa Sanpaolo
S.p.a. (ivi comprese quelle portate dalla sentenza della Corte d'appello di Milano
n. 1643/2023), nei confronti di ES ET S.r.l., oggi Fallimento ES
ET S.r.l.;
4. emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente
dall'accoglimento della conclusione che precede;
5. con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
3
Con sentenza n. 603/2022 il Tribunale di Ancona accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta da BI AN s.p.a. nei confronti di ZI IN nella procedura di espropriazione presso terzi promossa dall'Avv. IN nei confronti della ES ET s.r.l. (R.G. Es.
n. 1835/2019) e, per l'effetto, annullava l'ordinanza del G.E. del 18.11.2019 di assegnazione in favore del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1052 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da:
AVV. PATRIZIA NICCOLAINI (C.F. [...]9), rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avvocati Flavio Barigelletti (pec: flavio.barigelletti@pec-ordineavvocatiancona.it) e Valerio Barigelletti (pec: valerio.barigelletti@pec-ordineavvocatiancona.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Ancona, P.zza Stamira n. 10;
-appellante-
CONTRO
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158; P.IVA 11991500015, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Casò (pec: filippo.caso@milano.pecavvocati.it) e Francesca Arrigo (pec: 1
francesca.arrigo@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;
-appellata-
E
BALESTRA METALLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00078930427);
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 603/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 11.5.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere l'appello spiegato avverso la sentenza n. 603/2022, emessa il giorno 11 Maggio 2022 pubblicata lo stesso giorno dal Tribunale di Ancona, in persona del Dott. Sergio
Casarella, nella procedura n. 4890/2020 RG, non notificata e quindi: nel merito: riformare integralmente la sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni già svolte nel giudizio di I° grado:
"Piaccia all' On.le Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, respingere le domande della BI AN
SpA rassegnate con la opposizione agli atti esecutivi sopra descritta in quanto infondate in fatto ed in diritto o con ogni altra statuizione.
Con vittoria di spese e competenze della procedura con distrazione delle stesse
a favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.
2 Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio e dei procedimenti cautelari o, in via subordinata ed in denegato caso di manca- to accoglimento della domanda principale, dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado, dei procedimenti cautelari e condannare le appellate al
pagamento delle spese processuali del secondo grado.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario per le ragioni esposte in atti;
2. in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona
n. 603 del 11 maggio 2022;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, compensare le somme oggetto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona (Sezione Esecuzioni, G.E. dott.ssa Paola
Ficosecco), in data 18 novembre 2019, con il controcredito per saldi debitori, e
per spese legali vantato da Unione di Banche Italiane S.p.a. oggi Intesa Sanpaolo
S.p.a. (ivi comprese quelle portate dalla sentenza della Corte d'appello di Milano
n. 1643/2023), nei confronti di ES ET S.r.l., oggi Fallimento ES
ET S.r.l.;
4. emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente
dall'accoglimento della conclusione che precede;
5. con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
3
Con sentenza n. 603/2022 il Tribunale di Ancona accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta da BI AN s.p.a. nei confronti di ZI IN nella procedura di espropriazione presso terzi promossa dall'Avv. IN nei confronti della ES ET s.r.l. (R.G. Es.
n. 1835/2019) e, per l'effetto, annullava l'ordinanza del G.E. del 18.11.2019 di assegnazione in favore del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi