Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/04/2024, n. 61
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. M G Presidente rel. Dott.ssa C C Consigliere Dott.ssa C F Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 240 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 promossa da Parte_1 rappresentante, domiciliato elettivamente in Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti A S, S P, R, e A P in forza di procura in atti Parte_2 APPELLANTE CONTRO
E QUALI EREDI DI CP_1 Controparte_2 CP_3
[...] elettivamente in presso lo studio dell'avv.to D M Pt_1 che li rappresenta e difende di procura in atti. APPELLATI oggetto: appello avverso la sentenza n. 205/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di ripetizione di ripartizione incentivi. All'udienza del 27.3.2024, la causa è stata definita sulle seguenti:
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
Voglia il Giudice adito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 205/2021 resa dal Tribunale di Sassari – sez. Lavoro (dott.ssa M.
Angioni): - rigettare la domanda proposta dagli eredi ut supra siccome CP_1 infondata. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio e delle spese per la consulenza tecnica svolta nel primo grado
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI
1. in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal per l'acclarata tardività ed Parte_1 inosservanza dei termini fissati dagli artt. 325 e 327 cpc per la relativa proposizione;
2. nel merito: rigettare l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 205/2021, pronunciata dal Tribunale di Sassari – sezione lavoro, nella causa recante n. di R.G. 2706/2014, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado.
3. in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del ricorrente (e degli eredi) a percepire la sola somma di euro 24.263,72, e per l'effetto accertare e dichiarare come dovuta alla
1
parte ricorrente (agli eredi) la maggior somma di € 48.100,04 per i titoli di cui in motivazione, a seguito di calcolo equo delle tariffe professionali spettanti al ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
4. per l'effetto di cui al punto 3, condannare il al pagamento dell'ulteriore somma Parte_1 rispetto a quella riconosciuta in primo grado, pari ad € 23.476,32 in favore della parte ricorrente (Eredi di , odierna appellante in via incidentale Controparte_3
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso è scritto: "Col ricorso depositato il 31.12.2014 ha Controparte_3 domandato, sulla base di quanto allegato, documentato e dedotto, quanto segue: previo accertamento dei fatti di causa, dichiarare il ricorrere, a cagione degli stessi, della figura sintomatica del mobbing o eventualmente della figura c.d. di mobbing attenuato o straining, comunque perpetrate in danno del ricorrente;
accertare, pertanto, il nesso di causalità tra i fatti dedotti e la malattia insorta nel ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto del signor al ristoro del danno CP_1 così patito, e condannare per l'effetto il alla corresponsione di Parte_1 una somma di danaro pari al danno biologico cagionatogli, corrispondente al 35% di invalidità permanente e quello morale insito nella fattispecie, o alla veriore misura che dovesse accertarsi in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del geom. al risarcimento del danno da invalidità temporanea totale o, in CP_1 via subordinata, parziale al 60% o nella veriore misura accertanda, per i periodi di malattia dal 28.10.2009 all'8.8.2010, dal 20.11.2013 sino al 23.1.2014, dal 5.3.2014 al decorso, sulla base dei valori indicati nelle tabelle applicabili;
condannare il per i medesimi titoli, alla rifusione delle somme Parte_1 dovute in ragione del danno morale e di quello esistenziale sofferti per i predetti titoli e voci di danno, nella misura pure applicabile in forza delle menzionate tabelle o, comunque, in via equitativa;
previ accertamento della misura dell'incentivo spettante complessivamente al personale dell'Amministrazione Comunale, anche sulla base del corretto calcolo dei compensi stabiliti dalla tariffa professionale, riconoscere il diritto del ricorrente - previa Parte_3 disapplicazione di tutti gli atti amministrativi emanati in contrasto con tale diritto - alla percezione delle somme dovute a titolo di incentivo per la partecipazione, in qualità di collaboratore tecnico, ai seguenti Piani Particolareggiati del Comune di
“Università” e “ ”;
“ e “ ”;
“Via Pt_1 Org_1 Org_2 Org_3
Turritana”, “Piazza Castello”, “Corso Vittorio Emanuele”, “Via Mercato” e
“Piazza Tola”;
“Corso Trinità”;
per l'effetto pronunciare condanna dell' al pagamento delle somme predette, Controparte_4 nelle misure indicate nell'atto (paragrafo 11) o in quelle veriori, maggiori o minori, che dovessero accertarsi in corso di causa, maggiorate per rivalutazione ed interessi dal momento della domanda e fino all'integrale soddisfacimento;
con vittoria di spese, diritti e onorari. Il costituendosi in giudizio ha Parte_1 chiesto il rigetto del ricorso, sulla base dei motivi esposti in comparsa;
con vittoria di spese legali. Successivamente al deposito del ricorso e all'instaurazione del contraddittorio col il sig. è deceduto, dopo di Parte_1 Controparte_3
2 che la causa è stata riassunta dagli eredi signori e CP_1 CP_2
, che hanno confermato il tenore dell'atto introduttivo originario. "
[...]
La causa, istruita con documenti, prova orale e ctu, è stata definita con la sentenza
n. 205/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha accolto parzialmente la domanda condannando il a corrispondere agli eredi del Parte_1 ricorrente la somma di € 24.263,72 oltre rivalutazione e interessi quale incentivo come collaboratore tecnico di 4 piani particolareggiati del oltre Parte_1 alla rifusione delle spese di lite e delle spese di ctu.
Invero, il Tribunale, rigettata la domanda di risarcimento del danno da mobbing per difetto di prova dell'elemento soggettivo, nonché quella di straining alla luce dell'esame analitico degli episodi allegati dal ricorrente stante il difetto di prova sia
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 240 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 promossa da Parte_1 rappresentante, domiciliato elettivamente in Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti A S, S P, R, e A P in forza di procura in atti Parte_2 APPELLANTE CONTRO
E QUALI EREDI DI CP_1 Controparte_2 CP_3
[...] elettivamente in presso lo studio dell'avv.to D M Pt_1 che li rappresenta e difende di procura in atti. APPELLATI oggetto: appello avverso la sentenza n. 205/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di ripetizione di ripartizione incentivi. All'udienza del 27.3.2024, la causa è stata definita sulle seguenti:
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
Voglia il Giudice adito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 205/2021 resa dal Tribunale di Sassari – sez. Lavoro (dott.ssa M.
Angioni): - rigettare la domanda proposta dagli eredi ut supra siccome CP_1 infondata. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio e delle spese per la consulenza tecnica svolta nel primo grado
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI
1. in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal per l'acclarata tardività ed Parte_1 inosservanza dei termini fissati dagli artt. 325 e 327 cpc per la relativa proposizione;
2. nel merito: rigettare l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 205/2021, pronunciata dal Tribunale di Sassari – sezione lavoro, nella causa recante n. di R.G. 2706/2014, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado.
3. in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del ricorrente (e degli eredi) a percepire la sola somma di euro 24.263,72, e per l'effetto accertare e dichiarare come dovuta alla
1
parte ricorrente (agli eredi) la maggior somma di € 48.100,04 per i titoli di cui in motivazione, a seguito di calcolo equo delle tariffe professionali spettanti al ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
4. per l'effetto di cui al punto 3, condannare il al pagamento dell'ulteriore somma Parte_1 rispetto a quella riconosciuta in primo grado, pari ad € 23.476,32 in favore della parte ricorrente (Eredi di , odierna appellante in via incidentale Controparte_3
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso è scritto: "Col ricorso depositato il 31.12.2014 ha Controparte_3 domandato, sulla base di quanto allegato, documentato e dedotto, quanto segue: previo accertamento dei fatti di causa, dichiarare il ricorrere, a cagione degli stessi, della figura sintomatica del mobbing o eventualmente della figura c.d. di mobbing attenuato o straining, comunque perpetrate in danno del ricorrente;
accertare, pertanto, il nesso di causalità tra i fatti dedotti e la malattia insorta nel ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto del signor al ristoro del danno CP_1 così patito, e condannare per l'effetto il alla corresponsione di Parte_1 una somma di danaro pari al danno biologico cagionatogli, corrispondente al 35% di invalidità permanente e quello morale insito nella fattispecie, o alla veriore misura che dovesse accertarsi in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del geom. al risarcimento del danno da invalidità temporanea totale o, in CP_1 via subordinata, parziale al 60% o nella veriore misura accertanda, per i periodi di malattia dal 28.10.2009 all'8.8.2010, dal 20.11.2013 sino al 23.1.2014, dal 5.3.2014 al decorso, sulla base dei valori indicati nelle tabelle applicabili;
condannare il per i medesimi titoli, alla rifusione delle somme Parte_1 dovute in ragione del danno morale e di quello esistenziale sofferti per i predetti titoli e voci di danno, nella misura pure applicabile in forza delle menzionate tabelle o, comunque, in via equitativa;
previ accertamento della misura dell'incentivo spettante complessivamente al personale dell'Amministrazione Comunale, anche sulla base del corretto calcolo dei compensi stabiliti dalla tariffa professionale, riconoscere il diritto del ricorrente - previa Parte_3 disapplicazione di tutti gli atti amministrativi emanati in contrasto con tale diritto - alla percezione delle somme dovute a titolo di incentivo per la partecipazione, in qualità di collaboratore tecnico, ai seguenti Piani Particolareggiati del Comune di
“Università” e “ ”;
“ e “ ”;
“Via Pt_1 Org_1 Org_2 Org_3
Turritana”, “Piazza Castello”, “Corso Vittorio Emanuele”, “Via Mercato” e
“Piazza Tola”;
“Corso Trinità”;
per l'effetto pronunciare condanna dell' al pagamento delle somme predette, Controparte_4 nelle misure indicate nell'atto (paragrafo 11) o in quelle veriori, maggiori o minori, che dovessero accertarsi in corso di causa, maggiorate per rivalutazione ed interessi dal momento della domanda e fino all'integrale soddisfacimento;
con vittoria di spese, diritti e onorari. Il costituendosi in giudizio ha Parte_1 chiesto il rigetto del ricorso, sulla base dei motivi esposti in comparsa;
con vittoria di spese legali. Successivamente al deposito del ricorso e all'instaurazione del contraddittorio col il sig. è deceduto, dopo di Parte_1 Controparte_3
2 che la causa è stata riassunta dagli eredi signori e CP_1 CP_2
, che hanno confermato il tenore dell'atto introduttivo originario. "
[...]
La causa, istruita con documenti, prova orale e ctu, è stata definita con la sentenza
n. 205/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha accolto parzialmente la domanda condannando il a corrispondere agli eredi del Parte_1 ricorrente la somma di € 24.263,72 oltre rivalutazione e interessi quale incentivo come collaboratore tecnico di 4 piani particolareggiati del oltre Parte_1 alla rifusione delle spese di lite e delle spese di ctu.
Invero, il Tribunale, rigettata la domanda di risarcimento del danno da mobbing per difetto di prova dell'elemento soggettivo, nonché quella di straining alla luce dell'esame analitico degli episodi allegati dal ricorrente stante il difetto di prova sia
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