Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 883

CA Roma
Sentenza
9 febbraio 2025
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CA Roma
Sentenza
9 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 883
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 883
Data del deposito : 9 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7131 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, promossa da
COMUNIONE RESIDENCE CALA ROSSA (C.F. 97335790586), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO REMEDIA;

- Appellante - contro
FRANCESCO SA UN (C.F. [...]), in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19173/2019 pubblicata il 08/10/2019, in punto di CO e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'avv. NC UN ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
19519/2017 con cui il Tribunale di Roma gli ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di 8.171,45 € oltre interessi e spese in favore della CO
Residence Cala Rossa a titolo di spese di gestione ordinaria e straordinaria della
CO, e in particolare: 5.463,82 € per saldo gestione ordinaria 2016,
1.413,73 € per rate gestione ordinaria 2017, 188,65 € per rata straordinaria relativa ai saldi gestioni pregresse, 906,53 € per rate straordinarie gestione urgente 2016 e 576,02 € per rata straordinaria gestione 2017.
L'opponente ha contestato la domanda monitoria deducendo di non essere mai stato convocato alle assemblee nelle quali erano stati approvati i documenti contabili posti a fondamento della richiesta monitoria, né di aver ricevuto i relativi
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verbali. Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'annullamento delle delibere assembleari del 17.12.2016 e del
6.5.2017.

1.1. Con sentenza n. 19173/2019 del 08/10/2019 il Tribunale di Roma, osservato che il regolamento del Residence prevede l'applicazione delle norme sulla comunione ordinaria, ha preliminarmente rilevato che di regola nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri di gestione della comunione non possono essere sollevate questioni circa la legittimità delle delibere assembleari poste a suo fondamento, in quanto ciò che assume rilievo è unicamente l'esecutività delle delibera, che se non sospesa, ritirata o annullata o dichiarata nulla supporta validamente il provvedimento monitorio: la validità della delibera può essere contestata solamente con l'impugnazione di cui agli artt. 1109
e 1137 c.c., poiché l'attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia. Nel caso in esame, tuttavia, l'opponente ha contestualmente impugnato le delibere per vizi che ne determinerebbero l'annullabilità, e la domanda è ammissibile in quanto egli ha dedotto di aver avuto conoscenza delle delibere stesse solo con la notifica del decreto ingiuntivo.
Il primo giudice ha quindi precisato che nella comunione l'assemblea dei partecipanti è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione idonea allo scopo, non essendo previste particolari formalità dagli artt. 1105 e
1108 c.c.; tuttavia, l'onere di provare la regolare convocazione dell'assemblea grava sulla CO.
Nel caso di specie è stata ritenuta provata la sola convocazione dell'assemblea del
9.11.2014, mediante cartolina di ricevimento della raccomandata firmata dal destinatario. Per contro, relativamente alle assemblee del 17.12.2016 e del

6.5.2017 la CO non ha fornito prova sufficiente della regolare convocazione, avendo prodotto unicamente elenchi di invio raccomandate privi di riscontro circa l'effettivo recapito: la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale, da sola, a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo invece provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il
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