Corte d'Appello Trento, sentenza 08/11/2024, n. 167

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sentenza 08/11/2024, n. 167
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 167
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 22/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG n. 22/2023 più RG n. 24/2023
La Corte d'Appello di Trento, II seconda sezione civile, in persona dei magistrati: Dott.ssa L G Presidente rel ed est. Dott. M T Consigliere
Dott. L B Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili d'appello riunite RG n. 22/2023 ed RG 24/2023 promosse rispettivamente con ricorsi per riassunzione del 1.2.2023 e del 6.2.2023
La prima - RG n. 22/23 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. e dom. P C giusta procura in atti contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. M C O giusta procura in atti
La seconda – RG 24/2023 promossa da
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. M C O giusta procura in atti contro
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. e dom. P C giusta procura in atti
oggetto: cessazione effetti civili matrimonio cause riunite decise nella camera di consiglio del 8.10.2024 sulle seguenti pagina 1 di 12 conclusioni

Parte_1
Nel merito: riformare integralmente la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 322/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, RG n. 187/2019, n. 214/19 Cron. e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 39/2019 del 14.01.2019 emessa dal Tribunale di Trento accogliere le conclusioni svolte nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio d.d. 05.01.2016 e per l'effetto: 1) Accertare per i motivi esposti nel ricorso per riassunzione di data 1 febbraio 2023 sub nn. 1, 2, 3, che la Sig.a non ha diritto all'assegno divorzile di € 400,00 CP_1 mensili, considerata anche la paritaria situazione economica attuale degli ex coniugi e la piena autosufficienza economica dell'appellata, assegno che andrà pertanto revocato;

2) Accertare per i motivi esposti nel ricorso per riassunzione di data 1 febbraio 2023 sub nn. 2, 3, 4 che la Sig.ra non ha diritto all'assegno divorzile nella forma CP_1 maggiorata di € 600,00 da corrispondersi successivamente al suo pensionamento, che andrà pertanto revocato.
Respingersi in quanto inammissibile alla luce del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, ovvero rigettare lo stesso perché infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui alla comparsa di risposta di data 20 giugno 2023 il ricorso per riassunzione proposto da e la domanda ex adverso proposta in via incidentale di CP_1 accertamento del “… diritto della signora , sino al suo pensionamento, a CP_1 percepire dall'avv. la somma di 650,00 per pagamento del canone di locazione e Pt_1 condannare in tal senso l'avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a Pt_1 decorrere dal mese di febbraio 2019”, nonché la subordinata domanda formulata da
nel ricorso per riassunzione intesa a conseguire la conferma nel quantum CP_1 delle “…conclusioni disposte dal codesta On.le Corte di Appello di Trento con sentenza n. 322/2019, ovvero con determinazione in «€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a Parte_1 CP_1
Respingersi in quanto inammissibile, poiché coperta da giudicato interno, la domanda ex adverso proposta in via incidentale e ribadita nel ricorso per riassunzione di accertamento del “… diritto della sign. , a far data dal suo pensionamento, a CP_1 percepire dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da Pt_1 ritenere comprensivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a carico dell'Avv. . Parte_1
pagina 2 di 12 Condannare a rimborsare a tutte le somme versate in CP_1 Parte_1 esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n. 39/19 pubblicata il 14 gennaio 2019, nonché della sentenza della Corte di Appello di Trento n.
322/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, RG n. 187/2019, n. 214/19 Cron. siccome indebitamente percepite ed un tanto a decorrere dal mese di gennaio 2019, somme che si quantificano nel complessivo importo di € 24.550,00 oltre interessi decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre al 15% sull'importo degli onorari e dei diritti ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre al 22% per I.V.A. ed al 4% per C.N.P.A. come per legge del presente giudizio, nonché relativamente a tutti i precedenti gradi del giudizio, compreso quello di legittimità.

Conclusioni CP_1
rigettare il ricorso per riassunzione svolto dall'Avv. e tutte le domande ivi Parte_1 svolte anche con effetti restitutivi delle somme nelle more asseritamente percepite della sign. , poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui ai punti che CP_1 precedono e di voler accogliere le conclusioni già formulate dalla sign. CP_1 nella comparsa depositata in data 17.10.2019 avanti a codesta On.le Corte di Appello e che qui si trascrivono:
“Voglia codesta On.le Corte d'Appello Civile di Trento, contrariis reiectis, in via principale: rigettare l'appello formulato da parte dell'Avv. Parte_1 in via incidentale: accogliere l'appello incidentale promosso dalla sign. CP_1
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertare il diritto della sign. , sino al suo pensionamento, a percepire dall'avv. CP_1 la somma di € 650,00 per pagamento del canone di locazione e condannare in tal Pt_1 senso l'Avv. anche con rifusione di arretrati ed interessi a decorrere dal mese di Pt_1 febbraio 2019;

- accertare il diritto della sign. , a far data dal suo pensionamento, a percepire CP_1 dall'Avv. la somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento da ritenere Pt_1 compressivo del canone di locazione, con ogni conseguente statuizione a arico dell'Avv.
. Parte_1
Solo in via gradata, la sign. chiede che vengano confermate nel quantum CP_1 le conclusioni disposte da codesta On.le Corte di Appello di Trento con sentenza n.
322/2019, ovvero con determinazione in “€ 650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, la somma che deve versare a entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese”. in ogni caso: con condanna del sign. alle spese di lite del presente grado, Parte_1
pagina 3 di 12
e del grado di legittimità, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ex lege e contributo unificato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
depositava presso il Tribunale di Trento ricorso con cui chiedeva la Parte_1 pronuncia, anche con sentenza parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con chiedendo altresì: che venisse disposto che il padre CP_1 provvedesse a corrispondere direttamente ai figli la somma mensile necessaria al loro mantenimento ordinario fino alla autosufficienza economica nonché al pagamento diretto di ogni spesa onere o tassa relativa al mantenimento universitario del figlio minore anche se in sede universitaria estera;
che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento della coniuge, economicamente autosufficiente
costituendosi in giudizio (Rubricato all'RG n.41/2017) con la memoria CP_1 difensiva dd 8.2.2017 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: Parte_1


1.disporre che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento diretto agli stessi della somma pari ad € 600 per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie ed oltre ad ogni spesa , onere e tassa necessaria al completamento Per_ degli studi universitari del figlio



2. disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della signora CP_1



3. stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora dell'importo di € 400,00 mensili da corrispondere sino al CP_1 raggiungimento della pensione da parte della stessa signora CP_1



4. stabilire a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a beneficio della signora dell'importo di € 800,00 da corrispondere a seguito del CP_1 pensionamento della signora CP_1



5.stabilire che, una volta raggiunta l'indipendenza economica dei figli, la signora

ricerchi altra soluzione abitativa, adeguata alla permanenza della sola CP_1
, il cui canone di locazione verrà posto a carico del sig CP_1 Pt_1
Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc così formulava le CP_1 proprie domande
“1.Disporre che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento diretto agli stessi della somma pari ad € 600 per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie ed oltre ad ogni spesa.


2.disporre a carico del ricorrente il pagamento del canone di locazione dell'immobile di residenza della sig qualsiasi sia la soluzione abitativa della medesima sig. CP_1


CP_1
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3.stabilire a carico del
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