Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/04/2024, n. 767
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di ZE
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 207/2019 promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti . Parte_2 Parte_3
appellante
contro
, COroparte_1
con gli avv.ti Serena Cirilli e Loriana Ninci
CP_2
con gli avv.ti Silvano Imbriaci, Ilario Maio, Patrizia Colella, Paola Forgione appellati
a cui è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 208/2019 promossa da:
, COroparte_3 COroparte_4 [...]
, , COroparte_5 COroparte_6 COroparte_7
, , , CP_8 COroparte_9 COroparte_10 CP_11
, , , CP_12 COroparte_13 CP_14 COroparte_15
, , , COroparte_16 COroparte_17 COroparte_18
, , CP_19 COroparte_20 CP_21 COroparte_22
, COroparte_23 COroparte_24
, COroparte_25 CP_26 COroparte_27
1 , , COroparte_28 COroparte_29 COroparte_30
, COroparte_31 COroparte_32
, CP_33
con gli avv.ti . Parte_2 Parte_4 Parte_5
appellanti contro
, COroparte_1
con gli avv.ti Serena Cirilli e Loriana Ninci
CP_2
con gli avv.ti Silvano Imbriaci, Ilario Maio, Patrizia Colella, Paola Forgione appellati
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ZE n. 204/2019, pubblicata il 27.2.2019
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 dicembre 2023 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di ZE, adito dagli odierni appellanti nei giudizi in questo grado riuniti, aveva respinto il ricorso dagli stessi proposto, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite per
€ 5.835,00, oltre accessori.
Nella suindicata pronuncia, il Tribunale di ZE aveva preliminarmente dato atto che:
- i lettori chiedevano:
a) l' adeguamento retributivo ex L. 63/2004 sulla base dell'orario lavorativo dagli stessi svolto (540 ore/anno), superiore di 40 ore a quello “pieno” (500 ore/anno) previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, con condanna di controparte alla corresponsione delle differenze dovute;
b) l'adeguamento ex L. 63/2004 alla progressione retributiva per scatti di anzianità e classi stipendiali previsti per i ricercatori confermati a tempo definito;
c) la regolarizzazione contributivo/previdenziale con accertamento del diritto all' iscrizione nella gestione anche successivamente al 1 gennaio 2008 ed in ogni caso il diritto alla valutazione CP_2 dell'intera retribuzione, comprensiva del cd “trattamento integrativo di ateneo” ai fini del calcolo del TFR/TFS con risarcimento del danno in relazione alla contribuzione previdenziale eventualmente prescritta.
2
- l' , costituendosi, aveva proposto eccezione preliminare di prescrizione relativamente Parte_6
alle pretese differenze retributive avanzate da ciascun ricorrente maturate nel quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso e quindi anteriormente al 16 maggio 2011.
In particolare, il primo giudice - richiamata l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia - riteneva che il diritto alla perequazione al trattamento del ricercatore a tempo definito non poteva essere preteso per coloro che avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato per il periodo successivo, essendo intervenuti mutamenti normativi e contrattuali che avevano mutato le regole del rapporto;
per il periodo anteriore e per i ricorrenti , , COroparte_4 COroparte_5
, , Parte_7 CP_8 Parte_8 CP_11 COroparte_13 [...]
, , , , CP_14 COroparte_15 COroparte_16 CP_17 CP_18 Parte_9
,
[...] CP_20 CP_21 Parte_10 COroparte_24 CP_25
, e , la questione era coperta da
[...] CP_26 COroparte_27 COroparte_28 CP_32
giudicato, in quanto era stata accertata la piena attuazione da parte dell'università dei principi enunciati nella sentenza della Corte di appello di ZE emessa in loro favore e che veniva nuovamente azionata con il giudizio in questione. Relativamente ai ricorrenti CP_3 CP_12
, , e gli stessi avevano CP_33 CP_6 CP_9 CP_10 CP_22 CP_30 COroparte_31
ottenuto con sentenze passate in giudicato il riconoscimento del diritto ad una retribuzione quantificata sulla base dei compensi del ricercatore a tempo definito, doveva richiamarsi quanto dedotto dal CdS nella sentenza in atti e cioè che il parametro individuato dai giudici, essendo espressamente utilizzato per individuare la giusta retribuzione ai sensi dell'art 36 Cost è un parametro necessario esclusivamente in assenza di specifica disciplina contrattuale, sì che - una volta che quest'ultima era sopravvenuta - lo stesso era destinato ad essere sostituito, con l'unico limite del divieto di trattamenti complessivamente peggiorativi.
In merito alle differenze retributive connesse con il maggior orario, il Tribunale assumeva che il parametro orario indicato nel DL 2/04 (500 ore annue) rilevava esclusivamente ai fini della corretta individuazione del trattamento retributivo “minimo” non peggiorabile dalla contrattazione collettiva. I ricorrenti (che svolgevano pacificamente 540 ore annue) assumevano di aver ottenuto un retribuzione inferiore al limite individuato dal DL 2/04 citato, avendo l' parametrato la Parte_6
retribuzione sul compenso percepito da un ricercatore con orario di 500 ore annue. Tuttavia, la violazione del loro diritto non era stata allegata né provata con i documenti in atti, né risultava prospettata la differenza con quanto complessivamente percepito sulla base della contrattazione collettiva: carenze non emendabili attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica.
3
Infine, quanto alle questioni previdenziali, con la trasformazione dei contratti a termine (per i cui rapporti di lavoro era prevista la iscrizione all' ex l. 1076/66) in contratti a tempo CP_2 indeterminato si era verificato il passaggio delle posizioni contributive all'ex , ex art 2, Org_1 comma 1, L. n. 335/1995, essendo dunque corretta l'iscrizione dei ricorrenti che, peraltro, non spiegavano le ragioni per cui si dolevano del cambiamento.
Quanto all'inserimento del trattamento integrativo di Ateneo nel Tfs, i ricorrenti erano stati assunti tutti anteriormente al 1995 e il calcolo del tfs doveva essere effettuato ex art 38 del DPR
n.1032/1973, norma interpretata dalla giurisprudenza sempre in termini restrittivi, non potendosi contemplare nel calcolo del tfs voci diverse da quelle indicate.
La sentenza in questione è stata impugnata con due distinti appelli da unitamente CP_3
ad altri 30 appellanti (causa n. 208/2019 RG) nonché da (causa n. 207/2019 Parte_1
RG), al quale ultimo giudizio è stato riunito il primo giudizio.
GIUDIZIO N. 208/2019.
Gli APPELLANTI rassegnavano le seguenti conclusioni:
A) accertamento della invalidità sopravvenuta al DL n. 2/2004 dell'art 5 (e della tabella in esso inserita) del CCNL lettori madrelingua e CEL del 20.9.2001, con sua disapplicazione, laddove prevede per i lettori assunti ex art 28 DPR. n. 382/1980 un trattamento economico e retributivo non proporzionato a quello del ricercatore a tempo definito sia al maggior monte ore annuo svolto rispetto a quello indicato nella L. n. 63/2004 sia alla progressione economica legata all'anzianità di servizio;
B) accertamento della invalidità dell'art 5 (e della tabella in esso inserita) del CCNL lettori madrelingua e CEL del 17.10.2007 laddove prevede per i lettori assunti ex art 28 DPR. n. 382/1980 un trattamento economico e retributivo non proporzionato a quello del ricercatore a tempo definito sia al maggior monte ore annuo svolto rispetto a quello indicato nella L. n. 63/2004 sia alla progressione economica legata all'anzianità di servizio;
C) accertamento del diritto ad un trattamento economico proporzionato a quello del ricercatore confermato a tempo definito, sulla base dell'art 1 L. n. 63/2004 in relazione al maggior monte ore annuo svolto (540) rispetto a quello di 500 ore stabilito come rapporto a tempo pieno dalla medesima legge e tenuto conto delle classi stipendiali e degli scatti di anzianità previsti per il ricercatore confermato a tempo definito;
D) dichiarazione sulla non applicabilità dell'art 26, comma 3, della L. n. 240/2010 nei confronti dei lettori di madre lingua assunti ex art 28 DPR n. 382/1980, considerata l'unicità del rapporto e il contrasto dell'art 26 in questione con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea. In
4
subordine, con richiesta di rimessione alla CGUE della questione o di sollevare la questione di legittimità costituzionale;
E) condanna dell'Università alle differenze retributive dall'inizio di ogni singolo rapporto al
31.12.2014, ma anche fino al deposito del ricorso, con tfr (come da conteggio);
F) condanna dell' all'accantonamento del Tfr e al versamento dei contributi pensionistici Parte_6
CP_ anche dal 1.1.2008;
condanna dell all'iscrizione degli appellanti alla gestione, con versamento all'ente previdenziale da parte dell' (ed eventualmente per Parte_11
TFR/TFS);
per i contributi prescritti condannare l al risarcimento danni ex art 2116 cc o Parte_6
alla costituzione della rendita ex art 13 L. n. 13378/1962.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese del doppio grado. In caso di rigetto, con compensazione delle spese del doppio grado.
A fondamento di dette conclusioni i seguenti motivi di appello.
1) la sentenza era erronea laddove aveva escluso l'ultrattività del giudicato sul parametro retributivo acquisito per i destinatari di sentenze definitive a fronte di una situazione successiva del rapporto di lavoro in fatto (mansioni qualitative e quantitative) e in diritto immutata, riconoscendo una retribuzione deteriore;
2) omessa pronuncia sulla domanda di adeguamento della retribuzione ex art 36 Cost (quantità e qualità della prestazione) ed ex art 3 Cost, anche alla luce del principio di non discriminazione come sancito da (motivo svolto, in via subordinata, per coloro che avevano una sentenza;
in Org_2
Org_ via principale, per le posizioni e . La sentenza aveva errato nel ritenere adeguata la CP_29
retribuzione dei contratti collettivi;
3) la sentenza era da censurarsi laddove aveva ritenuto
La Corte di Appello di ZE
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 207/2019 promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti . Parte_2 Parte_3
appellante
contro
, COroparte_1
con gli avv.ti Serena Cirilli e Loriana Ninci
CP_2
con gli avv.ti Silvano Imbriaci, Ilario Maio, Patrizia Colella, Paola Forgione appellati
a cui è stata riunita la causa iscritta al n. r.g. 208/2019 promossa da:
, COroparte_3 COroparte_4 [...]
, , COroparte_5 COroparte_6 COroparte_7
, , , CP_8 COroparte_9 COroparte_10 CP_11
, , , CP_12 COroparte_13 CP_14 COroparte_15
, , , COroparte_16 COroparte_17 COroparte_18
, , CP_19 COroparte_20 CP_21 COroparte_22
, COroparte_23 COroparte_24
, COroparte_25 CP_26 COroparte_27
1 , , COroparte_28 COroparte_29 COroparte_30
, COroparte_31 COroparte_32
, CP_33
con gli avv.ti . Parte_2 Parte_4 Parte_5
appellanti contro
, COroparte_1
con gli avv.ti Serena Cirilli e Loriana Ninci
CP_2
con gli avv.ti Silvano Imbriaci, Ilario Maio, Patrizia Colella, Paola Forgione appellati
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ZE n. 204/2019, pubblicata il 27.2.2019
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 dicembre 2023 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di ZE, adito dagli odierni appellanti nei giudizi in questo grado riuniti, aveva respinto il ricorso dagli stessi proposto, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite per
€ 5.835,00, oltre accessori.
Nella suindicata pronuncia, il Tribunale di ZE aveva preliminarmente dato atto che:
- i lettori chiedevano:
a) l' adeguamento retributivo ex L. 63/2004 sulla base dell'orario lavorativo dagli stessi svolto (540 ore/anno), superiore di 40 ore a quello “pieno” (500 ore/anno) previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, con condanna di controparte alla corresponsione delle differenze dovute;
b) l'adeguamento ex L. 63/2004 alla progressione retributiva per scatti di anzianità e classi stipendiali previsti per i ricercatori confermati a tempo definito;
c) la regolarizzazione contributivo/previdenziale con accertamento del diritto all' iscrizione nella gestione anche successivamente al 1 gennaio 2008 ed in ogni caso il diritto alla valutazione CP_2 dell'intera retribuzione, comprensiva del cd “trattamento integrativo di ateneo” ai fini del calcolo del TFR/TFS con risarcimento del danno in relazione alla contribuzione previdenziale eventualmente prescritta.
2
- l' , costituendosi, aveva proposto eccezione preliminare di prescrizione relativamente Parte_6
alle pretese differenze retributive avanzate da ciascun ricorrente maturate nel quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso e quindi anteriormente al 16 maggio 2011.
In particolare, il primo giudice - richiamata l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia - riteneva che il diritto alla perequazione al trattamento del ricercatore a tempo definito non poteva essere preteso per coloro che avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato per il periodo successivo, essendo intervenuti mutamenti normativi e contrattuali che avevano mutato le regole del rapporto;
per il periodo anteriore e per i ricorrenti , , COroparte_4 COroparte_5
, , Parte_7 CP_8 Parte_8 CP_11 COroparte_13 [...]
, , , , CP_14 COroparte_15 COroparte_16 CP_17 CP_18 Parte_9
,
[...] CP_20 CP_21 Parte_10 COroparte_24 CP_25
, e , la questione era coperta da
[...] CP_26 COroparte_27 COroparte_28 CP_32
giudicato, in quanto era stata accertata la piena attuazione da parte dell'università dei principi enunciati nella sentenza della Corte di appello di ZE emessa in loro favore e che veniva nuovamente azionata con il giudizio in questione. Relativamente ai ricorrenti CP_3 CP_12
, , e gli stessi avevano CP_33 CP_6 CP_9 CP_10 CP_22 CP_30 COroparte_31
ottenuto con sentenze passate in giudicato il riconoscimento del diritto ad una retribuzione quantificata sulla base dei compensi del ricercatore a tempo definito, doveva richiamarsi quanto dedotto dal CdS nella sentenza in atti e cioè che il parametro individuato dai giudici, essendo espressamente utilizzato per individuare la giusta retribuzione ai sensi dell'art 36 Cost è un parametro necessario esclusivamente in assenza di specifica disciplina contrattuale, sì che - una volta che quest'ultima era sopravvenuta - lo stesso era destinato ad essere sostituito, con l'unico limite del divieto di trattamenti complessivamente peggiorativi.
In merito alle differenze retributive connesse con il maggior orario, il Tribunale assumeva che il parametro orario indicato nel DL 2/04 (500 ore annue) rilevava esclusivamente ai fini della corretta individuazione del trattamento retributivo “minimo” non peggiorabile dalla contrattazione collettiva. I ricorrenti (che svolgevano pacificamente 540 ore annue) assumevano di aver ottenuto un retribuzione inferiore al limite individuato dal DL 2/04 citato, avendo l' parametrato la Parte_6
retribuzione sul compenso percepito da un ricercatore con orario di 500 ore annue. Tuttavia, la violazione del loro diritto non era stata allegata né provata con i documenti in atti, né risultava prospettata la differenza con quanto complessivamente percepito sulla base della contrattazione collettiva: carenze non emendabili attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica.
3
Infine, quanto alle questioni previdenziali, con la trasformazione dei contratti a termine (per i cui rapporti di lavoro era prevista la iscrizione all' ex l. 1076/66) in contratti a tempo CP_2 indeterminato si era verificato il passaggio delle posizioni contributive all'ex , ex art 2, Org_1 comma 1, L. n. 335/1995, essendo dunque corretta l'iscrizione dei ricorrenti che, peraltro, non spiegavano le ragioni per cui si dolevano del cambiamento.
Quanto all'inserimento del trattamento integrativo di Ateneo nel Tfs, i ricorrenti erano stati assunti tutti anteriormente al 1995 e il calcolo del tfs doveva essere effettuato ex art 38 del DPR
n.1032/1973, norma interpretata dalla giurisprudenza sempre in termini restrittivi, non potendosi contemplare nel calcolo del tfs voci diverse da quelle indicate.
La sentenza in questione è stata impugnata con due distinti appelli da unitamente CP_3
ad altri 30 appellanti (causa n. 208/2019 RG) nonché da (causa n. 207/2019 Parte_1
RG), al quale ultimo giudizio è stato riunito il primo giudizio.
GIUDIZIO N. 208/2019.
Gli APPELLANTI rassegnavano le seguenti conclusioni:
A) accertamento della invalidità sopravvenuta al DL n. 2/2004 dell'art 5 (e della tabella in esso inserita) del CCNL lettori madrelingua e CEL del 20.9.2001, con sua disapplicazione, laddove prevede per i lettori assunti ex art 28 DPR. n. 382/1980 un trattamento economico e retributivo non proporzionato a quello del ricercatore a tempo definito sia al maggior monte ore annuo svolto rispetto a quello indicato nella L. n. 63/2004 sia alla progressione economica legata all'anzianità di servizio;
B) accertamento della invalidità dell'art 5 (e della tabella in esso inserita) del CCNL lettori madrelingua e CEL del 17.10.2007 laddove prevede per i lettori assunti ex art 28 DPR. n. 382/1980 un trattamento economico e retributivo non proporzionato a quello del ricercatore a tempo definito sia al maggior monte ore annuo svolto rispetto a quello indicato nella L. n. 63/2004 sia alla progressione economica legata all'anzianità di servizio;
C) accertamento del diritto ad un trattamento economico proporzionato a quello del ricercatore confermato a tempo definito, sulla base dell'art 1 L. n. 63/2004 in relazione al maggior monte ore annuo svolto (540) rispetto a quello di 500 ore stabilito come rapporto a tempo pieno dalla medesima legge e tenuto conto delle classi stipendiali e degli scatti di anzianità previsti per il ricercatore confermato a tempo definito;
D) dichiarazione sulla non applicabilità dell'art 26, comma 3, della L. n. 240/2010 nei confronti dei lettori di madre lingua assunti ex art 28 DPR n. 382/1980, considerata l'unicità del rapporto e il contrasto dell'art 26 in questione con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea. In
4
subordine, con richiesta di rimessione alla CGUE della questione o di sollevare la questione di legittimità costituzionale;
E) condanna dell'Università alle differenze retributive dall'inizio di ogni singolo rapporto al
31.12.2014, ma anche fino al deposito del ricorso, con tfr (come da conteggio);
F) condanna dell' all'accantonamento del Tfr e al versamento dei contributi pensionistici Parte_6
CP_ anche dal 1.1.2008;
condanna dell all'iscrizione degli appellanti alla gestione, con versamento all'ente previdenziale da parte dell' (ed eventualmente per Parte_11
TFR/TFS);
per i contributi prescritti condannare l al risarcimento danni ex art 2116 cc o Parte_6
alla costituzione della rendita ex art 13 L. n. 13378/1962.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese del doppio grado. In caso di rigetto, con compensazione delle spese del doppio grado.
A fondamento di dette conclusioni i seguenti motivi di appello.
1) la sentenza era erronea laddove aveva escluso l'ultrattività del giudicato sul parametro retributivo acquisito per i destinatari di sentenze definitive a fronte di una situazione successiva del rapporto di lavoro in fatto (mansioni qualitative e quantitative) e in diritto immutata, riconoscendo una retribuzione deteriore;
2) omessa pronuncia sulla domanda di adeguamento della retribuzione ex art 36 Cost (quantità e qualità della prestazione) ed ex art 3 Cost, anche alla luce del principio di non discriminazione come sancito da (motivo svolto, in via subordinata, per coloro che avevano una sentenza;
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retribuzione dei contratti collettivi;
3) la sentenza era da censurarsi laddove aveva ritenuto
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