Corte d'Appello Catania, sentenza 15/03/2025, n. 393

CA Catania
Sentenza
15 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Catania
Sentenza
15 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 15/03/2025, n. 393
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 393
Data del deposito : 15 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 1314/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1314/2023
PROMOSSA DA
SORBELLO TRE S.R.L. , (C.F. 03072070877), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. GERVASI FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 10810700152), domiciliato in VIA POLA 11 CATANIA;

rappresentato e difeso dall'avv. SABATO SIMONETTA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 5.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale e la causa
è stata assunta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Sorbello Tre s.r.l. citava in giudizio Intesa San
Paolo S.p.a. ed esponeva:
- di intrattenere con Intesa Sanpaolo s.p.a. i seguenti rapporti: a) conto corrente ordinario n.9142617/01/67, aperto in data 18.04.2000 e chiuso in data 17.04.2009; b) conto corrente ordinario n.1000/290, aperto in data 9.03.2009 e tuttora in corso.
- che la banca aveva negativamente influenzato l'esposizione debitoria dei detti conti, avendo
“applicato spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile, e comunque ingiustificati”; applicato “interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta, così come spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non validamente pattuite”; “addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione”, nonché “accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto”; praticato l'anatocismo bancario;
applicato,
pagina 2 di 14
“in aggiunta agli interessi, le c.d. commissioni di massimo scoperto”; “superato il tasso soglia ex L.
108/1996”; “variato unilateralmente, senza giustificato motivo e senza farne preventiva comunicazione al cliente per iscritto, le condizioni economiche applicate ai rapporti in esame, violando l'art. 118 del
TUB
”, senza che tale facoltà fosse “prevista in contratto con apposita clausola” o comunque senza approvazione specifica della suddetta clausola;
sostituito le commissioni di massimo scoperto “con commissioni utilizzi oltre la disponibilità e commissioni disponibilità immediata fondi”, in violazione dell'art.

2-bis del D.L. 185/2008
.
L'attrice assumeva, inoltre, di “non ricordare di avere sottoscritto” i contratti originari di apertura dei conti correnti e di apertura di credito, “né tanto meno di averne ricevuto copia”.
Alla luce di quanto sopra, la Sorbello Tre srl chiedeva il ricalcolo degli importi dare/avere, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate, ed ancora la condanna della banca al pagamento dell'importo di €. 25.000,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla lamentata illegittima applicazione di tassi usurari ed alla conseguente illegittima privazione di liquidità.
Si costituiva la banca convenuta per eccepire: 1) la prescrizione dei diritti azionati;
2) l'inammissibilità
dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento al rapporto di c/c n. 1000/290, in quanto ancora aperto al momento della proposizione della domanda;
3) l'approvazione tacita degli estratti conto e la conseguente incontestabilità delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente;
4) la violazione dell'art. 2697 c.c.; 5) la mancata applicazione di interessi ultralegali non pattuiti;
6) la legittimità della clausola anatocistica;
6) la legittima applicazione della c.m.s. fino al 28.06.2009; 7) il mancato sforamento del tasso soglia;
8) l'inammissibilità delle contestazioni effettuate dall'attore in merito alle valute fittizie;
9) la legittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali operata ai sensi dell'art.
pagina 3 di 14
Con ordinanza del 17.08.2016, il g. i. nominava un CTU al fine di: “[…] 1) riepilogare tutti i movimenti contabili in essi registrati;
2) rielaborare i saldi di ogni singolo rapporto in ordine di valuta,
determinando gli interessi addebitati;
3) ricalcolare i detti saldi, applicando il tasso legale solo se non contrattualmente previsto, computando sia gli interessi debitori (a favore della banca), sia quelli creditori (a favore del cliente), applicando la capitalizzazione reciproca, se prevista;
4) accertare se i tassi di interessi praticati dalla banca risultino superiori al tasso soglia previsto dall'art. 2, comma 4, L.
108/96
per la categoria di operazione creditizia in cui è compreso il credito, applicando le vigenti istruzioni diramate dalla Banca d'Italia; 5) in caso di accertamento positivo sub 4), ricalcolare i saldi in discussione senza applicare tasso di interesse alcuno;
6) ove il saldo reale del conto, rideterminato sulla base dei criteri sopra indicati, presenti un credito per il correntista, determinare le rimesse che possono definirsi solutorie (cioè quelle avvenute in situazione di scopertura del conto ed in assenza di apertura di credito) redigendo apposito prospetto che individui le dette rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo) nonché poi l'importo delle rimesse in conto di natura solutoria che risultano eseguite in epoca antecedente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (per le quali, quindi, in ossequio alla pronuncia della S.C. sopra citata sia da ritenere prescritta l'azione di ripetizione); 7) individuate le rimesse (solutorie) prescritte nonché il saldo reale del conto determinare la somma da corrispondersi eventualmente al correntista che risulti dopo aver detratto dal saldo reale le rimesse ripetibili prescritte […]”.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, veniva decisa con la sentenza n. 3950/2023, con la quale il Tribunale di Catania così statuiva: “Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2033 c.c. proposta da Sorbello Tre srl in relazione al contratto n.1000/290; Dichiara la nullità dell'applicazione degli interessi in misura ultra legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute in pagina 4 di 14
relazione al contratto di conto corrente n° 9142617/01/67; Rigetta le restanti domande;
Condanna la società Sorbello Tre srl al pagamento della metà delle spese processuali in favore di IntesaSanpaolo
spa”.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello la società Sorbello Tre srl affidandolo ai motivi di seguito esaminati.
Si è costituita la banca appellata per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 5.3.2025, esaurita la discussione orale delle parti, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
----------------------------------
L'appello è infondato e merita l'integrale rigetto.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi appare
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi