Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 94

CA Reggio Calabria
Sentenza
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Reggio Calabria
Sentenza
12 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 94
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 94
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo




REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 1 Dott. ssa Marialuisa TT Presidente
2 2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 17/2024 pubbl. il 9/01/2025 resa nel giudizio n. RG n. 337/2024 proposto
DA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F. 80021670585), con sede in Roma, via Mantova n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Stefano Distilli, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria;
appellante
NEI CONFRONTI DI
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giovanni Di Salvo;
appellata e
TT ON, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Antonino Quattrone;
appellata
CONCLUSIONI: come da scritti e verbali di causa Svolgimento del processo
Con ricorso in primo grado CO TT impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420229002886973 emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione e notificata all'odierna ricorrente in data 18 maggio 2022 con riferimento alle seguenti cartelle nn. 09420110015525276000, 09420120011478547000, 09420130011849015000 e 09420140009832615000, di cui eccepiva l'omessa notifica e la prescrizione. Si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Commercialisti la quale eccepiva l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento, nonché l'inammissibilità del ricorso quanto all'eccezione di prescrizione essendo decorsi i quaranta giorni previsti dall'art. 25, d.lgs. 46/99. Declinava ogni responsabilità, al più attribuibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in ordine alla eventuale prescrizione dei crediti contributivi configuratasi successivamente alla notifica delle cartelle formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno corrispondente all'ammontare del credito contributivo verso il
Concessionario. Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate e Riscossione eccependo l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nella specie la notifica del preavviso di fermo n. 09420130011849015000 in data 14.11.2014 e concludendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza appellata il Tribunale, dopo avere accertato la regolare notifica delle cartelle, ha accolto l'eccezione di prescrizione maturato dopo la notifica richiamando le Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397 sul termine quinquennale, accertando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio anteriore alla notifica dell'intimazione. E' stata rigettata anche la domanda riconvenzionale della Cassa ritenendola carente di prova sulla base della seguente motivazione <l'estinzione del credito previdenziale non presuppone, tuttavia, in via meramente automatica, un'ipotesi di responsabilità di Agenzia delle Entrate Riscossione. Premesso che nel rapporto obbligatorio la mancata realizzazione della pretesa creditoria postula una condotta colposa (o dolosa) nella realizzazione di una prestazione, il creditore, presuntivamente leso, oltre alla prova delle conseguenze dannose patite, è tenuto all'allegazione dell'inadempimento. Com'è noto, infatti, spetta esclusivamente al creditore provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Invero, nel caso di specie, il resistente Ente di previdenza, non descrivendo il rapporto negoziale intercorrente con Agenzia delle Entrate in ordine alla fase riscossiva del credito, ha formulato una domanda risarcitoria generica, limitandosi a richiedere il ristoro di un pregiudizio senza descrivere,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi