Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2024, n. 3032
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 19/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fortunato come da procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio de difensore in Fondi (LT), Corso Italia n. 40;
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del legale p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Massimo Valleriani, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in , CP_1
Viale P.L. Nervi;
Resistente in riassunzione
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 35056/23, pubblicata in data 14 dicembre
2023, della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello
di Roma, sez. lavoro, n. 1123/2018.
Conclusioni: come da atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di lavorare alle dipendenze dell' presso il laboratorio Parte_1 Parte_2
analisi del presidio ospedaliero di Terracina con qualifica di dirigente medico;
di avere svolto attività Parte professionale intramuraria ALPI regolamentata dalla sospesa provvisoriamente dall' CP_1
per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con la delibera del 22.2.99 in attesa della nuova regolamentazione, intervenuta con la delibera del 5.3.2007;
di avere il nuovo Regolamento disciplinato l'ALPI all'interno dei Servizi di Patologia Clinica Ospedalieri e Territoriali in maniera identica alla precedente delibera n. 2393 del 1998;
chiamava in giudizio l' davanti al Parte_2
Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell' CP_1
convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente, nella misura di € 2.100,00 per ogni mese di mancato svolgimento e/o illegittima sospensione dell'attività libero professionale intramoenia da ottobre 1997 a settembre 2007, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 884/2015, nella contumacia dell' resistente, CP_1
dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al capo di domanda relativo ai diritti insorti prima del 30.6.1998 ai sensi dell'art. 69 del d. lgs. n. 165/2001, ha accolto la domanda per il periodo successivo condannando la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 1.100,00 per ogni mese da febbraio
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 19/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fortunato come da procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio de difensore in Fondi (LT), Corso Italia n. 40;
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del legale p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Massimo Valleriani, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in , CP_1
Viale P.L. Nervi;
Resistente in riassunzione
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 35056/23, pubblicata in data 14 dicembre
2023, della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello
di Roma, sez. lavoro, n. 1123/2018.
Conclusioni: come da atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di lavorare alle dipendenze dell' presso il laboratorio Parte_1 Parte_2
analisi del presidio ospedaliero di Terracina con qualifica di dirigente medico;
di avere svolto attività Parte professionale intramuraria ALPI regolamentata dalla sospesa provvisoriamente dall' CP_1
per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con la delibera del 22.2.99 in attesa della nuova regolamentazione, intervenuta con la delibera del 5.3.2007;
di avere il nuovo Regolamento disciplinato l'ALPI all'interno dei Servizi di Patologia Clinica Ospedalieri e Territoriali in maniera identica alla precedente delibera n. 2393 del 1998;
chiamava in giudizio l' davanti al Parte_2
Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell' CP_1
convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente, nella misura di € 2.100,00 per ogni mese di mancato svolgimento e/o illegittima sospensione dell'attività libero professionale intramoenia da ottobre 1997 a settembre 2007, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 884/2015, nella contumacia dell' resistente, CP_1
dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al capo di domanda relativo ai diritti insorti prima del 30.6.1998 ai sensi dell'art. 69 del d. lgs. n. 165/2001, ha accolto la domanda per il periodo successivo condannando la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 1.100,00 per ogni mese da febbraio
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