Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/05/2024, n. 192
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.362 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di
discussione del 24.04.2024
TRA
AV AZ (CF. [...]), rappresentato e
difeso dall'Avv. Maria Fratini ed elettivamente domiciliato nello studio
dello stesso difensore in Taranto al Corso Umberto,116 in virtù di mandato
a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
I.N.P.S.-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-(C.F.
80078750587),in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.Roberto Maio,in forza di procura generale
alle liti in atti e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale INPS di
Taranto, viale Golfo di Taranto, 7/D;
- APPELLATO-
All'udienza del 24.04.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come
rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.195/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da LO AZ, nei
confronti dell'Inps, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla
ricostituzione del trattamento pensionistico già in godimento IO 18002952, con
l'inclusione dei contributi da lavoro autonomo per un totale di 397 settimane.
Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello LO AZ,lamentandone la
erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l'Inps, in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato
dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata
che ha rigettato la domanda del ricorrente,riconoscendo al fine della liquidazione
della pensione IO,solo i contributi da lavoro dipendente e non quelli da lavoro
autonomo.
Le doglianze sono infondate.
Ebbene,LO AZ chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla
ricostituzione del trattamento pensionistico, già in godimento cat. IO 18002952, per
mancata inclusione nel computo operato dall'Inps, della contribuzione da lavoro
autonomo, con la conseguente condanna,quindi, dell'Inps a corrispondere le somme
differenziali nella misura di spettanza, previa C.T.U. contabile.
2
Il Tribunale istruita la causa, mediante
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.362 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di
discussione del 24.04.2024
TRA
AV AZ (CF. [...]), rappresentato e
difeso dall'Avv. Maria Fratini ed elettivamente domiciliato nello studio
dello stesso difensore in Taranto al Corso Umberto,116 in virtù di mandato
a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
I.N.P.S.-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-(C.F.
80078750587),in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.Roberto Maio,in forza di procura generale
alle liti in atti e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale INPS di
Taranto, viale Golfo di Taranto, 7/D;
- APPELLATO-
All'udienza del 24.04.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come
rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.195/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da LO AZ, nei
confronti dell'Inps, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla
ricostituzione del trattamento pensionistico già in godimento IO 18002952, con
l'inclusione dei contributi da lavoro autonomo per un totale di 397 settimane.
Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello LO AZ,lamentandone la
erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l'Inps, in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato
dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata
che ha rigettato la domanda del ricorrente,riconoscendo al fine della liquidazione
della pensione IO,solo i contributi da lavoro dipendente e non quelli da lavoro
autonomo.
Le doglianze sono infondate.
Ebbene,LO AZ chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla
ricostituzione del trattamento pensionistico, già in godimento cat. IO 18002952, per
mancata inclusione nel computo operato dall'Inps, della contribuzione da lavoro
autonomo, con la conseguente condanna,quindi, dell'Inps a corrispondere le somme
differenziali nella misura di spettanza, previa C.T.U. contabile.
2
Il Tribunale istruita la causa, mediante
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