Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2024, n. 350
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di appello iscritta al n.968/2020 R.G.A.C., promossa da
CA DR, titolare della ditta DESMO di CA EA, corrente in
Silvi via Matteotti n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Mattucci e Avv.
Alessio Di Censo,
APPELLANTE
Contro
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
DEL GRAN SASSO D'ITALIA, (già Camera di Commercio di Teramo), con sede in
L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Camerini;
APPELLATO
per la riforma della sentenza n. 151/2020 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 18 febbraio 2020.
- 2 -
All'udienza sostituita da note scritte con termini fino al 12 marzo 2024, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni con il deposito di delle predette note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il Collegio ha deciso la causa con il deposito telematico della sentenza con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 151/2020 pubblicata in data 18 febbraio 2020 il Tribunale di Teramo decideva in merito ad opposizione proposta da CA EA, quale titolare della ditta DESMO, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2016/94 emessa in data 27 settembre 2019 con la quale la Camera di Commercio di Teramo (ora Camera di
Commercio del Gran Sasso d'Italia) aveva ingiunto all'opponente il pagamento della sanzione amministrativa di euro 5.176,83, con la confisca di attrezzature meccaniche.
1.1) Riferiva l'opponente che a seguito di accertamento della Polizia di Stato di
Teramo era stato elevato verbale di accertamento n. 1006529 in data 4 novembre 2015 con il quale l'organo accertatore aveva evidenziato la violazione degli artt. 2, 10 comma 2 della L. 122/92 e 13 L. 689/1981 per aver esercitato attività di autoriparazione pur non avendo presentato denuncia di inizio attività ex artt. 22 D.lvo
112/98 e 10 DPR 558/99, provvedendo quindi al sequestro amministrativo dell'attrezzatura rinvenuta nei locali della DESMO e finalizzata allo svolgimento dell'attività contestata.
1.2) L'opponente contestava di aver mai svolto attività di riparazione autoveicoli, bensì solo attività strumentali alla rivendita di veicoli, quale sostituzione filtri, cambio olio e liquidi di raffreddamento, attività tutte escluse dall'elenco di attività di riparazione previste dall'art. 1 comma 2 L.122/92, chiedendo quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
1.3) Si costituiva la Camera di Commercio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2)La sentenza impugnata. Con la sentenza appellata il Tribunale di Teramo rigettava
l'opposizione proposta
- 3 -
2.1) Preliminarmente il primo giudice ricostruiva il quadro normativo applicabile al caso di specie, quindi cosa si dovesse intendere per attività di riparazione veicoli ai sensi dell'art. 1 L. 122/92, la necessità di denuncia di inizio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi