Corte d'Appello Genova, sentenza 20/06/2024, n. 870

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 20/06/2024, n. 870
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 870
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

N. R.C.
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa R A Presidente
Dott. M A C Consigliere
Dott.ssa G C Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 960/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA XX SETTEMBRE, N. 2/32A, GENOVA, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. M A C e che li rappresenta e difende, congiuntamente
e disgiuntamente all'Avv. A N, in forza di mandato in atti;

PARTI APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
), nella qualità di tutori della minore , elettivamente C.F._4 Persona_1 domiciliati in VIA CORSICA, N. 2/5, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Enrico Giuseppe Bet che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti;

PARTI APPELLATE
E CONTRO
(C.F. ) ,elettivamente domiciliata in VIA Persona_1 C.F._5
CORSICA, N. 2/5, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Enrico Giuseppe Bet che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;

PARTE INTERVENUTA

1

E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - SEDE
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, previa riforma della sentenza n.
2012/2022 del Tribunale di Genova, ed oggetto di gravame, per tutte le ragioni cui all'atto di appello da aversi per integralmente qui richiamate, (A) respingere ogni e qualsiasi domanda e/o istanza di Controparte;
(B) rigettare, in ogni caso, ogni e qualsiasi avversaria pretesa e/o domanda

e/o istanza, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. IN VIA
ISTRUTTORIA: ci si rimette sull'istanza ex art. 210 c.p.c., già in atti, e/o sulla richiesta, già in atti, volta a disporre, ai sensi dell'art. 337-ter u.c. cod. civ., gli accertamenti di polizia tributaria meglio visti. SI CHIEDE: che – vista la natura della controversia (ed altresì la costituzione “in proprio” di
) – sia fissata udienza per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione tra le Persona_1
Parti. IN OGNI CASO: vinte o compensate le spese e competenze di lite. CONCLUSIONALI E
REPLICHE: termini di legge (60GG. + 20GG.). Salvezze Illimitate.
Per le parti appellate:Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere l'atto di appello proposto da nato a Cogoleto il 06.01.1964 C.F. Parte_1
, e , nata a Genova, il 10.0419.62, C.F. CodiceFiscale_6 Parte_2 C.F._7
avverso la sentenza n. 2012/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data
[...]
10.06=18.08.2022 e, conseguentemente, confermare, a sensi dell'art. 315 bis cod. civ., l'obbligo in capo a e di versare a far data dal 20.06.2017 un assegno di Parte_1 Parte_2
mantenimento in favore della figlia nata in Etiopia il 25.02.2005, e Persona_1 conseguentemente confermare l'assegno di mantenimento disposto a carico di e Parte_1
dell'importo di € 800,00 mensile, aggiornato ad oggi secondo gli indici Istat e Parte_2 pertanto ammontante ad oggi ad € 930,40, da versare in favore della figlia , nata in Persona_1
Etiopia il 25.02.2005, oltre ad aumento Istat come per legge, ed inoltre disporre che tale assegno venga versato in favore di mediante versamento da effettuarsi entro il giorno 5 di Persona_1
ogni mese. Vinte le spese.
Per parte intervenuta : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Persona_1 contrariis reiectis, respingere l'atto di appello proposto da nato a Cogoleto il Parte_1
06.01.1964 C.F. , e , nata a Genova, il 10.0419.62, C.F. CodiceFiscale_6 Parte_2
avverso la sentenza n. 2012/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data CodiceFiscale_7
10.06=18.08.2022 e, conseguentemente, confermare, a sensi dell'art. 315 bis cod. civ., l'obbligo in
2 capo a e di versare a far data dal 20.06.2017 un assegno di Parte_1 Parte_2
mantenimento in favore della figlia nata in Etiopia il 25.02.2005, e Persona_1 conseguentemente confermare l'assegno di mantenimento disposto a carico di e Parte_1
dell'importo di € 800,00 mensile, aggiornato ad oggi secondo gli indici Istat e Parte_2 pertanto ammontante ad oggi ad € 930,40, da versare in favore della figlia , nata in Persona_1
Etiopia il 25.02.2005, oltre ad aumento Istat come per legge, ed inoltre disporre che tale assegno venga versato in favore di mediante versamento da effettuarsi entro il giorno 5 di Persona_1 ogni mese. Vinte le spese.”
Per la Procura Generale della Repubblica, parte interveniente necessaria: Interviene e chiede il rigetto dell'appello.”.
MOTIVAZIONE

1.Con atto di citazione notificato in data 01/06/2020, l'Avv. Enrico Giuseppe Bet, nella qualità di tutore di agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova, al fine di sentir Persona_1
condannare e al versamento di un assegno di mantenimento e Parte_1 Parte_2 al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da a seguito dell'inadempimento Persona_1 dell'obbligo di mantenimento su di essi gravante in conseguenza dell'adozione della minore.
In particolare, esponeva
- che e avevano adottato , mediante procedura di Parte_1 Parte_2 Per_1
adozione internazionale;

- a seguito dell'insorgere di diversi problemi, i coniugi erano dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale in accoglimento dell'istanza dagli stessi avanzata in data
29/09/2018 e veniva nominato tutore della minore l'Avv. Bet,
- tuttavia, già a far data 20/06/2017, la minore era stata affidata al Comune di Arenzano e collocata in affido eterofamiliare;

- ancor prima, in data 06/07/2017, e avevano stipulato Parte_1 Parte_2
con i servizi sociali di Arenzano un accordo in base al quale si impegnavano a contribuire alle spese relative al mantenimento della minore, rispetto al quale, però, rimanevano inadempienti.

2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepiva l'invalidità del decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del
24/03/2016 e del provvedimento reso dal Tribunale Federale di Prima Istanza della Repubblica di
Etiopia del 14/07/2015 per non aver rilevato che l'età degli adottanti superava di 45 anni l'età
3
dell'adottanda, in violazione dell'art. 6, c. 3 l. 184/1983 assumendo che da tale invalidità derivava
l'assenza di ogni obbligo in capo a e Parte_2 Parte_1

3. Con comparsa del 25/10/2020, si costituiva tardivamente associandosi alle Parte_1
difese del coniuge, chiedendo parimenti il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della minore, rappresentata in giudizio dal tutore Avv. Bet, in relazione alla domanda volta ad ottenere il mantenimento, perché legittimati erano solo i soggetti affidatari ex art. 316 bis c.c..
Evidenziava, inoltre, che l'impegno di mantenimento sottoscritto con il Comune di Arenzano e i servizi sociali avevano avuto efficacia limitata fino al 20/06/2018 e che, in ogni caso, dal 6/07/2017 la famiglia affidataria si era impegnata con i servizi sociali al mantenimento della minore.
A ciò aggiungeva che gli affidatari avevano diritto a percepire dal un Controparte_3 contributo di € 340,86 mensili.
Infine, osservava l'infondatezza della domanda risarcitoria, per avere i servizi sociali e il Tribunale per i Minorenni accertato che la scelta degli adottanti era stata frutto di un percorso adottivo arduo e difficoltoso fallito per causa indipendenti dalla volontà sia dei genitori che della minore che, peraltro, aveva manifestato difficoltà comportamentali sia nei confronti dei genitori adottivi, sia a scuola.

3. Nelle more del giudizio di primo grado, il Tribunale per i Minorenni di Genova nominava tutori della minore , e che si costituivano facendo Persona_1 Controparte_1 Parte_3
proprie le difese del precedente tutore.

4. Con sentenza del 9/08/2022, il Tribunale di Genova, per quanto qui interessa, rigettata
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della minore, rappresentata dal tutore, disponeva che i genitori adottivi e fossero tenuti a contribuire al mantenimento della Per_1 Parte_2 figlia adottiva mediante versamento della somma di € 400,00 ciascuno, mensili, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, rigettando la domanda risarcitoria e compensando tra le parti spese di lite nella misura di un terzo ponendo a carico dei convenuti il pagamento dei 2/3.
Per completezza, il Tribunale rigettava altresì la domanda di dichiarazione di invalidità dei provvedimenti di adozione (questione non riproposta in appello).
Secondo il Tribunale, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da Parte_1 non era fondata, in quanto, dal tenore dell'atto di citazione, era chiaro che il tutore intendesse agire per la
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