Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 2017
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 2104/2021 r.g. vertente fra:
NE ND (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA GIALLI e dell'Avv. SILVIA TADDEI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
ED COSTRUZIONI RL IN LIQUIDAZIONE (cf/PI: 01287550527), con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO CAVALLO;
BI OL (cf: BNPLA57D05D612K) e BI AM (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO PINNELLINI;
PARTI APPELLATE
*
Oggi 04/12/2024, alle ore 12:20, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Elena Escriva, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Gialli e l'avv. Taddei. Per parti appellate, l'Avv. Marcello Cavallo, anche in sostituzione dell'avv. Pinnellini per i EN.
Tutti i difensori si riportano ai propri atti. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 16
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 2104/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2104/2021 promossa da:
NE ND (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA GIALLI e dell'Avv. SILVIA TADDEI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
ED COSTRUZIONI RL IN LIQUIDAZIONE (cf/PI: 01287550527), con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO CAVALLO;
BI OL (cf: BNPLA57D05D612K) e BI AM (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO PINNELLINI;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 811/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 03/11/2021
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 2 di 16 “Piaccia Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 811/2021 R.G. del Tribunale di Siena emessa in data 09.10.21, depositata in data 03.11.2021 e notificata in data 03.11.2021 Voglia:
- in via istruttoria ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate nel proc. civile n. 313/2020 r.g. Tribunale di Siena, nonché la CTU richiesta;
-nel merito in accoglimento delle domande avanzate dalla Dott.ssa NE SA, revocare il decreto ingiuntivo n. 1377/2019 r.g. Tribunale di Siena per tutte le ragioni e motivi esposti nell'atto d'appello;
- in denegata ipotesi condannare i terzi chiamati in causa signori EN OL e EN RO a tenere indenne e mallevare parte appellante da qualunque somma fosse tenuta a corrispondere alla EL srl in liquidazione.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata ED:
C O N C L U D E
Per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza dell'Appello, con conseguente integrale conferma della Sentenza impugnata.
Vittoria di spese e competenze del grado di giudizio e della Fase inibitoria e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario
Per la parte appellata BI:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze Ecc.ma dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello come proposto da NE SA nei confronti dei sigg.ri OL e RO EN con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con il favore delle spese del grado, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare, e relativa distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 811/2021 pubblicata il 03/11/2021, ha così deciso: rigetta le domande formulate da NE SA e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1377/2019;
condanna NE SA alla rifusione nei confronti di parte convenuta e dei terzi chiamati in causa al pagamento delle spese di lite che liquida per entrambe le parti in €
9.785,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge con distrazione nei confronti del procuratore dei terzi chiamati dichiaratosi antistatario.
1.1 EL CO srl in liquidazione (anche solo EL) aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di SA NE per il pagamento di 160mila pagina 3 di 16
euro, in forza dell'art. 19 della scrittura privata del 23.6.2017 inter partes a tenore del quale,
“qualora la NE SA non dovesse provvedere al pagamento delle somme convenute con DI, per come previsto dall'all. 1 della presente scrittura, la stessa sarà tenuta a corrispondere alla società EL CO Srl la somma di euro 160.000,00”.
1.2 SA NE aveva proposto opposizione, deducendo di essere, unitamente a
OL e RO EN, socia della società BN CO Edili di EN RO &c AS e sua garante per due mutui concessi da DI, che prevedevano l'erogazione del denaro a stati di avanzamento lavori, i quali avrebbero dovuto essere eseguiti dalla predetta società.
Con la transazione del 23.6.2017 EL (di cui OL e RO EN erano soci) e l'opponente avevano transatto la controversia all'epoca pendente tra le parti e la
NE si era accollata il pagamento dei mutui impegnandosi, in caso di inadempimento, al pagamento, in favore della EL, della somma di € 160.000,00.
NE aveva sostenuto che la somma erogata dalla banca superava l'importo dei s.a.l., sicché aveva sospeso il pagamento delle rate del mutuo, dal momento che la somma da restituire a DI era sensibilmente inferiore a quella richiesta.
Infine, aveva chiamato in causa i EN, per l'accertamento la simulazione della transazione.
1.3 OL e RO EN si erano costituiti per resistere.
1.4 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha reso la già trascritta decisione, osservando che:
1.4.a la NE, come da allegato n. 1 alla scrittura transattiva, si era espressamente impegnata a pagare alla banca la somma di € 650.000,00 e il suo inadempimento era pacifico: più precisamente, ai sensi dell'art. 2 della transazione, ella sia era impegnata a rimborsare a DI il denaro mutuato alla EL, “…secondo il piano di rientro convenuto ed accettato dall'istituto bancario (allegato 1)”;
e l'allegato 1 (doc. 3 NE) era una lettera di BA (mandataria di DI) diretta alla NE nella quale era esposta la disponibilità a definire la posizione debitoria di della B.N. CO edili di EN
RO & C. AS, e dai garanti SA NE, RO EN e OL EN dietro pagamento di 650mila euro;
lettera che si chiudeva con la firma, non disconosciuta, e apposta per accettazione della NE;
pagina 4 di 16
1.4.b non era stata provata la circostanza, dedotta dalla NE, secondo cui le somme realmente dovute, in base all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, erano inferiori rispetto
a quelle richieste e, peraltro, la NE, in qualità di socia della società mutuataria, ben avrebbe potuto compiere gli accertamenti necessari per verificare l'effettivo importo dei s.a.l.-
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ND NE (di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ED
RL IN LIQUIDAZIONE, OL BI e AM BI (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il Tribunale non avrebbe considerato che, nel momento in cui ella sottoscrisse
l'accordo transattivo, non sapeva che gli importi erogati dalla banca erano superiori rispetto ai
s.a.l., avendo appreso tale circostanza solo successivamente, a seguito dell'espletamento della perizia di parte dalla stessa commissionata;
del resto, ella aveva instaurato un'apposita causa dinanzi al Tribunale di Siena, nei confronti di DI, proprio per accertare la non debenza del maggiore importo richiesto dalla banca e tale circostanza era stata fatta presente al primo giudice che, però, non aveva ritenuto di sospendere il processo.
2.2 Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere che la NE potesse accedere alla documentazione societaria, omettendo di considerare la sua veste di mera socia accomandante.
2.3 Infine, il Tribunale aveva sbagliato a rigettare le richieste istruttorie (per testi e mediante c.t.u.), in quanto volte sia a provare l'inadempimento dei terzi chiamati in causa rispetto alla scrittura del 23.07.2017, sia la presupposizione (con riferimento all'entità della somma effettivamente dovuta alla banca).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, ED RL IN LIQUIDAZIONE, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 5 di 16 4. Anche OL BI e AM BI si sono costituiti per resistere, osservando che l'appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c. e che nessuno dei motivi si riferiva alla loro posizione;
e che, inoltre, la domanda di simulazione e nullità della transazione era stata rigettata e non riproposta, mentre era stata avanzata in appello una domanda di malleva del tutto nuova e scollegata dai motivi.
5. La causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 1.2.2023 e le parti hanno depositato gli scritti finali.
La causa è stata però rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di sezione del
23/24.5.2023, poiché la Presidente del collegio era stata nominata componente della commissione giudicatrice di un Concorso in Magistratura.
Indi, la Corte, con ordinanza del 31.7.2024, ha disposto procedersi nelle forme dell'art.
281 sexies c.p.c., fissando l'odierna udienza di discussione, che si è svolta come da retroesteso verbale.
***
L'appello va complessivamente disatteso e la sentenza del Tribunale confermata.
6. I motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
6.1 Occorre dapprima riepilogare i punti che la proposizione del gravame mantiene controversi.
6.1.a Come ha correttamente osservato il Tribunale (supra, § 1.4.a), il tenore delle obbligazioni che assumono rilievo in questa causa è molto chiaro, nel senso che:
(-) in base all'art. 2 della transazione e dell'allegato 1, SA NE si era impegnata a pagare a DI 650mila euro, somma che l'istituto di credito era disposto ad accettare per estinguere la posizione debitoria della obbligata principale B.N. CO edili
pagina 6 di 16
di EN RO & C. AS e dei garanti SA NE, RO EN e OL
EN;
(-) in base all'art. 19 della transazione, il mancato pagamento da parte della NE a
DI avrebbe determinato a suo carico il pagamento di 160mila euro alla EL.
6.1.b L'appellante, per giustificare la sospensione dei pagamenti a DI (a seguito del quale EL ha fatto valere in via monitoria contro di lei l'obbligazione di pagare