Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2024, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2024, n. 61
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 61
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo


Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.69/2023

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. L SI Presidente relatore
Dr.ssa A Q Consigliere
Dr.ssa A S Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Febbraio 2024 secondo le modalità previste dall'art.127 ter
c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 14.03.2023, e vertente tra la società in persona della socia accomandataria e Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , e in proprio (appellanti) Parte_1 Parte_1
contro (appellato) avente ad oggetto: appello avverso la sentenza Controparte_1
n°147/2022 emesse dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 06.10.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante società (in persona della socia Parte_1
accomandataria e legale rappresentante pro tempore, ) e (in Parte_1 Parte_1
proprio) hanno proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso presentato da teso all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato tra le parti dal 13.06.2019 sino al 30.09.2019 (con formale assunzione con contratto part- time) ed al correlativo trattamento economico, parametrato all'inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L.
Turismo-Stabilimenti Balneari (assistente bagnanti), con orario lavorativo dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 dal sabato alla domenica e dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00
1
i restanti giorni della settimana, con condanna della predetta società e di in proprio, in Parte_1
solido tra loro, al pagamento in favore del lavoratore, a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, della complessiva somma di €.5.791,07, oltre accessori.
Le appellanti hanno impugnato la predetta decisione censurando l'iter logico giuridico seguito dal primo Giudice in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, sia con riferimento all'an debeatur che con riguardo al quantum. Hanno quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'avverso ricorso e la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla maturazione al saldo, con rifusione dei compensi professionali dei due gradi di giudizio.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di (per Parte_1
avere questa rilasciato procura alle liti al proprio difensore per il secondo grado solo quale legale rappresentante della e non anche “in proprio”), nonché l'inammissibilità dell'appello ai sensi Pt_1 dell'art.434 c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L. 7 agosto 2012 n.134) e l'inammissibilità ed inutilizzabilità della testimonianza di Tes_1
(figlio e nipote delle due socie della , per avere il primo giudice precedentemente
[...] Pt_1
dichiarato la parte resistente decaduta dalla prova. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L. 7 agosto 2012 n.134), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque
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ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
***
2.- Va altresì respinta l'eccezione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di , per avere quest'ultima rilasciato procura alle liti al proprio difensore Parte_1 per il secondo grado solo quale legale rappresentante della s.a.s., e non anche “in proprio”. Risulta infatti per tabulas che l'atto di gravame risulta proposto sia dalla società Parte_1
che da in proprio. La circostanza che la procura alle liti sia
[...] Parte_1 stata sottoscritta da quest'ultima esclusivamente “in qualità di legale rapp.te pro tempore della
[...]
non appare sufficiente a far ritenere il difetto di ius Parte_1
postulandi dell'Avv.Carlo Brugnoli in ordine alla proposizione del gravame da parte di Parte_1
, atteso che quest'ultima è stata evocata in giudizio personalmente in quanto socia
[...]
accomandataria illimitatamente responsabile della società Parte_1
[...]
Trova quindi applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltreché in tale ultima qualità, anche in nome proprio, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società” (Cass.Civ., sez. lav., 20/06/2018, n.16251;
Cass.Civ., sez. lav.,
04/05/2002, n.6405). Ciò in quanto, prosegue la Cassazione, nell'interpretazione della procura va dato rilievo allo scopo difensivo che muove al giudizio ed al principio secondo cui l'atto va inteso nel senso in cui possa avere effetti secondo il principio di conservazione (art.1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c. .
Ne segue che, pur se ha sottoscritto la procura alle liti spendendo Parte_1
esclusivamente la qualità di legale rappresentante, il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito anche nei suoi confronti “in proprio”, tenuto conto anche della circostanza che la procura alle liti era stata originariamente conferita in primo grado all'Avv.Brugnoli (anche "in proprio”) “con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato” e che non risulta che tale ampio mandato sia stato poi revocato.
***
3.- Nel merito, con un unico (articolato) motivo di gravame le parti appellanti censurano la sentenza impugnata denunciando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che non proverebbero gli assunti dello in ordine allo svolgimento di lavoro supplementare (cioè eccedente l'orario part- CP_1
time di trenta ore settimanali pattuito all'assunzione) nel corso del rapporto di lavoro intercorso, a seguito
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di stipulato in data 13.06.2019, con la società Parte_1
esercente attività di gestione di uno in Porto San Giorgio. Organizzazione_1
Il motivo è fondato.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art.
2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art.432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
In punto di fatto, risulta per tabulas che il lavoratore è stato assunto da Controparte_1
in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 [...]
con contratto in data 13.06.2019, in cui si prevede un orario di lavoro Parte_1
part-time di 30 ore settimanali.
Ciò premesso, va evidenziato che l'art.98 del C.C.N.L. settore Turismo, dopo aver fissato la durata dell'orario normale di lavoro “effettivo per il personale non impiegatizio in quarantacinque ore settimanali, ha chiarito che “Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa;
non rientrano in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra

l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero”. Il successivo art.101 specifica altresì che “1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. 2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 98 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 98 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. 3) […];
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva”.
Ai sensi dell'art.105, infine, s'intendono per lavoro straordinario “le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'articolo 98 del presente Contratto”.
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Risulta evidente che le parti sociali sono addivenute ad una regolamentazione dell'orario di lavoro tesa a contemperare nel miglior modo possibile le esigenze di flessibilità delle imprese con quelle dei lavoratori, proprio al fine del contenimento del lavoro straordinario (con principi di valenza generale, e quindi applicabili anche al lavoro supplementare).
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'appellato non abbia fornito convincente dimostrazione della affermata prestazione del lavoro oltre l'orario part-time previsto nel contratto di assunzione, atteso che dalla prova testimoniale non è emersa una sia pur minima ricostruzione dell'orario lavorativo osservato in concreto dallo nel corso del rapporto, non avendo nessuno dei testimoni escussi dimostrato di CP_1
avere una adeguata conoscenza della complessiva tempistica lavorativa del lavoratore (v. teste Tes_2
scarsamente attendibile per avere rapporti di amicizia con l'originario ricorrente, la cui
[...]
deposizione appare altresì lacunosa, oltre ad avere ad oggetto circostanze apprese de relato dallo stesso lavoratore, e quindi prive di valore probatorio;
testi e ambulanti in spiaggia, del Tes_3 Tes_4
tutto ignari rispetto alle concrete modalità esecutive del rapporto e non in grado di riferire nulla di preciso in merito agli orari eseguito dallo . Ne risultano deposizioni di contenuto vago ed CP_1
impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a dimostrare che l'originario ricorrente abbia prestato attività lavorativa oltre le ore di lavoro indicate nel contratto.
È infatti agevole osservare che non è in contestazione il fatto che l'odierno appellato abbia lavorato presso lo gestito dalla società Organizzazione_1 Parte_1
quanto piuttosto che tali prestazioni (pacificamente rese) abbiano travalicato la soglia delle 30 ore settimanali contrattualmente convenute. I suddetti testi nulla hanno infatti riferito in ordine a tale dirimente circostanza, per cui nessuna delle deposizioni testimoniali raccolte offre spunti di prova utili per giungere alla dimostrazione specifica dell'abituale sforamento della soglia dell'orario part-time pattuito in sede di assunzione.
Peraltro, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro supplementare devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., ciò non comporta che il giudice non possa legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass. Civ., sez. lav., 12 maggio 2001, n. 6623). Dalle risultanze istruttorie sopra descritte, tuttavia, non sembra che possa ritenersi provata, neanche con valutazione minimale, una attendibile ricostruzione dell'affermata quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario contrattuale part-time convenuto in sede di assunzione.
In particolare, all'esito della prova testimoniale e sulla base del compendio documentale, deve ritenersi
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che il lavoratore non ha fornito dimostrazione alcuna del superamento della soglia dell'orario contrattuale part-time di 30 ore settimanali.
Ad ogni buon conto, la lacunosità e la frammentarietà delle deposizioni testimoniali raccolte, in ordine agli effettivi orari di lavoro praticati dall'appellato, non possono che andare a pregiudizio della parte che era gravata dall'onere della prova, e quindi del lavoratore, essendo impossibile stabilire, neanche con valutazione minimale, la quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario di lavoro part-time contrattualmente stabilito. Ciò a maggior ragione ove si tenga conto del peculiare regime di flessibilità previsto dal C.C.N.L. e delle possibili compensazioni di orario attraverso congedi di conguaglio fruiti nei periodi di minore intensità produttiva (ad esempio, in eventuali giorni di maltempo ovvero in settimane di bassa stagione). Non avendo fornito prova sufficiente dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, deve quindi ritenersi che il lavoratore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante. In considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, pertanto, gli elementi istruttori raccolti non appaiono idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio in materia di lavoro supplementare.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto da
Controparte_1
Il tenore della decisione comporta, quale logico corollario, l'assorbimento del secondo motivo di appello, nonché l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenza riformata, formulata dalla parte appellante nelle sue conclusioni, che non costituisce domanda nuova, atteso che essa è finalizzata al ripristino della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e delle pretesa restitutoria, la quale non può che essere esercitata nella sentenza
d'appello. Tuttavia, non avendo l'appellante prodotto documentazione attestante i pagamenti asseritamente effettuati, può solo pronunciarsi condanna generica alla restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, con statuizione che si astiene dalla determinazione del valore economico del credito restitutorio.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle oggettive difficoltà di prova del lavoro supplementare in assenza di sistemi di rilevazione delle presenze e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti. Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure restano a carico solidale di entrambe le parti, ciascuna per parti uguali.
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