Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2024, n. 1884
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Carmelo Barbieri Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 51744 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 01.03.2024 e vertente
T R A
PALOMBI TONI, C.F. [...], amministratore unico di T.R.
COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione giudiziale, C.F. 024820000607, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR), Via Terrazzo n.35, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Coratti
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI T.R. COSTRUZIONI S.r.l. (n. 37/2023
Tribunale di Frosinone), in persona del curatore p.t. Avv. Loredana Originale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pizzutelli
RECLAMATO
E
1
MEI FABRIZIO
RECLAMATO - CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) Ha richiesto “che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia, ex art.52 CCII, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della sentenza di liquidazione giudiziale reclamata, e (…), respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare la Sentenza del Tribunale di Frosinone n.37/2023 emessa il 12.09.2023, depositata il 14.09.2023 e notificata in pari data, di apertura della liquidazione giudiziale della T.R. Costruzioni s.r.l., con ogni conseguente statuizione, compresa la remissione in bonis della detta società. Il tutto con vittoria di spese di lite”.
RECLAMATA Liquidazione Giudiziale di T.R. COSTRUZIONI S.r.l.)
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattendendo ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria:
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione ex art.
52 C.C.I.I., per genericità e comunque per insussistenza dei requisiti di legge;
2) rigettare in ogni caso perché palesemente infondato in fatto ed in diritto, il reclamo ex adverso proposto, confermando la sentenza del Tribunale di Frosinone n.
37/2023, che dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della T.R.
Costruzioni S.r.l.
Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari con accessori come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
2
Il Sig. TO LO, in qualità di amministratore unico di T.R. Costruzioni
S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 37/2023, pubblicata il
14.09.2023, con la quale il Tribunale di Frosinone ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società.
Il reclamo è articolato su due motivi.
Con il primo motivo il LO ha contestato il positivo riscontro della legittimazione del creditore (EI IO) a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui amministrata deducendo che il credito azionato è sub judice, avendo la debitrice appellato la sentenza n.
494/2019 del Tribunale di Rieti che l'aveva condannata a corrispondere all'istante la somma di Euro 51.416,20 oltre interessi legali e non essendo il giudizio di appello ancora stato definito.
Con il secondo motivo il reclamante ha contestato la predicata sussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo che la T.R. Costruzioni è società patrimonializzata, proprietaria di beni mobili, anche registrati, di attrezzature e di beni immobili e titolare di crediti dell'importo di Euro 600,000,00, non attinta da procedura esecutive e non destinataria di protesti ed osservando che per i debiti erariali e previdenziali, che di fatto esaurivano la sua massa debitoria, la società aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022.
Il reclamante ha anche instato per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, fraintendendo il significato dell'art. 52 CCII che, in coerenza con quanto precedentemente disposto dall'art. 19 l. fall., non ammette una sospensione generale dell'esecuzione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, ma consente l'adozione di provvedimenti inibitori finalizzati alla sospensione delle attività di liquidazione dell'attivo o della formazione del passivo o di altri atti gestori compiuti dagli organi della procedura.
Il reclamo unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al creditore istante, che non si è costituito, ed alla curatela della liquidazione giudiziale di T.R. Costruzioni,
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