Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/07/2024, n. 1587
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Testo completo
N. R.G. 372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 372/2023 promosso da
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA SALVATORE e dell'avv DI GRAZIA ANDREA
( ) V ed elettivamene domiciliato nel loro studio in via V. J. PLANCO N. 16 C.F._1
47923 RIMINI
APPELLANTE
nata a [...] il [...] Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di RIMINI n. 847/2022 del 14 luglio 2022 e pubblicata in data 20 settembre 2022
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che non ha ritenuto di presentare conclusioni:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 10
1- Il Tribunale di Rimini, nel giudizio introdotto da contro Controparte_1 Pt_1
con sentenza 847/2020 del14 luglio 2022, pubblicata in data 20 settembre 2022, avendo in
[...]
precedenza pronunciato la separazione dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 12 ottobre
2003, con sentenza parziale, ha regolato le condizioni della separazione, disponendo:
1- Dichiara l'addebito della separazione in capo al marito;
2. Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Per_2 Persona_1
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati una volta a Per_2
Roma, dove il padre si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta
a Rimini, dove il minore si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina (a seconda degli impegni scolastici) fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive;
4. Dispone che la madre veda e tenga con sé a fine settimana alternati una volta a Roma, Per_1
dove si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta a Per_1
Rimini, dove la madre si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive.
5. I genitori cureranno che in ogni spostamento i fratelli trascorrano del tempo insieme;
6. Invita i genitori ad attivare un supporto psicologico in favore del figlio primogenito 7. Per_1
Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio e di contribuire alfa mantenimento del Per_1
figlio versando alla madre la somma mensile di euro 800,00, da versare anticipatamente Per_2
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 80% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna (la madre corrisponderà il 20% delle spese anticipate dal padre);
8. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a favore di , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 1.000,00 – in questa quantificazione a far data dalla presente pronuncia, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo – somma da corrispondersi
pagina 2 di 10
entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
9. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti. 10. Dichiara tenuto e condanna Parte_1
a rifondere a favore di le spese di lite liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
4.963,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessorî di legge e spese generali..
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini, ha ritenuto la fondatezza della domanda di addebito in quanto nella sua comparsa di risposta aveva candidamente ammesso di aver Pt_1
intrecciato una relazione extraconiugale con l'attuale compagna, fin dal 2017, limitandosi ad affermare circostanze relative a banali divergenze di opinione, ma non a dimostrare che la crisi coniugale era già in atto, come era suo onere fare.
Il giudice di prime cure ha inoltre regolato l'affidamento, la collocazione e la frequentazione della prole prendendo le mosse dalle risultanze della CTU espletata e e il mantenimento della prole, sulla base dei rispettivi collocamenti, delle condizioni economico reddituali dei genitori, del tenore di vita del nucleo familiare.
Ha da ultimo ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie in capo a determinandolo in 1.000 euro mensili. Pt_1
2- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , deducendo Parte_1
1) la carente istruttoria svolta dal Tribunale di Rimini, la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal e il rigetto della domanda per mancanza di prova;
Pt_1
2) in particolare, in punto di addebito, il mancato accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa dei doveri relativi al matrimonio, purchè si tratti di violazione che per la sua gravità abbia contribuito a determinare la situazione di intollerabilità e non possa trovare giustificazione nella condotta
.dell'altro. Il Tribunale invece non ha ammesso le prove e si è limitato a dare rilievo alla condotta infedele del marito;
3) quanto alla valutazione del divario economico e reddituale tra i coniugi, che il Tribunale si sarebbe basato su un preconcetto nei confronti del fondato su tre ordini di erronee Pt_1
valutazioni: 1) la presentazione di dichiarazioni fiscali decisamente inattendibili (a detta dell'appellante circostanza non vera, perché invece la decurtazione del reddito del del Pt_1
50% dal 2014 al 2015 era dovuta al suo declassamento dal grado di dirigente a quello di funzionario a seguito dell'incorporazione di Euro Commercial AN in banca CIS s.p.a., mentre
pagina 3 di 10
nel 2020 egli avrebbe un reddito complessivo di 18.898,99);
2) sull'erronea valutazione dell'elevato tenore di vita coniugale, fondata su semplici fotografie riguardanti, oltre che le vacanze, l'utilizzo di una barca e all'utilizzo di un aereo preso a noleggio ad esempio di una barca e ancora sul fatto che precedentemente risiedeva a Bubai;
3) l'inconsistenza delle Pt_1
argomentazioni avversarie sulle innumerevoli cariche sociali del recepite Pt_1
pedissequamente dal collegio, mentre in comparsa di costituzione nella fase presidenziale e in comparsa conclusionale era stato evidenziato che le cariche societarie non erano retribuite e le società erano in perdita se non addirittura fallite;
4) l'erronea valutazione della condizione economico – reddituale della la quale era CP_1
proprietaria di un considerevole patrimonio reddituale e in ogni caso aveva avuto occasioni di lavoro (per le quali oltretutto aveva ottenuto l'autorizzazione al trasferimento a Roma) essendo libera da impegni con la prole, perché solo viveva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 372/2023 promosso da
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA SALVATORE e dell'avv DI GRAZIA ANDREA
( ) V ed elettivamene domiciliato nel loro studio in via V. J. PLANCO N. 16 C.F._1
47923 RIMINI
APPELLANTE
nata a [...] il [...] Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di RIMINI n. 847/2022 del 14 luglio 2022 e pubblicata in data 20 settembre 2022
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che non ha ritenuto di presentare conclusioni:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 10
1- Il Tribunale di Rimini, nel giudizio introdotto da contro Controparte_1 Pt_1
con sentenza 847/2020 del14 luglio 2022, pubblicata in data 20 settembre 2022, avendo in
[...]
precedenza pronunciato la separazione dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 12 ottobre
2003, con sentenza parziale, ha regolato le condizioni della separazione, disponendo:
1- Dichiara l'addebito della separazione in capo al marito;
2. Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Per_2 Persona_1
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati una volta a Per_2
Roma, dove il padre si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta
a Rimini, dove il minore si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina (a seconda degli impegni scolastici) fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive;
4. Dispone che la madre veda e tenga con sé a fine settimana alternati una volta a Roma, Per_1
dove si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta a Per_1
Rimini, dove la madre si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive.
5. I genitori cureranno che in ogni spostamento i fratelli trascorrano del tempo insieme;
6. Invita i genitori ad attivare un supporto psicologico in favore del figlio primogenito 7. Per_1
Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio e di contribuire alfa mantenimento del Per_1
figlio versando alla madre la somma mensile di euro 800,00, da versare anticipatamente Per_2
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 80% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna (la madre corrisponderà il 20% delle spese anticipate dal padre);
8. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a favore di , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 1.000,00 – in questa quantificazione a far data dalla presente pronuncia, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo – somma da corrispondersi
pagina 2 di 10
entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
9. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti. 10. Dichiara tenuto e condanna Parte_1
a rifondere a favore di le spese di lite liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
4.963,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessorî di legge e spese generali..
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini, ha ritenuto la fondatezza della domanda di addebito in quanto nella sua comparsa di risposta aveva candidamente ammesso di aver Pt_1
intrecciato una relazione extraconiugale con l'attuale compagna, fin dal 2017, limitandosi ad affermare circostanze relative a banali divergenze di opinione, ma non a dimostrare che la crisi coniugale era già in atto, come era suo onere fare.
Il giudice di prime cure ha inoltre regolato l'affidamento, la collocazione e la frequentazione della prole prendendo le mosse dalle risultanze della CTU espletata e e il mantenimento della prole, sulla base dei rispettivi collocamenti, delle condizioni economico reddituali dei genitori, del tenore di vita del nucleo familiare.
Ha da ultimo ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie in capo a determinandolo in 1.000 euro mensili. Pt_1
2- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , deducendo Parte_1
1) la carente istruttoria svolta dal Tribunale di Rimini, la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal e il rigetto della domanda per mancanza di prova;
Pt_1
2) in particolare, in punto di addebito, il mancato accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa dei doveri relativi al matrimonio, purchè si tratti di violazione che per la sua gravità abbia contribuito a determinare la situazione di intollerabilità e non possa trovare giustificazione nella condotta
.dell'altro. Il Tribunale invece non ha ammesso le prove e si è limitato a dare rilievo alla condotta infedele del marito;
3) quanto alla valutazione del divario economico e reddituale tra i coniugi, che il Tribunale si sarebbe basato su un preconcetto nei confronti del fondato su tre ordini di erronee Pt_1
valutazioni: 1) la presentazione di dichiarazioni fiscali decisamente inattendibili (a detta dell'appellante circostanza non vera, perché invece la decurtazione del reddito del del Pt_1
50% dal 2014 al 2015 era dovuta al suo declassamento dal grado di dirigente a quello di funzionario a seguito dell'incorporazione di Euro Commercial AN in banca CIS s.p.a., mentre
pagina 3 di 10
nel 2020 egli avrebbe un reddito complessivo di 18.898,99);
2) sull'erronea valutazione dell'elevato tenore di vita coniugale, fondata su semplici fotografie riguardanti, oltre che le vacanze, l'utilizzo di una barca e all'utilizzo di un aereo preso a noleggio ad esempio di una barca e ancora sul fatto che precedentemente risiedeva a Bubai;
3) l'inconsistenza delle Pt_1
argomentazioni avversarie sulle innumerevoli cariche sociali del recepite Pt_1
pedissequamente dal collegio, mentre in comparsa di costituzione nella fase presidenziale e in comparsa conclusionale era stato evidenziato che le cariche societarie non erano retribuite e le società erano in perdita se non addirittura fallite;
4) l'erronea valutazione della condizione economico – reddituale della la quale era CP_1
proprietaria di un considerevole patrimonio reddituale e in ogni caso aveva avuto occasioni di lavoro (per le quali oltretutto aveva ottenuto l'autorizzazione al trasferimento a Roma) essendo libera da impegni con la prole, perché solo viveva
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