Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/07/2024, n. 1587

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/07/2024, n. 1587
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1587
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 372/2023 promosso da
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA SALVATORE e dell'avv DI GRAZIA ANDREA
( ) V ed elettivamene domiciliato nel loro studio in via V. J. PLANCO N. 16 C.F._1
47923 RIMINI
APPELLANTE
nata a [...] il [...] Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di RIMINI n. 847/2022 del 14 luglio 2022 e pubblicata in data 20 settembre 2022
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che non ha ritenuto di presentare conclusioni:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 10

1- Il Tribunale di Rimini, nel giudizio introdotto da contro Controparte_1 Pt_1
con sentenza 847/2020 del14 luglio 2022, pubblicata in data 20 settembre 2022, avendo in
[...]
precedenza pronunciato la separazione dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 12 ottobre
2003, con sentenza parziale, ha regolato le condizioni della separazione, disponendo:
1- Dichiara l'addebito della separazione in capo al marito;

2. Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Per_2 Persona_1

3. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati una volta a Per_2
Roma, dove il padre si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta
a Rimini, dove il minore si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina (a seconda degli impegni scolastici) fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive;

4. Dispone che la madre veda e tenga con sé a fine settimana alternati una volta a Roma, Per_1
dove si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta a Per_1
Rimini, dove la madre si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive.

5. I genitori cureranno che in ogni spostamento i fratelli trascorrano del tempo insieme;

6. Invita i genitori ad attivare un supporto psicologico in favore del figlio primogenito 7. Per_1
Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio e di contribuire alfa mantenimento del Per_1
figlio versando alla madre la somma mensile di euro 800,00, da versare anticipatamente Per_2
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 80% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna (la madre corrisponderà il 20% delle spese anticipate dal padre);

8. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a favore di , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 1.000,00 – in questa quantificazione a far data dalla presente pronuncia, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo – somma da corrispondersi
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entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

9. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti. 10. Dichiara tenuto e condanna Parte_1
a rifondere a favore di le spese di lite liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
4.963,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessorî di legge e spese generali..
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini, ha ritenuto la fondatezza della domanda di addebito in quanto nella sua comparsa di risposta aveva candidamente ammesso di aver Pt_1
intrecciato una relazione extraconiugale con l'attuale compagna, fin dal 2017, limitandosi ad affermare circostanze relative a banali divergenze di opinione, ma non a dimostrare che la crisi coniugale era già in atto, come era suo onere fare.
Il giudice di prime cure ha inoltre regolato l'affidamento, la collocazione e la frequentazione della prole prendendo le mosse dalle risultanze della CTU espletata e e il mantenimento della prole, sulla base dei rispettivi collocamenti, delle condizioni economico reddituali dei genitori, del tenore di vita del nucleo familiare.
Ha da ultimo ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie in capo a determinandolo in 1.000 euro mensili. Pt_1
2- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , deducendo Parte_1
1) la carente istruttoria svolta dal Tribunale di Rimini, la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal e il rigetto della domanda per mancanza di prova;
Pt_1
2) in particolare, in punto di addebito, il mancato accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa dei doveri relativi al matrimonio, purchè si tratti di violazione che per la sua gravità abbia contribuito a determinare la situazione di intollerabilità e non possa trovare giustificazione nella condotta
.dell'altro. Il Tribunale invece non ha ammesso le prove e si è limitato a dare rilievo alla condotta infedele del marito;

3) quanto alla valutazione del divario economico e reddituale tra i coniugi, che il Tribunale si sarebbe basato su un preconcetto nei confronti del fondato su tre ordini di erronee Pt_1
valutazioni: 1) la presentazione di dichiarazioni fiscali decisamente inattendibili (a detta dell'appellante circostanza non vera, perché invece la decurtazione del reddito del del Pt_1
50% dal 2014 al 2015 era dovuta al suo declassamento dal grado di dirigente a quello di funzionario a seguito dell'incorporazione di Euro Commercial AN in banca CIS s.p.a., mentre
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nel 2020 egli avrebbe un reddito complessivo di 18.898,99);
2) sull'erronea valutazione dell'elevato tenore di vita coniugale, fondata su semplici fotografie riguardanti, oltre che le vacanze, l'utilizzo di una barca e all'utilizzo di un aereo preso a noleggio ad esempio di una barca e ancora sul fatto che precedentemente risiedeva a Bubai;
3) l'inconsistenza delle Pt_1
argomentazioni avversarie sulle innumerevoli cariche sociali del recepite Pt_1
pedissequamente dal collegio, mentre in comparsa di costituzione nella fase presidenziale e in comparsa conclusionale era stato evidenziato che le cariche societarie non erano retribuite e le società erano in perdita se non addirittura fallite;

4) l'erronea valutazione della condizione economico – reddituale della la quale era CP_1
proprietaria di un considerevole patrimonio reddituale e in ogni caso aveva avuto occasioni di lavoro (per le quali oltretutto aveva ottenuto l'autorizzazione al trasferimento a Roma) essendo libera da impegni con la prole, perché solo viveva
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