Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
R.G. App. n. 2872/2023 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore
nel procedimento indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello da:
(CF: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ssa Federica Gamba e dall'Avv.ssa Viviana Callini, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori in Roma, viale delle Milizie n. 34 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
(CF: nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.ssa Roberta Veronesi, elettivamente domiciliata nello studio dello stesso difensore in AN, via E. Cernuschi n.1 (indirizzo telematico);
APPELLATA
CURATORE SPECIALE Avv. Antonio Saracino del Foro di AN (CF:
), per la minore nata a [...] il [...], in C.F._3 Persona_1 virtù di nomina con decreto del 20 marzo 2024 della Corte d'Appello di AN (indirizzo telematico);
INTERVENUTO
Oggetto: ricorso ex art 473-bis.30 e ss. c.p.c. avverso la sentenza n. 2284/2023 del Tribunale di Monza, emessa in data 12.10.2023 e pubblicata il 20.10.2023, all'esito del procedimento R.G. 3690/23
Con la partecipazione del Procuratore Generale nella persona del Sostituto dott.ssa Maria Vittoria Mazza
1
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“CHIEDE Il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“In riforma della sentenza impugnata: in via principale: affidare la minore ad entrambi e genitori in modalità condivisa Per_1 con collocamento prevalente presso il padre;
assegnare la casa familiare al padre in virtù del collocamento prevalente;
prevedere che madre veda la minore con le seguenti modalità: due giorni infrasettimanali con il pernotto prelevandola all'uscita di scuola per riaccompagnarla il giorno successivo;
un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola per riaccompagnarla il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi dall'ultimo giorno di scuola al 31 dicembre con il 24 dicembre con l'altro genitore fino al 25 dicembre mattina, dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni per 3 giorni consecutivi comprendenti o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo durante le vacanze estive per 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e comunque da far coincidere con quelle di così come tutte le altre vacanze;
La sig.ra Per_2
corrisponderà al sig. la somma di € 500,00 per il mantenimento della minore CP_1 Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza del 7.05.2018 nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda formulata in via principale- In via subordinata: affidare la minore ad entrambi e genitori in modalità condivisa Per_1 con collocamento prevalente presso il padre;
assegnare la casa familiare al padre in virtù del collocamento prevalente;
prevedere che madre veda la minore con le seguenti modalità: la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo con accompagno a scuola;
Indipendentemente dalle settimane di frequentazione i genitori trascorreranno con la minore: durante le vacanze natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi dall'ultimo giorno di scuola al 31 dicembre con il 24 dicembre con l'altro genitore fino al 25 dicembre mattina, dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni per 3 giorni consecutivi comprendenti o il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo durante le vacanze estive per 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e comunque da far coincidere con quelle di
, così come tutte le altre vacanze;
ciascun genitore provvederà direttamente al Per_2 mantenimento della minore;
le spese straordinarie saranno sostenute con 50% dai genitori come da Protocollo del Tribunale di Monza del 7.05.2018 In via istruttoria, si chiede:
1. ammettersi CTU al fine di verificare il miglior collocamento della minore Per_1
2. disporre l'invio al Serd della sig.ra e/o che la stessa effettui il test del capello CP_1 presso un laboratorio pubblico.
3.ammettersi prova per testi sui capitoli che seguono: 1.“vero che ad ottobre 2022 la sig.ra ha urlato e sgridato davanti ad amici e CP_1 Per_2
2
ad fino a mortificarla” Testimoni e Per_1 Testimone_1 Testimone_2
2.“vero che nell'invero 2022-2023 la sig.ra ha insultato la signora CP_1 Controparte_2 davanti alla signora perché stava giocando con una pallina a suo Controparte_3 Per_1 giudizio pericolosa” Testimone Testimone_2
3.“vero che a settembre 2022 è stata apostrofata “mignotta” dalla sig.ra Per_2 CP_1 davanti alle sue amiche e davanti ad in mezzo alla strada” Testimone Per_1 CP_2
[...]
4.“vero che a novembre 2020 la sig.ra ha insultato la sig.ra CP_1 Controparte_2 perché in seguito ad un intervento di cataratta e ad un successivo problema si è fatta accompagnare in ospedale da un amico” Testimone Testimone_2
5.“vero che a fine luglio 2019 al rientro dal lavoro al sig.ra ha aggredito CP_1 Per_2 perché aveva omesso di leggere un libro, non prescritto dalla scuola” Testimoni Tes_3
e Testimone_4
6.“vero che la sig.ra era solita parlare male del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 CP_2
in presenza di e ” Testimone
[...] Per_1 Per_2 Testimone_2
Testimoni:
– Via Leopardi 230 - 20099 Sesto san Giovanni MI – Via Testimone_2 Tes_3
Terranegra 44 – 37045 Legnano VR Simonetta Davis - Via Terranegra 44 – 37045 Legnano VR - Via Testimone_4
Terranegra 44 – 37045 Legnano VR Paolo Ferretti – Via Emilia 3 – 20090 Buccinasco MI Marialuisa Piccolo – Via Saint Denis 177/a – Sesto San Giovanni MI”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari (…)”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
- Autorizzare a produrre il file video in formato MP4/CD Rom relativo a quanto accaduto in data 15.12.2023 determinandone le modalità di conservazione presso la Cancellaria;
Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso Pt_1 la sentenza n. 2284/2023 del Tribunale di Monza che va in toto confermata, precisando che in occasione dell'esercizio del diritto di visita della figlia, il padre è tenuto a prelevarla presso la casa della madre in Trecate (NO) ed ivi a ricondurla a sua cura e spese;
- Accertare e dichiarare che la condotta del ricorrente integra la fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della resistente e, qualora lo ritenga, dello Stato, di una somma da quantificarsi in via equitativa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da intendersi sia la fase cautelare che di merito (…)”.
CONCLUSIONI PER IL CURATORE SPECIALE:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, previ e opportune declaratorie, confermare allo stato tutte le disposizioni attualmente vigenti in punto di affidamento, collocazione e mantenimento di sia in ordine agli incarichi Per_1 demandati ai Servizi Specialistici territorialmente competenti.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza, provvedendo in via definitiva ai fini dell'affidamento e del collocamento della minore , nata il [...] dalla Persona_1 relazione tra e , ha così disposto: Parte_1 CP_1
“I. Dispone l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre a Per_1
Trecate;
II. il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal Per_1 venerdì alla uscita da scuola alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi alternando annualmente con il padre il periodo 23.12/30.12 con quello 31.12/6.1;
ogni anno l'intero periodo delle vacanze pasquali e tutti i ponti scolastici;
sei settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con entro CP_1 il 31 maggio di ogni anno. potrà comunque trascorrere con il giorno del Per_1 Pt_1 compleanno del resistente e della sorella , ove la ragazza sia presso il padre, Per_2 dall'uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
III. pone a carico del resistente l'importo di euro 250,00, con decorrenza ottobre 2023, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2024 e con riferimento al mese di ottobre 2023. Pone, inoltre, a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche