Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 1292

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 1292
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1292
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228/2021 R.G., promossa da
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giu- seppina Rizza;
appellante contro
ER TO, nato a [...] il [...] e resi- dente in OF (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Massimiliano Lo Presti;
appellato
e nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, anche quale mandatario di S.C.C.I. S.p.A. (c.f.: 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
appellato-appellante incidentale
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 216 del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da UE AL in opposizione al-
l'intimazione di pagamento n. 298 2017 9009870133 000 e a n. 9 cartelle di pagamento
e n. 1 avviso di addebito sottostanti, relativi a crediti contributivi di diverse annualità.
Sulla scorta della produzione di AD, il primo giudice dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio ex art. 4 D. L. n. 119/2018 delle cartelle opposte, regolarmente notificate. Sulla scorta della produzione di AD relativa alla notifica delle cartelle e nella contumacia dell'INPS, nonostante l'integrazione del contradditto- rio nei suoi confronti, il primo giudice accoglieva l'opposizione, dichiarando prescritto il credito, portato dall'avviso di addebito n. 598 2014 0000729 804 e dalle cartelle di pagamento n. 298 2000 0007033144 000, n. 298 2008 0025723 164 000 e n. 298 2009
0000600615 000 per mancanza di prova sulla regolarità delle notifiche.
In assenza di validi atti interruttivi successivi alla loro regolare notifica, dichiarava, altresì, intervenuta prescrizione quinquennale quanto alle cartelle n. 298 2004 0025004
716 000, n. 2009 002255417 000, n. 298 2009 0031173856000, n. 298 2009 0014100
975 000, n. 298 2009 0009374252 000 e n.2010 0008239736 000.
Con atto dell'11 marzo 2021, AD proponeva appello, insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione a ruolo chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano UE AL e l'INPS, che proponeva – a sua volta – appello incidentale in ordine alla dichiarata prescrizione del diritto di credito, portato dall'avvi- so di addebito opposto.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 5 dicembre
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, AD reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto al merito della controversia, già sollevata nella memoria di costituzione del giu- dizio di primo grado e disattesa dal giudice del lavoro.
2. Nel merito, poi, l'agente della riscossione censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento de quibus, ritenendo erratamente i documenti offerti non idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali, sostanzialmente per mancanza di collegamento tra gli stessi e
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