Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2024, n. 1816

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2024, n. 1816
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1816
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE iscritta a ruolo al n. 343/24 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27/9/24 e promossa
DA AR ER, sia in proprio e sia in qualità di amministratore giudiziario e, dunque, nell'interesse della società AZIENDA AGRICOLA LE.NI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA elett.te dom.ti in Sasso Marconi (BO), Via Porrettana 341, presso lo studio dell'Avv. Stefano Mantegazza che la rappresenta e difende. Appellante
CONTRO Azienda USL di Ferrara, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Esposito e domiciliata presso il suo Studio in Ferrara, Piazza Sacrati n. 11. Appellata
avverso la sentenza n. 885/23 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 5/1/24.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-In primo grado, con ricorso ex art. 6 D.lgs. 150/2011 AR ER, in qualità di trasgressore e l'Azienda Agricola LE.NI s.r.l. In amministrazione giudiziaria, obbligata in solido, proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7/2023 con la quale l'Azienda USL di Ferrara aveva intimato loro il pagamento della somma di € 10.329,00 quale sanzione amministrativa, pari al minimo edittale, per la violazione dell'art. 14, comma 3 (oggi comma 2) lett. c) del D. Lgs. n° 158/2006. L'ordinanza traeva origine dal verbale di accertamento n. 256/2020 del 20.10.2020 con il quale si contestava all'Azienda Agricola LE.NI s.r.l e al suo amministratore giudiziario dott. AR la presenza della sostanza inibente AL (13,3μg/Kg) in un campione di latte ovino
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dell'Azienda Agricola consegnato il mattino del 13 luglio 2020 al caseificio Antica Cascina srl di Forlì.
-L'Azienda USL di Ferrara, costituitasi, deduceva che, per legge, il caseificio Antica Cascina, destinatario della fornitura di latte appena munto, aveva l'obbligo di attestare la paternità del campione di latte conferitole da LE.NI in data 13.07.2020, in ossequio ai principi di responsabilità degli operatori del settore, di autocontrollo e di tracciabilità sanciti dalla normativa comunitaria (Reg. CE n°178/2002) e recepiti dal d.lgs. 158/2006. Precisava inoltre che non vi poteva essere alcuna correlazione tra il latte conferito da LE.NI all'Antica Cascina alle ore 7.20 del 13.07.2020 e quello prelevato dagli agenti Ausl nel corso dell'ispezione del 14.07.2020 presso la stessa LE.NI srl, dal momento che i rispettivi campioni afferivano a mungiture avvenute in momenti diversi, e, pertanto, il fatto che gli esami effettuati sul campione del 14/7 avessero riscontrato la presenza dell'inibente lisozima anziché del CE, non avrebbe minato la legittimità della ordinanza impugnata in relazione al fatto oggetto di denunzia del 13/7.
-Con l'impugnata sentenza il Tribunale rigettava l'opposizione condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della ASL appellata.
-Avverso tale sentenza propongono appello il dott. AR e la Azienda LE.NI spiegando i seguenti motivi. A) Con il primo, impugnano il capo 5 della sentenza, per erronea desunzione dei fatti posti a base del giudizio ed erronea individuazione delle fonti di prova in relazione al thema decidendum. Lamentano specificamente che il primo Giudicante, nell'ambito dell'opera di ricostruzione ed accertamento dei fatti, avrebbe omesso la comprensione e valutazione di alcuni elementi fondamentali direttamente desunti dall'unica teste escussa VO. La teste, facendo riferimento generico al piano aziendale di autocontrollo, avrebbe descritto come avviene il conferimento del latte, chi partecipa alla procedura, chi esegue le operazioni di controllo, avendo dichiarato che sono i “casari”, cioè altri soggetti dipendenti terzi che ricevono il latte, alla mattina molto presto, quando la medesima non è ancora arrivata in azienda, da parte dei vari fornitori. Nondimeno, evidenziano gli appellanti che il verbale dell'AUSL di Forlì del giorno 15.07.2020 certifica, pacificamente, che gli accertatori non hanno assistito a nulla di quanto dichiarato dalla VO, ovvero consegna del latte, sversamento tramite tubo in cisterne del caseificio, campionatura del latte, ecc., e che gli stessi
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si erano limitati a riferire quanto loro dichiarato da una terza persona, per l'appunto la VO. Veniva perciò a mancare del tutto la prova in ordine alla dinamica del fatto, ovvero se il latte asseritamente raccolto fosse effettivamente quello fornito da LE.NI. B) Con il secondo profilo, escplicativo del primo, censurano gli appellanti la seconda parte del capo 5. Lamentano gli appellanti che il quantitativo di CE pari a 13,3 μg/Kg – inibente indicato per le mastiti degli ovini- pur non rappresentando un problema di sicurezza alimentare, non avrebbe trovato giustificazione, vista la completa assenza, presso l'allevamento, di prescrizioni di medicinali veterinari contenenti tale principio attivo ed in assenza della relativa registrazione sul registro dei trattamenti, come riscontrato nei controlli ufficiali del 14/07/2020 e del 21/07/2020 effettuati presso l'allevamento. Per cui, secondo gli appellanti, allorquando gli accertatori dell'AUSL di Forlì eseguirono la prima campionatura del latte, in data 15.07.2020, presso il Caseificio,
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