Corte d'Appello Torino, sentenza 02/08/2024, n. 726

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 02/08/2024, n. 726
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 726
Data del deposito : 2 agosto 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da: Dott. A G PRESIDENTE REL. Dott. M G RTI CONSIGLIERE Dott. R R CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1649/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elett.te dom. in Aosta, via Monte Vodice n. Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'A cui è rapp. e dif. per delega in atti. APPELLANTE

CONTRO (C.F. ), elett.te dom. in Aosta, via De Lostan n. 24, CP_1 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. V S da cui è rapp. e dif. per delega in atti. APPELLATA


CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
in via istruttoria, chiede l'ammissione di prova per interrogatorio a testi, sui seguenti capitoli: 1) “Vero che con riferimento all'immobile di esclusiva proprietà della signora (n. 183 CP_1 sub. 3 e 122 subb. 1 e 2, Fg. 41), nel corso dei lavori di ristrutturazione, nel 1993, il signor
[...] si è personalmente occupato, dell'apertura del varco di messa in comunicazione del fi Pt_2 con l'appartamento;
delle demolizioni delle tramezze;
dello smantellamento dei degli intonaci e dei serramenti interni esistenti, provvedendo altresì al loro smaltimento in discarica”;
2) “Vero che il signor si è occupato del trasporto di tutto il materiale edile (sabbia, ce- Pt_1 mento, mattoni, travi, ecc.) necessario all'impresa edile di costruzioni, del fu Per_1
, incaricata dei lavori, attese le ridotte dimensioni della strada di accesso alla casa”;
[...]
3) “Vero che il signor assava in cantiere ad aiutare nei lavori tutto il proprio tempo libe- Pt_1 ro, dal termine del pr o di lavoro, nei giorni feriali, e per l'intera giornata, nei festivi”;
4) “Vero che i lavori di ristrutturazione sono durati circa un anno e il signor ra quotidia- Pt_1 namente in cantiere”. Si indica a teste su tutti i capi il signor residente a Gignod. Tes_1
-1-
Chiede, altresì, che il Giudice Voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla signora , la produ- CP_1 zione di copia delle fatture, ricevute e pagamenti dei lavori di ristrutturazione d ile, Fg. 41 n. 183 sub. 3 e n. 122 subb. 1 e 2. Chiede, infine, ammettersi CTU diretta a stabilire se e in quale misura l'immobile, Fg. 41 n. 154, tuttora in regime di comunione dei beni, sia o meno comodamente divisibile, procedendo in caso positivo, alla redazione di un progetto di ripartizione in natura e, in caso negativo, all'accertamento del valore dello stesso ai fini della sua vendita e/o assegnazione;
nonché accer- tati presso i competenti uffici, gli interventi di ristrutturazione e restauro eseguiti sull'immobile Fg. 41 n. 154, determinare il valore delle opere stesse e la quota da eventualmente rimborsare ai sensi dell'art. 192 c.c., al signor /o alla comunione;
nonché, accertato presso i compe- Pt_1 tenti uffici, gli interventi di ristrutturazione e restauro eseguiti sull'immobile di proprietà della si- gnora Tercinod (Fg. 41 n. 183 sub. 3 e n. 122 subb. 1 e 2) determinare il valore delle opere ese- guite, da rimborsare al signor /o alla comunione;
predisporre, determinate le restituzioni Pt_1
e i rimborsi dovuti, la quota a ciascuno pertoccante, stimati tutti i beni ricadenti nella comunione ivi compreso l'eventuale credito per i lavori di cui sopra, il progetto divisionale da sottoporre alle parti ai sensi dell'art. 789 c.p.c.;
nel merito: a) dichiarare lo scioglimento della comunione relativamente all'immobile sito in Gignod, Fraz. Vy n. 38, (Fg. 41 mapp. n. 154) acquistato in regime di comunione legale con il coniuge, e, previo espletamento di CTU diretta a stabilire se ed in quale misura il bene immobile cadente in comunione pro-indiviso sia o meno comodamente divisibile, provvedere, in caso positivo, alla redazione di un progetto di ripartizione in natura o, in caso contrario, all'accertamento del valore dello stesso ai fini della sua vendita e successiva ripartizione del ricavato;
b) accertato che la costruzione del fabbricato Fg. 41 mapp. nn. 183 sub. 3 e 122 subb. 1 e 2, di esclusiva proprietà della signora , è stato realizzato con i proventi dell'attività lavorativa CP_1 dell'attore nonché con la sua personale manodopera, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la signora a rimborsare al signor e somme da costui investite nella costruzione CP_1 Pt_1 del bene personale della convenuta e da quantificarsi in € 60.000,00, in subordine nella denegata ipotesi che il denaro impiegato sia ritenuto comune, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la signora a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per ese- CP_1 guire l'edificazione. c) nonché accertati presso i competenti uffici, gli interventi di ristrutturazione e restauro eseguiti sull'immobile Fg. 41 n. 154, nella denegata e non creduta ipotesi che il detto fabbricato sia ritenu- to di proprietà esclusiva della signora , determinare il valore delle opere stesse e la quo- CP_1 ta da eventualmente rimborsare ai se rt. 192 c.c., e per l'effetto dichiarare tenuta e con- dannare la signora a restituire al signor /o alla comunione le somme prelevate CP_1 Pt_1 dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.ma Corte, per le causali di cui in narrativa:
-2-
- confermare l'impugnata sentenza, per l'effetto rigettando l'appello proposto dal sig. Parte_3
[...]
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 26.7.2019 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Aosta la ex coniuge per ottenere lo scioglimento della comunione legale e la divi- CP_1 sione dei beni (mobili e immobili) ivi ricompresi nonché la condanna della convenuta al pagamen- to della somma di € 60.000,00= in relazione a lavori di ristrutturazione realizzati su di un immobile di sua esclusiva proprietà.
si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie, di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 348/2022, pubblicata in data 2 novembre 2022, il Tribunale di Aosta, all'esito dell'attività istruttoria esperita, ha respinto tutte le domande del onendo a suo carico le Pt_1 spese di lite e condannandolo, ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento in favore della convenuta della somma di € 1.500,00 =.
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2022 ha interposto appello avverso Parte_4 tale sentenza chiedendone la totale riforma sulla base dei motivi di cui infra.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza CP_1 di primo grado.
All'udienza del 27.9.2023, precisate le conclusioni definitive, la Corte assumeva la causa in deci- sione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE Come si è accennato in narrativa, ha chiesto al Tribunale di provvedere alla divi- Parte_4 sione dei beni già facenti parte della comunione legale con la ex coniuge , com- CP_1 prendente immobile sito in Gignod, Fraz. Vy n. 38, (Fg. 41 mapp. n. 154), beni mobili e valori mobiliari, acquisti, proventi, frutti e quant'altro sussistente al momento dello scioglimento della comunione legale.
Deducendo di avere egli provveduto con proprio denaro e propria opera a ristrutturare un immobi- le di esclusiva proprietà della convenuta, ne ha chiesto la condanna al pagamento della comples- siva somma di € 60.000,00=.
A tal fine -premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario con la convenuta il 10.3.1991 in regime di patrimoniale di comunione dei beni e di essere la cessazione degli effetti civili del matrimonio stata pronunciata con sentenza n. 26/2015- deduceva, in particolare:
-3-
- di essere proprietario pro indiviso, in forza di atto di compravendita del 19.9.2002 dell'immobile sito in Gignod, Fraz. Vy (C.F. F. 41, mapp. 154, Cat. A/3, Cl U, Cons. 4 vani, R.C. 395,09=) già costituente la casa familiare assegnata, unitamente a tutti i mo- bili e gli arredi, parimenti comuni, alla convenuta in sede di separazione;

- di essere i coniugi intestatari o cointestatari di autovetture Honda Stream Tg. BV455Y e Suzuki Swift Tg. DE1222R e di Tg. DG790TD;
Controparte_2
- di essere la convenuta intestataria di vari rapporti bancari e di una polizza vita;

- di essere state utilizzate somme prelevate dal patrimonio comune per finalità diverse da quelle previste dall'art. 186 c.c. al fine di procedere alla ristrutturazione, consistente nella trasformazione di un deposito/fienile in civile abitazione, di fabbricato di proprietà esclu- siva della convenuta;

- di essere il valore dei relativi lavori era pari a circa € 60.000,00=, tenuto conto delle spe- se relative ai materiali utilizzati nonché della manodopera impiegata prestata direttamen- te dall'attore.
ha contestato che l'immobile oggetto della domanda di divisione facesse parte CP_1 della comunione essendole stato indirettamente donato dal padre, , che le aveva Controparte_3 fornito la provvista per l'acquisto mentre ha contestato esservi pr l quantum del credito di circa € 60.000,00= fatto valere dall'attore.
Il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree con argomentazioni così sintetizzabili.
Quanto alla domanda di accertamento del credito restitutorio delle somme impiegate dall'attore nei lavori di ristrutturazione inerenti all'immobile di esclusiva proprietà della convenuta, ha ritenu- to che il non avesse indicato né documentato l'esborso delle somme asseritamente in- Pt_1 vestite, provenienti dal proprio patrimonio ovvero da quello comune, e poi confluite per i lavori di ristrutturazione atteso che il doc. 6, su cui si fondava la pretesa di ottenere il pagamento della somma di € 60.000,00=, era semplicemente una valutazione del valore del diverso immobile (F. 41, mappale 154), acquistato dalla convenuta.
Inoltre, la modesta attività di carpenteria e trasporto dei materiali in loco svolta dall'attore era piuttosto ascrivibile all'ordinario dovere di contribuzione ai bisogni e agli interessi familiari posto che, tale immobile, era stato destinato per circa un decennio ad abitazione di tutta la famiglia.
Ha, con riferimento alla domanda di divisione dell'immobile in Fraz. Vy di Gignod (fg. 41 mappale 154), acquistato dalla convenuta in costanza di matrimonio, ritenuto che lo stesso non fosse mai caduto in comunione in quanto pagato dalla convenuta interamente tramite il denaro del padre e, quindi, oggetto di una donazione indiretta, come confermato dallo Controparte_3 stesso n sede di CTU dove aveva dato atto del fatto che la casa era stata acquistata per Pt_1 loro (i coniugi) dal suocero.
-4-
Ha, poi, rigettato l'eccezione di usucapione abbreviata formulata dall'attore atteso che non vi era alcun titolo in suo favore ed egli aveva semplicemente convissuto nell'immobile unitamente alla propria famiglia nella consapevolezza che il bene era stato oggetto di donazione indiretta da par- te del suocero.
Quanto alla divisione del patrimonio mobiliare, era emerso in esito all'istruttoria ed alla CTU che l'attore aveva trattenuto beni per un valore ben maggiore di quello corrispondente alla propria quota così residuando, piuttosto, un credito a favore della convenuta- per il quale però non era stata formulata alcuna domanda.
Il Tribunale ha -infine- ritenuto che la condotta processuale tenuta dall'attore integrasse una vio- lazione dei doveri di cui all'art. 88, primo comma, c.p.c. meritevole di sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Infatti, il dapprima aveva dichiarato la propria disponibilità ad aderire alla Pt_1 proposta conciliativa fo al CTU -residuando quale unico punto di divergenza la ripartizio- ne delle spese di consulenza- e, successivamente, sebbene la convenuta avesse accettato di dimidiare anche le suddette spese, aveva rifiutato la proposta revocando così la disponibilità già espressa in sede di operazioni peritali.
Appello Primo motivo: La sentenza di primo grado viene censurata (p. 6 e segg.) per aver omesso di indicare quali fossero gli elementi che hanno portato il Tribunale a ritenere modesta l'attività e modesti gli apporti lavorativi dell'appellante nella ristrutturazione dell'immobile pacificamente di proprietà esclusiva dell'appellata, essendosi ella limitata ad affermare, senza provarlo, che gli interventi di ristrutturazione erano stati realizzati da suo padre . Controparte_3
Trattandosi di opere risalenti a circa 30 anni, non gli era stato possibile reperire la documenta- zione bancaria ed avendo fornito un principio di prova circa la realizzazione dei suddetti lavori- stante la concessione edilizia prodotta n. 60/92 del 25.08.1993- il Tribunale avrebbe potuto, in virtù del principio di vicinanza alla prova, ordinare all'appellata di esibire la documentazione in suo possesso (in specie le fatture afferenti l'esecuzione dei lavori) o comunque ammettere la prova orale dedotta ovvero licenziare la richiesta CTU al fine di quantificare l'entità ed i costi dei lavori eseguiti.
Il ensura, poi, l'affermazione del Tribunale secondo la quale si sarebbe trattato di “mo- Pt_1 desti apporti lavorativi”: un vano non abitabile destinato a fienile era stato trasformato in civile abitazione con la realizzazione di opere murarie, degli impianti termico, idrico, elettrico, dei ser- ramenti, delle pavimentazioni e di ogni altro accessorio.
Egli aveva provveduto agli scassi, al trasporto in cantiere del materiale con piccoli mezzi essendo la strada di accesso inadeguata al transito di grossi mezzi, al trasporto in discarica dei detriti, ad eseguire le tracce per la posa delle tubazioni, e ad ogni altro lavoro di manovalanza coadiuvando l'impresa presente in cantiere, con un notevole risparmio di spesa.
-5-
Deduce, poi, che -contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- il proprio apporto materiale ed economico non poteva essere annoverato tra i doveri di “ordinaria contribuzione” previsti in co- stanza di matrimonio che devono rispondere ai canoni della proporzionalità ed adeguatezza.
Il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, quantificare l'importo dei lavori effettuati per poi veri- ficarne la proporzionalità e adeguatezza rispetto alle rispettive sostanze dei coniugi tenuto conto che esso appellante aveva uno stipendio € 1.300,00=/1.500,00= al mese.
Le spese sostenute supererebbero, per la loro entità, il normale dovere di contribuzione e sareb- bero andate oltre i limiti di proporzione e adeguatezza rispetto al proprio reddito, con il suo con- seguente diritto al rimborso, in particolare in quanto vi sarebbe stato un ingiustificato arricchimen- to della ed all'appellante competerebbe “un diritto quantificabile, in assenza di prova CP_1 contraria, nella metà dell'importo sostenuto a vantaggio del bene non facente parte della comu- nione, importo che in assenza delle pezze giustificative, nella sola disponibilità della convenuta, avrebbe potuto, e dovuto, essere determinato, in entrambi casi, in sede di CTU con un computo metrico estimativo”.
In particolare, dal 2003, dismessa la casa dalla famiglia, la , per circa vent'anni, avrebbe CP_1 infatti beneficiato in via esclusiva dei proventi derivanti dalla locazione del bene non facente parte della comunione.
In assenza di prova del preteso apporto economico da parte del padre dell'appellata dovrebbe desumersi che i lavori vennero pagati dai coniugi con i proventi del loro lavoro ed il Parte_5 rebbe quindi creditore della metà del valore dei materiali e della manodopera impie struzione dell'immobile di esclusiva proprietà della , ovvero dell'incremento di valore per CP_1 effetto delle migliorie e addizioni apportate che, in assenza delle fatture non prodotte dalla con- venuta pur essendo nella sua disponibilità, contestata la quantificazione effettuata dall'appellante, ben avrebbe potuto essere determinato con un computo metrico estimativo.
L'appellata contesta la fondatezza del motivo, deducendo che il doc. 6, offerto come prova del credito dall'appellante, altro non sia che la stima del valore dell'immobile compiuta da un'agenzia immobiliare e nulla dimostrerebbe in ordine alle somme impiegate per il pagamento dei lavori di ristrutturazione. Analogamente priva di valore probatorio, sarebbe poi la concessione edilizia n. 60/92 del 25.8.1993 avente ad oggetto immobili diversi (F. 41, mappali 138/3 e 152/1/2) da quelli sui quali sono intervenuti i lavori di ristrutturazione (F. 41, mappale 183, sub 3, e 122 subb. 1 e 2).
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
In primo luogo, è opportuno precisare che la prospettazione contenuta nell'atto di citazione intro- duttivo del giudizio di primo grado era sul punto stata la seguente:
-6- 5. La signora sarà inoltre tenuta a rimborsare al signor ovvero in favore CP_1 Pt_1 della comunione, le somme prelevate ed utilizzate per la ristrutturazione del fabbricato di sua esclusiva proprietà sito in Gignod, Fraz. Vy distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune al Fg. 41mapp. nn. 183 sub. 3 e 122 subb. 1 e 2, giusta concessione edilizia n. 60/92 del 25.8.1993 (doc. 5). Per procedere alla ristrutturazione e sistemazione interna di una porzione del detto fabbricato, consistita nella trasformazione di un deposito/fienile in civile abitazione, sono state utilizzate somme prelevate dal patrimonio comune per finalità diverse dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c.. Il tutto senza contare che in realtà il denaro proveniva dall'attore, posto che all'epoca della ristrut- turazione la signora era priva di occupazione, oltre che con apporto di lavoro proprio. Il conto delle opere effettuate è pari a circa € 60.000,00 (doc. 6) e la convenuta sarà tenuta a rimborsare il predetto importo, o il diverso accertando in corso di causa, tenuto conto che al co- niuge compete un diritto di credito, quantomeno relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati dall'altro nella costruzione.
Con le seguenti precisazioni contenute a p. 7 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.:
Le opere realizzate sul detto bene sono state realizzate con il lavoro personale del che Pt_1 ha eseguito una serie di lavori in proprio o aiutato le maestranze di volta in volta i e. I lavori sono stati pagati con i proventi della propria attività lavorativa o, a tutto voler concedere, con denaro comune per fini diversi dall'estinzione di obbligazioni gravanti sulla comunione. Il bene poi ha subito per effetto dell'integrale ristrutturazione un notevole incremento di valore di cui la sola ad avvantaggiarsene è stata la signora . CP_1
Quanto all'opera personalmente prestata, il motivo è in fatto di estrema genericità in quanto indi- ca delle categorie di opere, ma senza che vi siano concreti elementi utili a determinarne l'entità e ciò vale a maggior ragione in quanto lo stesso appellante ha, come si è visto, fondato il proprio credito sul proprio lavoro personale consistito nell'eseguire “una serie di lavori in proprio o aiutato le maestranze di volta in volta interessate” senza che sia dato esattamente di distinguere le due ipotesi e le attività in concreto svolte da lui e dall'impresa incaricata dei lavori.

Inoltre, quanto alle prove testimoniali dedotte il motivo è inammissibile perché sul punto il Tribu- nale si era pronunciato con ordinanza 15 maggio 2020 ammettendo soltanto parte delle prove dedotte dalle parti: l'appellante avrebbe, quindi, dovuto prendere in considerazione e censurare nell'ambito del motivo tale provvedimento e non limitarsi ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale dedotta.
La ha contestato la prospettazione avversaria e non vi è comunque un'univoca ammis- CP_1 sio rte sua in merito alle attività che il vrebbe svolto, per cui per la ragione ap- Pt_1 pena indicata le prove testimoniali dedotte non sono utili ad integrarne la prospettazione, così come non è utile l'elemento rappresentato dalla concessione edilizia: premesso che pacificamen-
-7-
te i lavori di ristrutturazione vennero affidati ad un'impresa con cui il vrebbe collaborato, Pt_1 essa nulla dice in merito a quanto fatto da quest'ultimo.
Allo stesso modo, non è utile il documento “01. valutazione e stima di lavori eseguiti” prodotto in sede di gravame perché, pur facendo parte del doc. 06 prodotto in primo grado, non era stato allegato.
Esso consiste, infatti, in una stima della differenza tra il valore dell'immobile ristrutturato e quello ante ristrutturazione, che sarebbe pari ad € 60.000,00=, somma asseritamente corrispondente “al più probabile valore dei lavori”, ma non contiene alcun concreto e specifico elemento né a propo- sito dei lavori realizzati né, tantomeno, a proposito di quanto il avrebbe fatto personal- Pt_1 mente, per cui da tale documento nulla è dato di desumere ai fini nteressano.
In difetto di una precisa ricostruzione delle opere realizzate o direttamente dal d in col- Pt_1 laborazione con l'impresa incaricata della ristrutturazione del fabbricato -che l ha con- CP_1 testato- una eventuale CTU (e la redazione di un computo metrico estimativo) avrebbe avuto natura meramente esplorativa per accertare circostanze di cui il vrebbe dovuto preven- Pt_1 tivamente fornire la dimostrazione.
Quanto al profilo attinente ai pagamenti asseritamente da lui fatti, come si è visto a p. 7 dell'atto di appello questi ha affermato di non essere, vista la risalenza delle opere “più in grado di reperire la documentazione bancaria neppure dall'istituto di credito”, il che presuppone trattarsi di paga- menti da lui eseguiti tramite rapporti bancari di sua pertinenza, non essendovi nel motivo alcuna diversa indicazione.
Ne consegue che dichiaratamente l'appellante si è affermato non in grado di dimostrare i paga- menti che vorrebbe ripetere, con la conseguente infondatezza, anche per tale profilo, della sua pretesa.
Infine, in difetto della prova dei pagamenti asseritamente fatti dall'appellante all'impresa che rea- lizzò le opere in questione l'esibizione delle relative fatture era comunque irrilevante.
Resta da sottolineare come l'onere della prova dei presupposti di fatto delle sue domande gra- vasse sull'attore che ha richiamato in modo del tutto improprio il principio di vicinanza Pt_1 della prova prete sostanza di ribaltare il relativo onere sulla , che non era affat- CP_1 to gravata dall'onere di dimostrare chi avesse pagato dette opere.
Secondo motivo: l'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la casa coniugale, acquistata dalla convenuta in costanza di matrimonio, non facesse parte del patrimo- nio comune poiché oggetto di donazione (indiretta) da parte del padre della . CP_1
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Rileva l'appellante che con atto del 19 settembre 2002 ella aveva acquistato da CP_4 l'immobile ed aveva ricevuto per donazione dal proprio padre, Controparte_5 ni.
Aveva prodotto contabile di bonifico del 20 maggio 2002 di € 71.500,00= da parte di Parte_6
in favore di il quale, escusso come testimone, aveva dichiarato: “[…] prima
[...] CP_4 dell'atto notarile ho stipulato con una scrittura che non è più nella mia disponibili- Controparte_3 tà, redatta dal geom. avente ad oggetto la vendita della casa e del terreno;
il Persona_2 corrispettivo della ven gato da mediante bonifico bancario […] di Controparte_3 cui non ricordo l'importo;
riconosco l'importo di euro 71.500,00 visionando l'estratto conto della banca Banca San Paolo in atti intestato a che mi viene esibito;”. Controparte_3

Secondo l'appellante non vi sarebbe prova del collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità e del fatto che, anche a voler ritenere la provvista proveniente dal padre, essa abbia concretato una donazione indiretta, o che, al contra- rio, questa fosse invece voluta in favore della coppia per le necessità della famiglia, proprio in considerazione dello strumento utilizzato.
Con lo stesso atto il padre aveva formalmente donato alla figlia determinati beni escludendoli, così, dal regime patrimoniale della famiglia e se egli avesse voluto escludere anche l'immobile in questione “ben avrebbe potuto procedere con l'intestazione a sé del bene per poi procedere con la donazione, oppure ben avrebbe potuto far dare atto, essendo presente all'atto, che il prezzo era stato da lui pagato”.
Nell'atto, invece, non vi sarebbe stata enunciazione della liberalità né risulterebbe acquisita la prova del collegamento teleologico con essa.
Inoltre, il bonifico prodotto sarebbe d'importo diverso e maggiore rispetto a quello indicato come corrispettivo nell'atto citato “proprio in considerazione della circostanza che l'acquisto, come as- serito dal teste, avrebbe dovuto avvenire in favore di ”. Controparte_3
Fermo quanto precede, nel caso di specie, la provenienza del denaro, risulta ai fini della deliba- zione circa l'inclusione, o meno, del bene nel regime della comunione legale, irrilevante in quanto l'asserita donataria ha scelto, autonomamente, di cointestare il bene anche al coniuge, ricorrendo
- in tale eventualità - un'ipotesi di donazione indiretta, eseguita mediante rinuncia abdicativa, pro quota, al diritto di proprietà esclusiva del bene”.
Rileva, infatti, l'appellante che l'atto di acquisto 19 settembre 2002 venne trascritto in favore della comunione legale ed anche l'intestazione catastale avvenne a nome tanto della che CP_1 suo.
All'udienza presidenziale della causa di separazione personale del 23 novembre 2010, la Terci- nod aveva affermato, sottoscrivendone la relativa dichiarazione “La casa coniugale è di proprietà
-9- comune con mio marito.”, riconoscendone la comproprietà del bene ed anche nelle condizioni di separazione precisate congiuntamente all'udienza del 14 dicembre 2010 le parti avevano stabilito che “la casa familiare in comproprietà tra i coniugi rimarrà assegnata a favore della moglie
[...]
e dei figli;”, con successiva trascrizione a favore della e contro il CP_6 CP_1 Pt_1
Tutto ciò sarebbe stato ultroneo ove la fosse stata e si fosse ritenuta proprietaria esclu- CP_1 siva del bene e le sue dichiarazioni avrebbero valore confessorio e confermerebbero essersi verificata una donazione in favore del coniuge, mediante rinuncia abdicativa poiché “La dismis- sione del diritto mediante cointestazione al coniuge della casa familiare è qualificabile come do- nazione indiretta essendosi di fronte ad una rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà”.
L'appellata rileva, per contro, che la natura di donazione indiretta trova conferma nella dichiara- zione del venditore di aver ricevuto il prezzo da , padre CP_4 Controparte_3 dell'odierna appellata.
Evidenzia, poi, che l'indicazione del regime patrimoniale dei coniugi nella nota di trascrizione di un atto nel Registro immobiliare è prevista pena irricevibilità dell'atto sicché, nel caso di specie, alcuna valenza probatoria potrebbe essere riconosciuta alla cointestazione dell'immobile nella nota di trascrizione.
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
In primo luogo, l'atto del 19 settembre 2002 contiene (a) una formale donazione dal padre
[...]
alla figlia di tre terreni nonché (b) una compravendita da Controparte_5 CP_1 [...]
ggetto di causa e, come si è visto, escusso qua CP_4 CP_1 stimone il venditore ha dichiarato di essere il corrispettivo della vendita stato pagato da
[...]
mediante bonifico bancario di € 71.500,00=. CP_3
In termini generali, com'è noto si verifica una donazione indiretta immobiliare nel caso in cui una persona paghi al venditore, con denaro proprio, il prezzo di un immobile che risulti acquistato da altri (v. ad es. Cass. 23.12.1992, n.13630) e ciò anche nel caso in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relati- vo prezzo e sostituisca a sè, nella stipulazione del definitivo con il promittente venditore, il desti- natario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intesta- tario dello stesso (v. Cass. 16.3.2004, n. 5333).
Nel caso di specie, ha riferito di aver stipulato una scrittura privata (N.B.: di ignoto CP_4 contenuto) con relativamente all'immobile oggetto del motivo, che è poi stato Controparte_3 venduto a gamento del prezzo da parte del secondo: a fronte di tale chiara CP_1 ricostruzione il fatto che abbia disposto un bonifico di importo superiore al corri- Controparte_3 spettivo indicato nel contratto (N.B.: ove di dà atto del fatto che il pagamento era già avvenuto in precedenza) non è determinante perché del tutto verosimilmente dipendente da ragioni di tipo fiscale e non essendovi dubbio in merito al collegamento con l'acquisto dell'immobile.
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Sonia Tercinod è quindi divenuta proprietaria di un immobile il cui corrispettivo è stato pagato da un terzo e la vendita è stata fatta a lei e non anche al che all'atto non ha neppure parte- Pt_1 cipato.
Ciò posto, da un lato nell'ambito della compravendita non era affatto necessario che il solvens facesse presente di aver pagato il prezzo per spirito di liberalità ed, anzi, neppure avrebbe potuto farlo non essendo parte di tale contratto.
D'altro canto, lo spirito di liberalità di si desume dal fatto che nello stesso atto Controparte_3 egli ha donato alla figlia dei beni propri (dei terreni) e se ha pagato lui il prezzo degli immobili da lei acquistati da deve ragionevolmente ritenersi che lo abbia fatto con il medesimo CP_4 animus ed il diverso strumento utilizzato rispetto alla donazione diretta si spiega agevolmente con il fatto che egli non era proprietario dell'immobile e non avrebbe evidentemente avuto alcun senso (comportando ciò due atti traslativi, con i relativi oneri anche fiscali) che egli lo acquistasse per poi donarlo alla figlia, per cui la finalità liberale è stata quindi attuata in modo indiretto attra- verso uno strumento che ha realizzato il medesimo risultato.
Come si è visto, il prezzo è stato pagato dal padre dell'appellata direttamente al venditore, per cui è evidente il nesso funzionale tra il denaro e l'acquisto dell'immobile.
E' opportuno ora precisare che in tema di comunione legale dei coniugi la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c. (secondo cui sono beni personali i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto, tra l'altro di dona- zione ove non siano attribuiti alla comunione) senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro co- niuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c. c., trattandosi di disposizione non richiamate (in tal senso, v. Cass. 16.7.2021, n. 20336 e Cass.5.6.2013, n. 14197).
Ciò posto, in termini generali la proprietà si trasferisce per effetto del relativo atto di acquisto mentre la sua trascrizione ha soltanto la diversa finalità di renderlo opponibile ai terzi: nel caso di specie la trascrizione in favore della comunione è dipesa dal fatto che l'atto di acquisto della
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era formalmente una compravendita e non una donazione e che nello stesso si dava atto Pt_6 sistenza del regime di comunione legale con il Pt_1
Da un lato, trattandosi di donazione indiretta, deve trovare applicazione il principio appena ri- chiamato ma, dal punto di vista formale, era preminente -in funzione delle modalità della trascri- zione in presenza di un regime di comunione legale- il fatto che si trattasse di una compravendita e non di una donazione ed analoghe considerazioni valgono in merito alla voltura catastale.
Le altre circostanze richiamate dall'appellante sono irrilevanti in quanto si tratta di dichiarazioni che esprimono una mera opinione della in merito alla proprietà dell'immobile (che rap- CP_1
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presentava non un fatto, ma una qualificazione giuridica) e non -a fronte del contenuto dell'atto di compravendita e delle circostanze di cui si è detto- la sua univoca e chiara volontà di porre in essere un atto abdicativo che avesse per effetto la realizzazione di una donazione indiretta in favore del Pt_1
A fronte di tale conclusione, il dedotto difetto di motivazione è in concreto irrilevante dovendo comunque la questione essere decisa dalla Corte adita non trattandosi di ipotesi di rimessione in primo grado ex art. 353 o 354 c.p.c..

Terzo motivo: la sentenza di primo grado viene censurata per aver respinto l'eccezione di usu- capione abbreviata per difetto di titolo in capo al Pt_1
L'appellante aveva invocato l'intervenuta usucapione ex art 1159 c.c. essendo egli possessore di buona fede sulla base di titolo trascritto e idoneo al trasferimento della proprietà in suo favore.
Il Tribunale avrebbe, invece, erroneamente ritenuto l'infondatezza dell'eccezione per difetto di titolo in capo all'attore che avrebbe semplicemente convissuto nell'immobile con il coniuge nella consapevolezza del fatto che esso aveva costituito oggetto di donazione indiretta da parte del padre della convenuta in favore della figlia.
Secondo l'appellante tale conclusione sarebbe erronea poiché ex art. 177, lett. a), c.c., rientrano nella comunione legale gli acquisti verificatisi in costanza di matrimonio e ancorché compiuti da uno solo dei coniugi, per cui la compravendita del 19 settembre 2002 costituirebbe “titolo idoneo” anche per esso appellante.
Dal momento dell'acquisto e della sua trascrizione in favore della comunione l'appellante ne avrebbe acquistato il possesso in base a titolo idoneo iniziando a comportarsi quale composses- sore attraverso una serie di concrete attività sul bene (ad esempio attraverso l'annotazione cata- stale, il pagamento delle imposte dominicali, l'assunzione di decisioni amministrative), inequivo- cabilmente corrispondenti all'esercizio uti dominus.
L'ininterrotto possesso esercitato per il compimento del tempus ad usucapionem porterebbe a ritenere perfezionata la fattispecie legale acquisitiva di cui all'art. 1159 c.c. non essendo discutibi- le il possesso di buona fede.
Anche tale motivo è infondato.
Come si è detto, il non ha alcun titolo perché acquirente è stata la sola ed il Pt_1 CP_1 bene non rientrava unione, per cui il non può vantare alcun tit tratto Pt_1 idoneo al trasferimento della proprietà ed, in difetto di tale condizione, la trascrizione è irrilevante ai fini che ora interessano.
Il tutto in forza delle considerazioni già svolte.
-12- Quarto motivo: Il Tribunale non avrebbe pronunciato sui rimborsi e sulle altre indennità ex art. 1150 c.c. in relazione ai lavori di ristrutturazione realizzati dall'appellante nella casa familiare non avendo, parte appellata, fornito prova del fatto che gli stessi fossero stati eseguiti dal padre della
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L'appellata, oltre a rilevare l'infondatezza del motivo, eccepisce la novità della domanda già in primo grado e quindi la sua inammissibilità anche in appello.
Il motivo è infondato.
Infatti, come desumibile sia dall'atto di citazione, che dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. che dalle conclusioni definitive formulate dal in merito all'immobile che l'attore riteneva esse- Pt_1 re caduto in comunione legale (cioè, quello oggetto del motivo in esame) vi era la sola domanda di divisione, per cui il Tribunale non è affatto incorso nella lamentata omessa pronuncia.
Quinto motivo: l'appellante si duole della condanna ex art. 96 c.p.c., assumendo di non aver agito con mala fede o colpa grave e che, la sua disponibilità a conciliare era riferita soltanto ai beni mobili e non anche agli immobili sicché, resosi conto che la proposta di conciliazione avan- zata avrebbe riguardato l'intera materia del contendere, non poteva confermare l'assenso inizial- mente prestato.
Il motivo è fondato: da un lato, l'azione del non poteva essere considerata temeraria Pt_1 avendo richiesto comunque una serie di attività istruttorie e d'altro canto la condanna non può essere giustificata dalla mancata accettazione della proposta conciliativa: in accoglimento di tale motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado va eliminata la sua condan- na al pagamento della somma di € 1.500,00=.
Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante (l'accoglimento di tale ultimo motivo non giustifica una parziale compensazione) e vengono liquidate nel seguente modo se- condo quanto previsto dal D.M. 13.8.2022, n. 147 tenuto conto di un valore del decisum compre- so nello scaglione di valore indeterminabile:
✓ Fase di studio: € 2.000,00=;

✓ Fase introduttiva: € 1.400,00=;

✓ Fase decisoria: € 3.400,00=.
Nel corso del giudizio d'appello non è stata svolta un'autonoma fase istruttoria o di trattazione e le attività difensive relative alla valutazione del materiale acquisito in primo grado vengono ad essere assorbite da quelle attinenti alle altre fasi.
Il totale è di € 6.800,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa. Dagli atti non risultano spese vive documentate.
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