Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2024, n. 1034
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Testo completo
N. R.G. 874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 381/24 del Tribunale di Varese, est. Dott.ssa G. Manzo, decisa il 18/11/24 e promossa
DA
ET EF (c.f. [...]), nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Grazia Davoli del Foro di Varese, con studio in Varese, Via Cavour n. 36 ove è elettivamente domiciliato, giusta procura depositata telematicamente in uno al ricorso di primo grado e inserita nel fascicolo del grado medesimo
APPELLANTE
CONTRO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE (c.f. 97900660586), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato presso i cui uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da foglio di pc del 16/10/24:
“In principalità: in accoglimento dell'appello spiegato e in riforma della sentenza di primo grado n. 381\2024 resa dal Tribunale di Varese: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 446/2017 e per l'effetto annullarla in toto.
In subordine: ridurre l'importo per sanzioni amministrative in ragione di quanto esposto in narrativa e nel merito e qui richiamate.
In ogni caso con rifusione di spese e competenze di lite, comprensivi del contributo unificato per euro 1.138,00 e il rimborso forfetario ex art.13 comma 10 della legge 247/2012 (G.U. n.15 del 18.01.2013).
In via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado, con riferimento ai soggetti non già sentiti dinanzi al Tribunale e alla produzione documentale richiesta.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare le domande avversarie con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 381/24 rigettava - ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente (€ 10.000,00, oltre accessori di legge) - l'opposizione ex lege n. 689/81 proposta da TR FA avverso l'ordinanza ingiunzione n. 446/17, emessa il 29/9/17 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese, con cui era stato richiesto al predetto TR, quale Presidente del CdA e legale rappresentante di “RO et ES Associazione Sportiva Dilettantistica” ed a questa ultima, quale soggetto obbligato in solido, il pagamento dell'importo complessivo di € 232.332,64 a titolo di sanzioni amministrative per (pretese) violazioni in materia di lavoro concernenti l'impiego nel periodo 1/1/08-12/2/09 di trenta collaboratori, ritenuti subordinati, in forza del verbale unico di accertamento dell'Inps n. 000305118/DDL del 28/11/2012, secondo cui tali lavoratori avevano svolto
“attività lavorativa di tipo professionale in favore dell'associazione polisportiva…con cui stipulavano lettere di incarico tecnico sportivo (in atti)…in attuazione delle quali operavano con le seguenti modalità tipiche di un rapporto di lavoro subordinato”, occupandosi “esclusivamente di seguire la clientela della palestra in qualità di istruttori di nuoto o di fitness, assistenti bagnanti, assistenza bambini nuoto, addetti alla reception, svolgendo attività di tipo professionale in quanto caratterizzata da abitualità, ossia stabilità e ripetitività, elementi che… escludono la ascrivibilità dei compensi ad essi correlati alla categoria dei cosiddetti “redditi diversi” (così verbale ispettivo).
Il giudice a quo, richiamati i fatti di causa e le rispettive difese, la giurisprudenza di legittimità in materia, il disposto dell'art. 67,1^ comma TUIR all'esito della norma di interpretazione autentica (art. 35 d.l. n. 297/08, convertito nella legge n. 14/09), in virtù del quale sono “riconducibili alla fattispecie in esame non soltanto le attività di pratica diretta della disciplina sportiva dilettantistica, ma anche tutte le altre attività preparatorie, di formazione, di assistenza alla pratica dello sport dilettantistico - anche se non direttamente finalizzate alla partecipazione ad un evento sportivo o ad una manifestazione dilettantistica specifica - purché collegate causalmente all'esercizio di un'attività sportiva dilettantistica”, nonché le numerose deposizioni raccolte in giudizio, affermava quanto segue: “In primo luogo, è risultato, quanto alla modalità di reclutamento del personale, che l'associazione RO et ES, più o meno all'inizio di ogni anno scolastico, pertanto con periodo dalla stessa autonomamente individuato, recepiva da parte dei prestatori le rispettive disponibilità orarie per l'attività lavorativa che sarebbe dagli stessi stata resa nel corso dell'anno (in qualità di istruttori nuoto, bagnini, ecc.), garantendo, nella predisposizione dell'orario corsi e, in generale, nel piano dell'offerta di attività e servizi, il rispetto dei rammostrati “desiderata”;
in secondo luogo, se da un lato è emersa una certa autogestione dei lavoratori circa le sostituzioni in caso di assenze, risulta parimenti dimostrato in giudizio che il responsabile Veronese dovesse essere regolarmente e tempestivamente informato dell'assenza del lavoratore e della sua disposta
(o da disporsi) sostituzione;
in terzo luogo, per quanto concerne il pagamento del corrispettivo, è emerso pressoché univocamente che fosse previsto un importo fisso di sei/sette euro all'ora e che i lavoratori venissero pagati mensilmente in base alle ore complessive di lavoro svolte.
Fatte tali precisazioni, rappresenta altresì circostanza rilevante - ed anzi, a ben vedere, dirimente ai fini del decidere (sul punto si veda meglio infra)- il fatto che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio di cui nella fattispecie in esame è pacificamente investito (sul punto, ex plurimis, Cass. Civ. n. 2710/22 cit. ut supra), rappresentato dalla dimostrazione in giudizio della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dall'associazione RO et ES ed in relazione alla quale i lavoratori attinti dal verbale ispettivo rendevano le rispettive prestazioni.
Sul punto, infatti, occorre avere riguardo non tanto al mero dato formale né alla natura del soggetto (associazione/ società sportiva dilettantistica) né al corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la vita associativa, quanto piuttosto al dato sostanziale, concernente l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, della operatività in concreto delle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto. ……..
Ciò detto, va quindi evidenziato che nel caso di specie, contrariamente a quanto appena illustrato, dall'istruttoria espletata è emerso, in primo luogo, che le prestazioni rese dai lavoratori erano compensate in relazione al servizio reso in costanza di una vera e propria attività commerciale gestita dall'associazione RO et ES, trattandosi pacificamente di attività svolta con fine di lucro, non (soltanto) nell'ambito di un esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Sul punto, risulta difatti per tabulas che la RO et ES, nel periodo oggetto di accertamento, oltre ad effettuare, come da oggetto sociale, l'attività sportiva dilettantistica attraverso l'apporto delle squadre sportive di nuoto e pallacanestro, seguite da specifici allenatori (in quanto tali, pertanto, correttamente assoggettati al regime agevolato ex art. 67 TUIR - sul punto si veda la posizione del teste Colombo e tutte le sue dichiarazioni), offriva alla clientela la possibilità di avvalersi di varie tipologie di corsi in relazione ai quali i clienti pagavano regolarmente un corrispettivo, senza alcuna partecipazione degli stessi alla vita sociale dell'associazione e senza che i predetti fossero informati in ordine alla gestione dell'associazione, né prendessero in merito alcuna decisione, essendo meri avventori che fruivano dei servizi offerti.
Costituisce difatti elemento significativo, ai fini del vaglio che deve essere in questa sede condotto - volto ad accertare la sussistenza del diritto dell'odierno opponente, in qualità di rappresentante legale pro tempore della RO et ES, di fruire dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 67 TUIR - il fatto che non sia stata dimostrata in giudizio (alcun richiamo sul punto è emerso in sede istruttoria, come meglio si vedrà infra) la necessaria sussistenza del vincolo associativo tra prestatore e associazione sportiva dilettantistica, essendo, viceversa, emerso che le prestazioni lavorative rese da ciascun prestatore erano esclusivamente collegate all'assunzione di un preciso obbligo di natura individuale e personale, altresì contrattuale, derivante dalla sottoscrizione della relativa lettera di incarico.”
Il Tribunale di Varese riportava altresì, condividendola, la motivazione della Corte d'Appello di Milano della sentenza n. 112/24, che aveva confermato gli addebiti contributivi relativi ai medesimi fatti.
Passava, quindi, ad affrontare la questione della “riqualificazione” dei rapporti di collaborazione in questione (NT, De TI, SI e FO adibiti alla palestra;
AI, D'IN, AR e CA ad attività di reception;
i restanti ventidue lavoratori al settore nuoto), applicando il principio di diritto secondo cui nei casi in cui può essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'evidenza immediata della subordinazione - come era nel caso in esame
riguardo all'attività di istruttore di nuoto, di palestra, di assistenza alla vasca, ecc., - è lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari (cfr. Cass. n. 6114/98): “A ben vedere, nel caso di specie sono difatti pacificamente emersi quegli indici tipologici secondari che, esaminati nel loro