Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 179
CA Genova
Sentenza
11 febbraio 2025
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, presieduta dal Dott. IC Baudinelli. Le parti in causa sono un attore, che richiede il risarcimento di danni per responsabilità professionale di un notaio, e un convenuto, il notaio stesso, che chiede il rigetto dell'appello. L'attore sostiene di aver subito un danno economico a causa della mancata cancellazione di un'ipoteca su un immobile acquistato, nonostante avesse versato una somma per estinguerla. Il convenuto, invece, argomenta di aver adempiuto ai propri doveri professionali, avendo effettuato le necessarie visure ipotecarie.
La Corte, accogliendo il ricorso dell'attore, sottolinea che il notaio ha l'obbligo di informare e consigliare le parti riguardo alla veridicità delle dichiarazioni e alla sufficienza delle somme versate per l'estinzione di ipoteche. La Corte evidenzia che, sebbene il notaio avesse effettuato le visure, non ha avvertito l'attore della insufficienza della somma versata per estinguere l'ipoteca, configurando così una responsabilità professionale. Pertanto, il notaio è condannato a risarcire l'attore per l'importo di € 23.949,46, oltre interessi e rivalutazione. La Corte stabilisce anche la condanna alle spese legali a carico del convenuto.
La Corte, accogliendo il ricorso dell'attore, sottolinea che il notaio ha l'obbligo di informare e consigliare le parti riguardo alla veridicità delle dichiarazioni e alla sufficienza delle somme versate per l'estinzione di ipoteche. La Corte evidenzia che, sebbene il notaio avesse effettuato le visure, non ha avvertito l'attore della insufficienza della somma versata per estinguere l'ipoteca, configurando così una responsabilità professionale. Pertanto, il notaio è condannato a risarcire l'attore per l'importo di € 23.949,46, oltre interessi e rivalutazione. La Corte stabilisce anche la condanna alle spese legali a carico del convenuto.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. CC Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 825/2023 R.G. promossa da
RA AN (COD. FISC: [...]) nato in MESSINA (ME) il
04/04/1973 - elettivamente domiciliato presso il difensore in C/O AVV. MICHELE DI
PIETRO VIA ASSAROTTI 10/12 GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti TREVIA
ROBERTO e CERCIELLO CLAUDIA;
attore in riassunzione nei confronti di
DI UC (COD. FISC. [...]) nato in ROMA (RM) il 19/12/1968 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIALE REGINA MARGHERITA, 278
00198 ROMA - rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO MARCO convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione RA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in ottemperanza alle disposizioni emesse dalla Suprema Corte di
Cassazione di Roma, Sezione Terza Civile, con la Ordinanza Numero Registro Generale
25379/2021; Numero Sezionale 2704/2023; Numero di Raccolta Generale 23718/2023;
1
emessa il 12 luglio 2023 e pubblicata il 3 Agosto 2023, in totale riforma della sentenza n.
375/2021 emessa dalla Corte di Appello di Genova, Sezione I Civile, il 24 marzo 2021, pubblicata il 29 marzo 2021 resa nella vertenza n. 895/2018 R.G.; e, con essa, in parziale riforma della sentenza n. 175/2018 emessa dal Tribunale Civile di Imperia il 16 marzo
2018 depositata in Cancelleria il giorno stesso, resa nella causa n. 2548/2014 R.G. e accogliere le seguenti Conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa, se del caso, l'ammissione delle prove per testimoni dedotte e capitolate nella II memoria ex art. 183 c.p.c. del 01.04.2015 e ritrascritte e riportate nell'atto di appello del 28 agosto 2018, condannare il convenuto Dott. Duccio ID, notaio in Ventimiglia, a corrispondere al conchiudente sig. RA AN, la somma di €
23.949,46, (euro ventitremilanovecentoquarantanove/quarantasei) ovvero la maggiore o minore somma in corso di causa accertanda e se più favorevole all'attore secondo equità, in ogni caso maggiorata degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo e della rivalutazione monetaria. Vinte le spese e gli onorari di causa relativi: al Giudizio di
Secondo Grado dinnanzi alla Corte di Appello di Genova;
al Giudizio di Legittimità dinnanzi alla Corte di Cassazione di Roma;
al Giudizio di Rinvio oggetto della presente valutazione”
Per il convenuto DI: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- In via principale: rigettare l'appello proposto dal RA AN nei confronti del notaio dott. Guido Duccio, con integrale conferma della sentenza impugnata e con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio”.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ordinanza della Cassazione: «… AN RA conveniva davanti al
Tribunale di Imperia il notaio Duccio ID, esponendo di aver acquistato tramite suo rogito un immobile in San IO della Cima gravato di ipoteca legale contro uno degli alienanti,
PE RU, in favore di LI ST S.p.A., e di essersi obbligato a pagare a quest'ultima una parte del prezzo complessivo, cioè euro 7000, proprio per estinguere l'ipoteca. In seguito, però, aveva appreso che l'ipoteca non era stata cancellata in quanto ammontava ad euro 49.998,31. Chiedeva pertanto il relativo risarcimento dal ID per responsabilità professionale.
Il ID si costituiva resistendo e sostenendo di avere eseguito tutti i controlli prodromici prescritti dalla legge per addivenire al rogito di compravendita.
Il Tribunale respingeva ogni pretesa attorea, per cui il RA proponeva appello, cui il
ID ancora resisteva.
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La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 29 marzo 2021, ha respinto il gravame, in sintesi ritenendo non condivisibile l'asserto dell'appellante “che il notaio ha contravvenuto al suo dovere di avvertire i contraenti che l'importo di € 7000,00 da versare ad LI, per estinguere l'ipoteca gravante sul bene, era insufficiente”, in quanto il ID aveva compiuto le misure catastali ed ipotecarie come gli imponeva l'incarico; richiamava Cass. sez. 3, 20 agosto 2015 n. 16990, per cui appunto, in caso di stipulazione di contratto di compravendita immobiliare, il notaio deve provvedere “al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e in particolare all'effettuazione delle c.d. visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà”, e affermava che non poteva però ritenersi che il ID “fosse tenuto ad indagare quale fosse l'importo residuo del debito del venditore ed avvertire il RA che quanto egli si era impegnato a versare ad LI non sarebbe stato idoneo alla cancellazione dell'ipoteca”. Non avrebbe inciso, infatti, che dallo stesso rogito “risulta che le parti avevano previsto che detto importo era finalizzato ad estinguere l'ipoteca”, non rispondendo il notaio per la mancata veridicità delle dichiarazioni del venditore, invocando in tal senso Cass. sez. 3, 27 ottobre 2015 n. 21792.
Così sarebbe avvenuto nel caso in esame, ove le modalità di pagamento concordate dalle parti sarebbero da attribuirsi alla volontà di queste “senza alcun intervento del notaio, che si è limitato a trascrivere nel rogito”.
Il RA ha presentato ricorso, basato su un unico motivo, illustrato anche con memoria, da cui il ID si è difeso con controricorso».
Deve essere solo rilevato, in ordine alla ricostruzione effettuata dalla Corte, che la sentenza di primo grado non si concludeva con il rigetto di ogni pretesa attorea, essendo stata accolta la domanda proposta da RA nei confronti di DI limitatamente al risarcimento del danno da responsabilità professionale derivata dalla mancata trascrizione di atto di accettazione tacita di eredità ed essendo stato condannato il DI al pagamento dell'importo di € 450,00 in favore di RA.
Con ordinanza n. 23718/2023 del 3/8/2023, la Corte di Cassazione così decideva:
«Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Genova».
In seguito a tale decisione, riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte RA
AN, con atto notificato in data 16/9/2023.
Con comparsa si costituiva DI UC, il quale instava per il “rigetto dell'appello”.
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Infine, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, all'esito dell'udienza ex art
352 c.p.c. in data 22/1/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., la decisione veniva riservata al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione: «Ad avviso della corte territoriale, infatti, il notaio avrebbe adempiuto
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