Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2024, n. 914
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Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 12 settembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 616 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, elett.te domiciliata in Parte_1
Nocera Terinese, Viale Stazione n. 206, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Bagalà dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Andrea Giunti,
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Balsamo, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Lamezia Terme, Via Adda n. 57,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 427/20. Differenze retributive.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lamezia Terme, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attore, ha condannato la , appellante, al pagamento in favore Parte_1
del dipendente , con mansioni di autista magazziniere, delle Controparte_1
differenze retributive tra quanto indicato nelle buste paga e quanto dovuto secondo
CCNL, quantificate nella somma complessiva di € 10.709,58 per il periodo da marzo
2003 ad ottobre 2005 e per il periodo da dicembre 2007 a novembre 2008, al netto dell'importo di €. 294,89 dovuto alla società resistente dal lavoratore a titolo di
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indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo;
2. Ha altresì condannato, la al pagamento, in favore del ricorrente, Parte_1 del TFR maturato nel periodo dall'8.01.2002 al 17.10.2005, da calcolarsi tenendo conto dell'inquadramento contrattuale attribuito dall'azienda e del CCNL ratione temporis applicabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo;
3. Avverso la sentenza di condanna è insorto il datore di lavoro ed ha gravato di appello la decisione del primo Giudice che, ha disatteso l'eccezione sollevata dalla società di prescrizione dei crediti retributivi rilevando che è stata prodotta l'istanza di conciliazione del 17.12.2008 indirizzata, per conoscenza, alla e ricevuta Parte_1 da quest'ultima in data 19.12.2008;
ha disatteso l'eccezione sempre sollevata dalla società di inopponibilità del CCNL di categoria (fondata sul presupposto della mancata adesione ad alcuna delle OO.SS. che hanno sottoscritto i contratti) rilevando, da un canto, che dalla documentazione di provenienza datoriale si evince, che fino al mese di febbraio 2013 la società ha applicato al rapporto di lavoro il CCNL Trasporto
Merci (imprese) ed ha inquadrato il ricorrente nel 4° livello con la qualifica di autista,
e da un altro che i prospetti paga relativi al periodo da marzo 2003 a settembre 2005 ed al periodo da dicembre 2007 a novembre 2008 dimostrano, invece, che il ricorrente
è stato inquadrato e retribuito in base al trattamento economico previsto per un dipendente di 4° livello del CCNL Magazzini Generali con la qualifica di autista;
il primo Giudice inoltre ha rilevato che i conteggi proposti da parte ricorrente sono stati elaborati sulla scorta del CCNL Magazzini Generali ed ha fatto riferimento, per le differenze retributive relative al periodo da marzo 2003 ad ottobre 2005, al prospetto contabile allegato da parte ricorrente in quanto lo stesso si fonda sulle risultanze delle buste paga depositate e, in particolare, sugli importi in esse riportati a titolo di retribuzione ordinaria, ferie, festività, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità (le suddette voci sono state prese in considerazione singolarmente e non come componenti della retribuzione lorda mensile). Le differenze retributive spettanti per il periodo sopraindicato ammontano a complessivi € 6.873,60.
Relativamente al periodo da dicembre 2007 a novembre 2008, come da conteggio in atti, il credito vantato dal lavoratore a titolo di differenze retributive è pari ad €
4.130,87. Infine ha quantificato la somma spettante a titolo di TFR tenendo conto della durata del primo rapporto di lavoro dall'8.01.2002 al 17.10.2005. Per il periodo da
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dicembre 2007 a novembre 2008, nulla ha invece riconosciuto a titolo di TFR poiché tale voce retributiva risultava inserita nella busta paga di novembre 2008;
ha respinto la richiesta della società di compensare l'importo dovuto a titolo di TFR con quello (euro 1.375,50) pagato dalla per una sanzione amministrativa Parte_1
irrogata al dalla Polizia Stradale, rilevando che non è stato prodotto CP_1
alcun documento attestante il preciso importo della sanzione comminata e/o il pagamento della medesima da parte della ha respinto l'eccezione di Parte_1
inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla società sul presupposto di una paventata azione che la avrebbe potuto promuovere per ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni stimati in € 10.000,00 a seguito di una mancata consegna di merce imputabile al Il Tribunale ha ritenuto che la prova testimoniale abbia CP_1
dimostrato che la società non è stata destinataria di alcuna azione risarcitoria da parte della e non ha, quindi, sostenuto alcun esborso a titolo risarcitorio per Parte_2
fatti imputabili al dipendente CP_1
Con l'atto di appello, contrastato con comparsa di costituzione dal lavoratore che costituendosi ha resistito e chiesto il rigetto del gravame con conferma della sentenza del Tribunale, si addebitano al Giudice molteplici errori spiegati in altrettanti motivi.
---Il Collegio all'udienza del 14 dicembre 2023 ha disposto una Consulenza Tecnica
d'Ufficio, contabile, ed ha affidato all'ausiliare nominato l'incarico di “accertare la conformità della retribuzione e del TFR, corrisposti al lavoratore come da buste paga in atti, ai parametri previsti dal CCNL di settore applicabile ratione temporis.
---Successivamente, alla udienza del 12 settembre 2024, dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Collegio ha udito le discussioni dei procuratori presenti ed all'esito della camera di consiglio il presidente ha dato lettura del dispositivo sotto trascritto.
I. L'appello è solo