Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/05/2024, n. 519

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/05/2024, n. 519
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 519
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: V.G.405/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Michele Stagno Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile VG 405/2023 promossa con reclamo depositato il posta in
decisione all'udienza collegiale del 20 marzo 2024.
d a
OGGETTO: AI LJ con il patrocinio degli avv. GIRELLI SARA E GIRELLI
Altri istituti di V.G. e LAURA;
procedimenti camerali RECLAMANTE in materia di fallimento In punto: reclamo a decreto del Tribunale di Bergamo in data 16.11.2023,
Codice: nell'ambito del procedimento 344_1/2023.
CONCLUSIONI
Del reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo ogni incombente di rito, revocare il
decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Bergamo, e, conseguentemente, in
accoglimento della domanda proposta in primo grado nell'interesse della Sig.ra
JU Vain, dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del
sovraindebitato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.11.2023 l'odierna reclamante presentava, presso il
Tribunale di Bergamo, ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, allegando di essersi rivolta, in ragione della sua posizione debitoria, all'organismo di composizione della crisi di impresa competente e che, all'esito della nomina del gestore della crisi indicato in ricorso, era risultata una posizione debitoria di oltre 390.000 euro, gran parte dei quali relativi a debiti erariali.
La parte rappresentava, anche alla luce della relazione del gestore, di essere proprietaria di una Nissan UA del 2010, sottoposta a fermo amministrativo, di non essere intestataria di beni immobili, di non avere fonti di reddito, di sostenere costi mensili per il suo mantenimento di 1.025 euro e di essere aiutata dalla figlia.
La parte chiedeva, quindi, l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, mettendo a disposizione dei creditori la Nissan QU sopra indicata, del valore di euro 5.000,00, e la somma di euro 15.000 che sarebbe stata messa a disposizione della procedura dalla figlia.
Il Tribunale di Bergamo, con il decreto reclamato, rigettava il ricorso ritenendo che la ricorrente fosse, nella sostanza, un'incapiente e che lo strumento previsto dalla legge per addivenire alla esdebitazione, in tale fattispecie, era quello previsto dall'art. 283 CCII;
che nessun rilievo poteva essere attribuito all'impegno assunto da sua figlia di corrispondere la somma di euro 15.000,00, trattandosi di finanza esterna e quindi inidonea a rientrare nel patrimonio del debitore, quale elemento della garanzia generica per i creditori e art. 2740 c.c.
Avverso tale decreto è stato proposto reclamo.
La reclamante contesta il decreto, sostenendo, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Bergamo, che sia ammissibile l'accesso alla procedura di liquidazione controllata che preveda l'apporto di finanza esterna.
Al riguardo la reclamante rappresenta che la figlia ha meglio precisato il proprio impegno, come da dichiarazione allegata, e che si tratta di liberalità subordinata all'apertura della procedura.
Espone altresì che le spese per l'OCC e per il gestore erano già state saldate dalla figlia e che quindi, quanto a spese prededucibili, rimanevano soltanto quelle legali, pari a euro 2.396,00.
La reclamante contesta ulteriormente la decisione impugnata nella parte in cui ha
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