Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2024, n. 76
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Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione Cvile
Reg. Gen. N. 1197/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Cvile, composta dai seguenti magistrati:
Dr. C MLA Presidente rel. est.
Dr.ssa B D B Consigliere
Dr.ssa M F Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1197/2019 R.G. ed assegnata a sentenza all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data
11 luglio 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A P, come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
1 rappresentata e difesa dall'avv. R S, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n. 908/2019 pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 11 giugno 2019
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe la quale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta nei suoi confronti da ha disposto Controparte_1
l'affidamento del minore nato il 28.6.2015 ed affetto Persona_1
da “grave disturbo comunicativo-relazionale e ritardo globale nello sviluppo”, ad entrambi i genitori, con collocamento del medesimo presso l'abitazione della madre, nonché ha stabilito il diritto di visita del padre, da esercitare secondo le modalità stabilite al punto 3 dell'ordinanza 29.6.2018 – per 2-3 ore due volte a settimana, in giorni, orari e modalità concordate dalle parti – con l'ausilio e l'assistenza dei
Servizi Sociali del Comune di Spoltore;
inoltre, ha posto a carico di
, in favore del figlio minore, un contributo di Parte_1
mantenimento pari ad € 1.300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2018 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal luglio 2019, oltre alle spese straordinarie nella misura dell'80%, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
2
In motivazione, il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto di stabilire
l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori ai sensi del disposto dell'art. 337-ter c.p.c., sia pure con collocamento presso
l'abitazione della madre quale figura di riferimento per il minore.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, ha ritenuto di recepire il contenuto del punto 3 della citata ordinanza emessa il 29.6.2018.
Riguardo agli aspetti economici, la sentenza gravata ha richiamato il disposto dell'art. 337-ter comma quarto c.c., secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in proporzione del proprio reddito e ben può il giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pertanto, il primo giudice ha valorizzato le modeste capacità economiche della madre e quelle invece floride del padre, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi inviate all e dalla Organizzazione_1
specifica relazione rimessa dalla Guardia di Finanza, relativamente a reddito annuale netto medio di € 93.79,67 percepito negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016;
proprietà di beni immobili aventi valore catastale complessivo di € 341.593,00 e, quindi, valore di mercato ben superiore;
titolarità di quote del 49% della che dal 2014 al Controparte_2
3
nonché del 60% delle quote della con redditi medi CP_3
annuali di poco meno di € 12.000,00.
Ha inoltre valorizzato la necessità che il minore vivesse nella stessa situazione di benessere materiale in cui aveva vissuto in precedenza, anche dal punto di vista abitativo;
nonché il fatto che la sua situazione di salute richiedesse una particolare cura da parte soprattutto della madre, che se ne era occupata costantemente.
Quanto poi alle spese asserite dal per mantenimento di una Pt_1
moglie e di un figlio nonché per il pagamento di un mutuo, lo stesso non le aveva meglio specificate e comunque non le aveva documentate;
mentre le nuove produzioni documentali effettuate dal difensore erano inammissibili siccome effettuate oltre i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e non supportate da apposita e motivata istanza di rimessione in termini.
In tale contesto istruttorio, la sentenza gravata ha ritenuto equa la fissazione a carico del padre di un assegno dell'importo di € 1.300,00 mensili – e non di quello invece sproporzionato di € 4.500,00 mensili chiesto dalla – con decorrenza dal luglio 2018, mese in cui era CP_1
stata accertata la grave patologia del minore, richiedente maggiore cura nella sua assistenza morale e materiale e, quindi, maggiori spese;
inoltre, ha ritenuto equo fissare nella misura dell'80% la partecipazione del padre alle spese straordinarie per il minore medesimo, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
°*°*°*°*°*
Avverso tale sentenza ha interposto appello il affidando il Pt_1
gravame ai seguenti motivi: 4
§1. “Regolamento di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per
i Minorenni”.
Con tale motivo, l'appellante adduce doversi dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni – il quale, con provvedimento in data 30.5.2019, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del padre – essendo in corso fin dal 2015 un giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 337- ter c.c., in tal guisa confermandosi l'affidamento condiviso del padre disposto dalla sentenza impugnata.
§2. “Diritto di visita padre-figlio e capacità genitoriali del . Pt_1
Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza per non aver considerato da un lato che il Servizio Sociale del Comune di Spoltore aveva costantemente fissato un incontro settimanale col minore di circa un'ora, spesso saltato per la mancanza di disponibilità da parte della madre;
dall'altro, che esso – il quale aveva avuto l'affidamento Pt_1
esclusivo degli altri figli e , ormai maggiorenni, in Per_2 Per_3
seguito alla separazione dal coniuge – possedeva le capacità genitoriali per avere cura del figlio minore, anche per essersi sottoposto volontariamente ad un percorso di psicoterapia individuale presso la
[...]
, conclusosi positivamente in Organizzazione_2
data 30.10.2019.
§3. “Sull'esagerato assegno del minore da modificare”.
Con tale motivo, l'appellante
Sezione Cvile
Reg. Gen. N. 1197/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Cvile, composta dai seguenti magistrati:
Dr. C MLA Presidente rel. est.
Dr.ssa B D B Consigliere
Dr.ssa M F Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1197/2019 R.G. ed assegnata a sentenza all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data
11 luglio 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A P, come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
1 rappresentata e difesa dall'avv. R S, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n. 908/2019 pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 11 giugno 2019
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe la quale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta nei suoi confronti da ha disposto Controparte_1
l'affidamento del minore nato il 28.6.2015 ed affetto Persona_1
da “grave disturbo comunicativo-relazionale e ritardo globale nello sviluppo”, ad entrambi i genitori, con collocamento del medesimo presso l'abitazione della madre, nonché ha stabilito il diritto di visita del padre, da esercitare secondo le modalità stabilite al punto 3 dell'ordinanza 29.6.2018 – per 2-3 ore due volte a settimana, in giorni, orari e modalità concordate dalle parti – con l'ausilio e l'assistenza dei
Servizi Sociali del Comune di Spoltore;
inoltre, ha posto a carico di
, in favore del figlio minore, un contributo di Parte_1
mantenimento pari ad € 1.300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2018 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal luglio 2019, oltre alle spese straordinarie nella misura dell'80%, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
2
In motivazione, il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto di stabilire
l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori ai sensi del disposto dell'art. 337-ter c.p.c., sia pure con collocamento presso
l'abitazione della madre quale figura di riferimento per il minore.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, ha ritenuto di recepire il contenuto del punto 3 della citata ordinanza emessa il 29.6.2018.
Riguardo agli aspetti economici, la sentenza gravata ha richiamato il disposto dell'art. 337-ter comma quarto c.c., secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in proporzione del proprio reddito e ben può il giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pertanto, il primo giudice ha valorizzato le modeste capacità economiche della madre e quelle invece floride del padre, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi inviate all e dalla Organizzazione_1
specifica relazione rimessa dalla Guardia di Finanza, relativamente a reddito annuale netto medio di € 93.79,67 percepito negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016;
proprietà di beni immobili aventi valore catastale complessivo di € 341.593,00 e, quindi, valore di mercato ben superiore;
titolarità di quote del 49% della che dal 2014 al Controparte_2
3
nonché del 60% delle quote della con redditi medi CP_3
annuali di poco meno di € 12.000,00.
Ha inoltre valorizzato la necessità che il minore vivesse nella stessa situazione di benessere materiale in cui aveva vissuto in precedenza, anche dal punto di vista abitativo;
nonché il fatto che la sua situazione di salute richiedesse una particolare cura da parte soprattutto della madre, che se ne era occupata costantemente.
Quanto poi alle spese asserite dal per mantenimento di una Pt_1
moglie e di un figlio nonché per il pagamento di un mutuo, lo stesso non le aveva meglio specificate e comunque non le aveva documentate;
mentre le nuove produzioni documentali effettuate dal difensore erano inammissibili siccome effettuate oltre i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e non supportate da apposita e motivata istanza di rimessione in termini.
In tale contesto istruttorio, la sentenza gravata ha ritenuto equa la fissazione a carico del padre di un assegno dell'importo di € 1.300,00 mensili – e non di quello invece sproporzionato di € 4.500,00 mensili chiesto dalla – con decorrenza dal luglio 2018, mese in cui era CP_1
stata accertata la grave patologia del minore, richiedente maggiore cura nella sua assistenza morale e materiale e, quindi, maggiori spese;
inoltre, ha ritenuto equo fissare nella misura dell'80% la partecipazione del padre alle spese straordinarie per il minore medesimo, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
°*°*°*°*°*
Avverso tale sentenza ha interposto appello il affidando il Pt_1
gravame ai seguenti motivi: 4
§1. “Regolamento di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per
i Minorenni”.
Con tale motivo, l'appellante adduce doversi dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni – il quale, con provvedimento in data 30.5.2019, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del padre – essendo in corso fin dal 2015 un giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 337- ter c.c., in tal guisa confermandosi l'affidamento condiviso del padre disposto dalla sentenza impugnata.
§2. “Diritto di visita padre-figlio e capacità genitoriali del . Pt_1
Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza per non aver considerato da un lato che il Servizio Sociale del Comune di Spoltore aveva costantemente fissato un incontro settimanale col minore di circa un'ora, spesso saltato per la mancanza di disponibilità da parte della madre;
dall'altro, che esso – il quale aveva avuto l'affidamento Pt_1
esclusivo degli altri figli e , ormai maggiorenni, in Per_2 Per_3
seguito alla separazione dal coniuge – possedeva le capacità genitoriali per avere cura del figlio minore, anche per essersi sottoposto volontariamente ad un percorso di psicoterapia individuale presso la
[...]
, conclusosi positivamente in Organizzazione_2
data 30.10.2019.
§3. “Sull'esagerato assegno del minore da modificare”.
Con tale motivo, l'appellante
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