Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 99

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 99
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 99
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 14/01/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 552/2020: tra
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LEONE LUCA Parte_1
Appellante
Contro
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 ER
, in proprio e quale erede di erede di Controparte_5 ER ppresentati e difesi dall'avv. LUCCAR
[...] Controparte_6
Appellati
, quale erede di , Controparte_7 ER
Appellato contumace

CP_8
Appellata non costituita ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10810 del 2019
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc per come anche sintetizzato dal Parte_1 primo giudice, ha dedotto di aver prestato attività di lavoro subordinato (quale addetto a lavori di muratura, tinteggiatura, giardinaggio e cura dei cani) alle dipendenze di dal settembre 1992 al 2002, senza alcuna ER regolarizzazione, per poi essere “apparentemente” formalizzato prima da
(dal settembre 2002 al novembre 2006) e poi dalle Controparte_5 seguenti società, tutte facenti capo a questi ultimi, ovvero Controparte_9
(cancellata dal registro delle imprese il 9.11.2010), la (cancellata CP_8 dal registro delle imprese l'8.3.2016) e la di essere stato sempre CP_6 assunto con CCNL Terziario qualifica operaio livello 6° e di aver prestato attività fino al 7.10.2015, data in cui era stato costretto a dimettersi perché percosso da di avere prestato attività lavorativa sempre Parte_2 negli stessi luoghi e con le stesse modalità, prendendo ordini e direttive da
e dal di lui figlio ;
che tutte le società dalle quali era ER CP_5 stato formalmente assunto costituivano un gruppo di società collegate, tutte riconducibili ai signor e e precisava che ER Controparte_5 le stesse avevano identica sede e stesso oggetto sociale, di fatto concretizzando un unico soggetto giuridico;
di avere sempre osservato l'orario di lavoro dalle 7.00 alle 16.30 dal lunedì al sabato, con un'ora di pausa per il pranzo;
di aver percepito nel corso degli anni le somme indicate nel conteggio allegato;
di essere rimasto creditore di somme a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto, per un totale complessivo di€ 286,990,85.

1.1 Sulla scorta di tali premessi ha concluso chiedendo in via principale la condanna in solido di e , nonché delle ER Controparte_5 società e della al pagamento, in suo favore, della CP_8 CP_6
2
somma sopra indicata;
in via subordinata la condanna di ciascuno dei datori di lavoro dei singoli periodi (quanto a ed a ER CP_5
anche per il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2010) alla CP_9 corresponsione delle somme di spettanza di ciascuno.
2. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dato atto della mancata costituzione delle società ed e della mancata CP_9 CP_8 produzione del ricorso notificato alle stesse, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la società al pagamento della CP_6 somma di € 2.129,42 a titolo di TFR, respingendo nel resto il ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni:
-essere rimasto sfornito di prova il dedotto rapporto di lavoro con il convenuto
, in mancanza di ogni traccia documentale del rapporto e ER della impossibilità di acquisire prova testimoniale sul punto, essendo la parte ricorrente decaduta dalla prova;

-essere analogamente rimasta indimostrata – nonché smentita documentalmente - la circostanza che le società convenute operassero contemporaneamente e costituissero un gruppo di imprese costituenti un unico soggetto giuridico, emergendo invece dai documenti prodotti da parte resistente che il era stato di volta in volta riassunto ex novo;
Pt_1 conseguente prescrizione di tutti i crediti rivendicati relativi a periodo antecedenti il quinquennio precedente la notifica del ricorso, potendo al più essere rivendicati i crediti con la e con la CP_8 CP_6
-la successione dell'una all'altra società avrebbe potuto costituire il presupposto di una richiesta di unicità e continuatività del rapporto, con conseguente richiesta di condanna dell'ultima datrice di lavoro ai sensi dell'art.
2112 del c.c.
, ma tale norma non è stata invocata, né ne erano stati dedotti i presupposti;

-potersi riconoscere al solo il trattamento di fine rapporto maturato Pt_1 presso l'ultima datrice di lavoro, la (in difetto di prova CP_6 dell'avvenuta notifica del ricorso alla , per il rapporto di lavoro CP_8
3
part-time di cui al contratto di assunzione, essendo rimasti indimostrati tutti i presupposti delle ulteriori richieste di pagamento delle differenze retributive, straordinario, ferie e permessi non goduti.

2.1. Il Tribunale ha, infine, respinto la domanda riconvenzionale proposta da
, e dalla (di condanna ER Controparte_5 Controparte_6 del ricorrente alla restituzione in loro favore degli importi ricevuti in un primo periodo a titolo di
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