Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2024, n. 2947

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2024, n. 2947
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2947
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A C Presidente
Dott. M P D S Consigliere rel.
Dott. R B Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/09/2024
nelle cause civili RIUNITE di II grado iscritte ai nn. R.G. 797/2022 e 848/2022

vertente tra
e Parte_1 Parte_2
Parte appellante
contro

Controparte_1
(avv. GUERRINI FRANCESCA e avv. CIORRA DAVID)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

con motivazione contestuale

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8613/2021 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 21.10.2021
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Letto l'art. 111 Cost. nella part in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.;

La Corte osserva.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, riuniti i ricorsi proposti nei confronti della
[...]
(già da e , sulla scorta CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_2
dei documenti versati in atti ha ritenuto validi i contratti a progetto conclusi inter partes per lo svolgimento delle mansioni di operatore di call center in quanto recanti la descrizione del progetto da perseguire, ed ha reputato assenti gli indici rivelatori della subordinazione.
Con separati appelli i lavoratori impugnano la predetta sentenza lamentando una erronea lettura dei documenti e comunque la denegata istruttoria orale sulla natura subordinata del rapporto.
Si costituisce la nei due procedimenti, resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto, ove non dichiarato inammissibile ex art. 324 e 348 bis c.p.c..
Disposta la riunione dei giudizi, trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
^^^^^^^^^^^^^^^
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancata specifica indicazione dei motivi di gravame, atteso che le norme poste a presidio della specificità non prescrivono l'adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, evidenzia nel suo complesso le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
Anche sotto il profilo dell'art.348 bis e ter c.p.c. l'appello è ammissibile, trattandosi di riesaminare ed approfondire le controverse questioni sugli schemi contrattuali adottati dalle parti, anche alla luce del mancato espletamento dell'istruttoria orale in primo grado, così da non ravvisare prima facie una ragionevole probabilità di non accogliere il gravame.
Nel merito, l'appello è infondato.
I ricorrenti in primo grado hanno chiesto condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per avere lavorato continuativamente alle dipendenze della convenuta nel settore dei call center presso la sede di Roma, svolgendo attività di gestione dei contatti telefonici della clientela consumer e business in modalità “outbound” per la promozione di prodotti, illustrazioni caratteristiche, offerte e vendita di canali e programmi televisivi, sollecito di pagamento degli abbonamenti dei clienti Sky Italia morosi e/o del recupero credito delle rate scadute ed inevase: il tutto regolarizzato con una cospicua serie di contratti a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa a fronte dell'effettivo svolgimento delle mansioni nelle modalità della subordinazione.
Così motiva il primo giudice la reiezione dei ricorsi:
“i contratti a progetto impugnati dai ricorrenti sono formalmente validi, in quanto recano la descrizione del progetto da perseguire…….
….Benchè risultino in atti i contratti a progetto stipulati tra i ricorrenti e le società resistenti, tale nomen iuris non risulta vincolante per il giudicante, chiamato ad accertare quale tipo di rapporto sia di fatto intercorso tra le parti.
Più specificamente, ciò che tipicamente connota il rapporto di lavoro subordinato è la soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del dator di lavoro.
In presenza di un contratto scritto in cui il rapporto in essere tra le parti sia stato qualificato come lavoro a progetto, dunque, sarà onere del lavoratore che deduca l'effettiva natura subordinata del medesimo provare l'etero direzione della propria attività e la sostanziale messa a disposizione delle energie lavorative a favore del datore di lavoro mentre ulteriori indici definiti sussidiari possono soccorrere in via ulteriore nella ricostruzione della fattispecie ……
Ciò premesso……. “La prestazione lavorativa avveniva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi