Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 2683
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. M P Presidente
2.dott. G G Consigliere rel.
3.dott. N G Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2820/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, Parte_1 [...]
, in persona del Parte_2
legale rapp.te p.t, rapp.ti e difesi dagli avv.ti R D L T e P T, presso lo studio del primo elett.te domiciliati in Napoli, viale Gramsci n.14.
ricorrenti in riassunzione
E
, nq di erede di , , CP_1 Per_1 Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, rapp.ti e difesi dall'avv. G F, presso il cui studio elett.te
[...]
domiciliano in Napoli, via del Rione Sirignano n. 10.
resistenti in riassunzione
E
e , nq di eredi di , Controparte_7 CP_8 Persona_2
elett.te domiciliate presso lo studio dell'avv. G F, in Napoli, via del Rione
Sirignano n. 10.
resistenti in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 53/2021 pubblicata il 22/1/2021 la Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado ( sentenza Tribunale Napoli n. 8641/2016) che aveva accolto la domanda di erede di , CP_1 Per_1 Controparte_2 [...]
, eredi di CP_3 Controparte_5 Controparte_7 CP_8 Per_2
e , volta ad ottenere la condanna di
[...] CP_6 Controparte_4 [...]
e del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Parte_1 [...]
al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate Pt_1
per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013.
2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25033/2023, ha accolto i due motivi di ricorso proposti da e dal Fondo Pensione a Prestazione Definita Parte_1
del Gruppo , con cui era stata prospettata la “violazione e/o falsa Parte_1
applicazione degli artt.1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte ritenuto che l'adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti e loro danti causa comportasse l'estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione” e la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la liquidazione una tantum a mezzo di capitalizzazione realizzasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa”.
3. La Suprema Corte, dopo aver precisato che «l'oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809 del
1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal » per un periodo Controparte_9
pacificamente successivo alla cd. capitalizzazione, e dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile alla fattispecie, riportandosi anche ex art.118 disp. att. c.p.c alle motivazioni delle ordinanze Cass. n. 18383 e 18384 del 2022, ha concluso in tal senso:
“deriva, pertanto, l'accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legata all'inadempimento del per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non CP_9
riguardano i ratei di pensione integrativa erogati prima della capitalizzazione - o comunque i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione - ma investono il trattamento pensionistico corrisposto successivamente a tale momento che, erogato dalla Gestione Speciale è interessato (come sopra si è accennato) solo Pt_3
dal meccanismo legale di perequazione e non dal giudicato di cui si discute;
in definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss., e, sia pure ad altri effetti,
Cass.11156/10, Cass.29614/11, Cass.16819/17), la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata”.
Ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
4. Con ricorso depositato in via telematica in data 20/11/2023, la Pt_1 Parte_1
ed il Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo hanno
[...] Parte_1
riassunto il giudizio per ottenere, in applicazione del principio di diritto sancito da Cass.
n. 25033/2023, la riforma della sentenza n. 8641/2016, con cui il Tribunale di Napoli aveva accolto le pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa e la condanna dei medesimi alla restituzione degli importi percepiti in esecuzione di tale sentenza.
Pertanto hanno concluso in tali termini:
” in conformità al principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 25033/2023 della
Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa e, per l'effetto, riformare la sentenza 8641/2016 con cui il Tribunale di Napoli ha accolto le pretese azionate dagli odierni convenuti e dai loro danti causa;
accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 8641/2016 resa dal Tribunale di
Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società i seguenti importi, al netto delle imposte di legge: € 10.986,80 per la sig.ra (erede del sig. CP_1
);Per_1
€ 8.220,84 per il sig. Controparte_2
€ 24.876,32 per il sig. ;CP_3
€ 6.054,86 per il sig. ;Controparte_4
€ 8.672,73 per il sig. ;Controparte_5
€ 23.612,40 per le sig.re e (eredi del sig. Controparte_7 CP_8 Per_2
;
[...]
• 14.921,41 per il sig. ;CP_6
• oltre interessi legali dal percepito al saldo.
• accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 8641/2016 resa dal
Tribunale di Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società
l'importo di € 3.068,19 corrisposto a titolo di spese legali;
• accertata l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 53/2021 resa dalla Corte di appello di Napoli, condannare gli odierni convenuti a restituire alla società l'importo di € 5.632,20 corrisposto a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
5.Ricostituito il contraddittorio, , nq di erede di , CP_1 Per_1
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, hanno eccepito la nullità dell'ordinanza della Suprema
[...] CP_6
Corte n. 25033/2023 per i seguenti motivi: 1) per mancanza di motivazione, ovvero per motivazione apparente e contraddittoria, 2)per viziata formazione del Collegio giudicante delle due precedenti ordinanze (n. 18383/22, n. 18384/22, Rel. Calafiore) di cui aveva riprodotto il contenuto ;il vizio era costituito dalla partecipazione di una componente ( dottoressa che in cause immediatamente successive ed Per_3
analoghe alla presente si era astenuta dichiarando una risalente ostilità nei confronti del difensore dei resistenti, 3) per l'indebita rimessione del presente giudizio alla Sezione filtro in mancanza dei presupposti giustificativi, consistenti nella “manifesta fondatezza del ricorso” ovvero “manifesta infondatezza dello stesso”, considerato che il contenzioso non poteva ritenersi consolidato. In relazione al primo motivo di nullità hanno chiesto sospendersi il presente giudizio ex art.295 c.p.c o in subordine ex art.337
c.p.c in attesa che la Suprema Corte si pronunci sul ricorso per revocazione proposto avverso l'ordinanza n. 25033/2023.
6. Hanno proposto appello incidentale per far valere il diritto ad ottenere quanto spettante loro a causa dell'inadempimento della e del Fondo in termini di CP_10
integrazione della una tantum che tenesse conto dell'importo differenziale impropriamente non attributo, considerato che tale diritto era stato riconosciuto esplicitamente sia da , sia dalle ordinanze di Cassazione richiamate Parte_1
dalla ordinanza n. 25033/2023 . Hanno quantificato il diritto come da conteggi prodotti sostenendo che la suindicata somma andava posta in compensazione ex art. 1241e ss.
c.c con quella rivendicata in questa sede da , trovando fondamento nello Parte_1
stesso procedimento giudiziario in corso e nelle determinazioni, sia pure incidentali, adottate dalla Suprema Corte.