Corte d'Appello Torino, sentenza 21/06/2024, n. 583
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Testo completo
RG n. 1239/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott. Enrico Della Fina Presidente.
Dott.ssa Carmen Mascarello Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1239/2022 R.G.
promossa in sede di appello da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino in via dell'Arsenale 21
Appellante
nei confronti di JO DY AR e RA DO, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via G. Balbis 3 presso e nello studio degli Avv.ti Irene Damiani e Anna Sagone,
Appellati e nei confronti del
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalla civica Avvocatura nella persona dell'Avv. Matteo Giacolono presso il quale è domiciliato in Torino, Via Corte d'Appello, n. 16;
Appellato - contumace
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Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dr.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
““In riforma dell'ordinanza del 27 luglio 2022 del Tribunale di Torino – Giudice dott.ssa Boemio – resa nel procedimento R.G. 7483/2022, respingere l'originario ricorso avversario. Spese come per legge.”
Per la parte appellata: ES OD AR E FE DO
“-In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello in quanto privo dei requisiti di specificità richiesti ex lege;
In via principale e nel merito: Rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, come proposto e formulato;
Con vittoria di spese come per legge.”
Il Procuratore Generale in data 28-12-2022 ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato ai sigg.ri FE DO e
ES OD AR, nonché il Comune di Torino, il Ministero dell'Interno proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c. per la riforma dell'ordinanza del 27 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Torino (RG n. 7483/2022), chiedendo respingersi l'originario ricorso proposto dai sigg. FE e ES.
Il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso proposto dai sigg. FE e ES
e aveva ordinato al Sindaco pro tempore del Comune di Torino, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere all'iscrizione di JO DY AR, nell'anagrafe della popolazione residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia di RA
DO con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della l.
76/2016.
L'appellante Ministero dell'Interno lamenta la erronea ricostruzione della normativa operata dal Tribunale che appare in contrasto con le disposizioni legislative dei commi 51 e 57 dell'art. 1 della L. 76/2016, avendo il Giudice,
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anche a fronte di una specifica eccezione sul punto, scelto di non esaminare il fatto che la sig.ra ES, in quanto “divorziata”, in assenza di delibazione del provvedimento