Corte d'Appello Genova, sentenza 03/12/2024, n. 1457
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Testo completo
R.G. n. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello proposta da:
Sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Canaletto n. 129, rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Bardi e dall'Avv. Raffaella
Nardone, entrambi del Foro di La Spezia, presso il cui studio in Sarzana (SP), Piazza
Niccolò V n. 9, è elettivamente domiciliato giusto mandato in calce all'atto di appello
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]
Repubblica n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Balloni e dall'Avv. Francesco
Rinaldi, presso il cui studio in Massa, Galleria Leonardo Da Vinci n. 49, è elettivamente domiciliato giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Appellato - avverso la sentenza n. 19/2024 del Tribunale di Massa resa nel procedimento iscritto al n.
2207/2019 R.G., emessa in data 8.1.2024 e pubblicata in data 9.1.2024.
Per la parte appellante:
In via preliminare: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi indicati in narrativa, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata sussistendone in presupposti”. Nel merito: “Previa ogni meglio vista declaratoria ed in riforma della sentenza appellata n.
19/2024 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 09.01.2024, mai notificata al difensore, ritenuta la fondatezza delle motivazioni riportate in premessa, secondo quanto disposto in materia dalla normativa di riferimento e, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata sia per la fondatezza del proposto appello sia per la sussistenza del periculum in mora, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita statuire e dichiarare
l'impugnata sentenza nulla per carenza di motivazione e, sulla base della rinnovata valutazione della prova ed in riforma dell'impugnata sentenza, (a conferma delle conclusioni di primo grado), disporre la rimessione in termini del convenuto Parte_1
stante l'insanabile invalidità della notificazione ex art. 143 cpc, nonché l'assenza della pagina 4 del ricorso introduttivo del giudizio, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge.
Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte di Appello adita comunque accertare e dichiarare che il signor non è tenuto al versamento di alcuna somma a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della moglie per i motivi indicati in narrativa e, pertanto, CP_1
revocare in capo a signor l'obbligo al versamento del contributo al suo Pt_1
mantenimento. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio nell'ambito dei quali la moglie non ha alcun diritto a godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in rito, dichiarare la sussistenza di giudicato interno con la sentenza Tribunale di Massa
n.486/2020 e per l'effetto, dichiarando che si controverte su diritti disponibili, respingere le richieste istruttorie di controparte e nel merito, respingendo le avverse istanze istruttorie
e l'avverso petitum ,confermare integralmente quanto statuito nella sentenza n° 19/2024
Tribunale di Massa, con condanna della controparte alla integrale refusione delle spese di secondo grado, stante il gravame ingiustamente provocato e la temerarietà dello stesso. In subordine vorrà disporre l'assegno di mantenimento a favore della signora secondo CP_1
quanto risulterà dagli accertamenti sui redditi effettivi della controparte disponendo gli accertamenti e i controlli di legge o, in ulteriore subordine, statuire secondo giustizia, con vittoria o compensazione delle spese e competenze di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso in data 22.10.2019 la signora chiedeva al Tribunale di CP_1
Massa, previo esperimento del tentativo di conciliazione e adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, di pronunciare la separazione dal coniuge e che le Parte_1
venisse riconosciuto un assegno di mantenimento.
1.1.Il ricorso veniva notificato ex articolo 143 c.p.c. sulla base del fatto che il signor
che si era allontanato dalla casa familiare nell'agosto 2019, non avesse Pt_1
provveduto a stabilire la propria residenza altrove e quindi dal certificato di residenza risultasse ancora ivi collocato.
L'ufficiale giudiziario dichiarava di non poter notificare al signor in quanto lo Pt_1
stesso era “sloggiato da tempo come da informazioni assunte”.
1.2. L'attrice a sostegno della domanda faceva presente che aveva contratto il matrimonio con il suddetto signor nel 2014, dal quale non erano nati figli, e che dopo due anni Pt_1
quest'ultimo si era allontanato dalla casa coniugale. Dopodiché c'era stato un tentativo di riconciliazione non andato a buon fine.
Prendeva poi in esame le situazioni economiche sua e di controparte adducendo come, da un lato, il signor fosse proprietario di una ditta individuale e amministratore di una Pt_1
s.r.l.s., percependo circa 3.000,00 euro mensili;
dall'altro che invece l'attrice era riuscita ad ottenere solo un contratto "a chiamata" per un reddito medio di circa 300/400 euro mensili.
1.3. Il convenuto rimaneva contumace e il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati obbligando il signor a corrispondere la somma di euro 700,00 mensili, rivalutabili Pt_1
secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento.
1.4. In data 7/10/2020 il Tribunale di Massa pronunciava sentenza non definitiva di separazione tra i coniugi n. 486/2020, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, il quale si sviluppava attraverso l'audizione, all'udienza del 14.12.2021, dei testimoni di parte ricorrente, figlia della stessa, e padre Testimone_1 Testimone_2
di parte attrice.
1.5. In data 5/10/2022 il convenuto si costituiva in giudizio affermando di essere venuto a conoscenza del procedimento solo per la denuncia penale a suo carico per mancato