Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 403

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 403
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 403
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 20.6.2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 548/2022

promossa

da RE RI - appellante – Avv. Serena Masucci

contro

RI OV - appellato- Avv.ti Stefano Arrighi e Francesca Viviani
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 127/2022 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 15.6.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza 15.6.2022 il Tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso con cui AR ZI aveva chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa parte e il dott.
Giovanni IC, nel periodo compreso tra il 13.1.2011 e il 31.3.2021, rapporto nell'ambito del quale ZI avrebbe svolto mansioni (di segreteria) riconducibili al IV livello del CCNL studi professionali e maturato il diritto alla complessiva somma di € 63.522,93 a titolo di
retribuzione, al cui pagamento l'attrice aveva chiesto fosse condannato il convenuto.

2. Più specificamente, davanti al Tribunale, la ricorrente aveva allegato di essere dipendente dal 13.1.2011, con mansioni di segretaria e orario part time di 20 ore la settimana (articolato dal lunedì al venerdì dalle 15 alle
19) della società RA HI s.r.l., di cui erano stati soci, fino al
31.3.2021, il dott. IC, che ne era anche direttore sanitario, e IO
HI (che è pacifico fosse coniuge di ZI).

3. Ancora secondo la prospettazione attrice, in tutto il periodo in cui era stato socio e direttore sanitario di RA HI, il dott. IC avrebbe avuto, all'interno della struttura della società, una stanza a lui riservata nella quale avrebbe svolto la sua attività professionale di ortopedico, generalmente il lunedì pomeriggio. Nel medesimo periodo,
ZI, secondo la sua tesi difensiva, avrebbe svolto mansioni di segreteria anche in favore di IC personalmente, intrattenendo in effetti con lui un rapporto di lavoro, ulteriore e distinto rispetto a quello che la lavoratrice aveva nello stesso periodo con RA HI. In particolare l'attrice, nel giorno di ambulatorio di IC, avrebbe ricevuto i pazienti del dottore, avrebbe gestito il loro ordine di ingresso per le visite, riscosso i compensi e redatto le relative fatture. Inoltre anche negli altri giorni della settimana ZI si sarebbe occupata di fissare gli appuntamenti per le visite del dottore e di inviare i certificati medici richiesti dai pazienti tramite la casella di posta elettronica personale del dott. IC.

4. Una tale attività si sarebbe svolta per 11 ore settimanali, durante le quali
ZI non avrebbe potuto in effetti svolgere la prestazione da lei dovuta a RA HI, così che sarebbe stata costretta a recuperare, lavorando fuori dell'orario convenuto con la società, generalmente una mattina alla settimana.
2


5. Il dott. IC non l'avrebbe tuttavia in alcun modo retribuita per le mansioni svolte, così che l'attrice sarebbe rimasta creditrice del complessivo importo di € 63.522,93, al cui pagamento aveva chiesto al
Tribunale di condannare il convenuto. Nelle conclusioni del ricorso aveva chiesto inoltre la condanna della controparte alla regolarizzazione contributiva, domanda cui aveva rinunciato nel corso del giudizio di primo grado.

6. Il dott. IC si era costituito, negando radicalmente l'esistenza del rapporto e assumendo in contrario che ZI svolgesse la propria prestazione di segretaria indifferentemente in favore di tutti i pazienti del centro fisioterapico, compresi quelli visitati dallo stesso IC che, essendone direttore sanitario, svolgeva all'interno del centro stesso la propria attività professionale e comunque sottoponeva a visita preventiva
i pazienti afferenti al centro.

7. Il Tribunale ha ritenuto superflua ogni attività istruttoria e, come detto, ha respinto il ricorso, assumendo che la ricorrente non avesse assolto al proprio onere di allegazione. Secondo il primo giudice infatti sarebbe dirimente la circostanza, documentata, “che nell'unico orario di lavoro in cui la ZI sostiene di aver prestato la propria opera con continuità nei confronti del IC … (lunedì ore 14:30-20:00) la stessa svolgeva attività
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi